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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08410/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo unico non specifico e meramente apparente perché sostanzialmente ripetitivo di questioni già esaminate e rigettate in appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado di condanna per atti persecutori. L'unico motivo deduceva violazione di legge nella qualificazione giuridica del fatto contestato. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura riproduceva pedissequamente le doglianze già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 612-bis c.p.

    È il reato oggetto del giudizio di merito; la Corte non ne affronta il merito, limitandosi a rilevare che la censura sulla qualificazione giuridica è inammissibile perché non specifica.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza una critica argomentata, le medesime doglianze già dedotte in appello e già esaminate dalla sentenza impugnata.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede un confronto effettivo con la motivazione del provvedimento impugnato; la mera reiterazione di censure preesistenti integra un motivo solo apparente.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAtti persecutori
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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