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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24856/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente impugnava un avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativo all'anno 2004, emesso a seguito di accesso mirato presso la sede sociale, con il quale l'Ufficio aveva ripreso a tassazione numerosi componenti negativi e rettificato ricavi, contestando costi non documentati, non inerenti o non di competenza, spese di rappresentanza indeducibili, ammortamenti, sopravvenienze passive, perdite su crediti, indebite detrazioni e altre violazioni IVA. In appello la CTR aveva in parte accolto il ricorso, ma aveva confermato la ripresa con riferimento ai costi per "Servizi amministrativo-finanziari" affidati a una società del gruppo, ritenendoli incongrui e non inerenti anche richiamando un preteso transfer pricing interno e un valore normale di mercato. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva: omesso esame di un fatto decisivo sul contenuto effettivo delle prestazioni rese dalla società affidataria; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa valutazione dei documenti prodotti; violazione degli artt. 110, comma 7, TUIR e 39 d.P.R. n. 600/1973 per avere la CTR applicato indebitamente un criterio di transfer pricing interno; violazione dell'art. 109 TUIR per avere la CTR confuso l'inerenza con la congruità economica e quindi sindacato scelte imprenditoriali.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati, congiuntamente, tutti i motivi del ricorso limitatamente alla ripresa concernente i costi per i Servizi amministrativo-finanziari. Ha affermato che il c.d. transfer pricing domestico è estraneo all'ordinamento e che lo scostamento dal valore normale può al più rilevare come indice di antieconomicità, non come autonomo criterio di inesistenza o indeducibilità del costo. Ha inoltre precisato che l'inerenza dei costi va apprezzata in senso qualitativo, riferendola all'attività d'impresa e non alla mera congruità o utilità economica della spesa. Poiché la CTR aveva fondato la decisione sul valore normale e sulla non congruità, omettendo di considerare gli elementi allegati dalla contribuente sulla effettività e giustificazione imprenditoriale delle prestazioni, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    omesso esame di fatto decisivo

    Consente di denunciare l'omissione di un fatto storico decisivo discusso tra le parti.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

    La parte lamentava omessa valutazione delle prove documentali prodotte.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte richiama la censura di omesso esame dei mezzi di prova, ma non sviluppa un autonomo principio sulla norma.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte richiama la censura di omesso esame delle prove, senza formularvi un principio autonomo.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    violazione e falsa applicazione degli artt. 110, comma 7, TUIR e 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    La censura riguardava l'indebita applicazione del transfer pricing interno e dei criteri di valutazione dei costi.

  • art. 110, comma 7, TUIR

    La Corte esclude che sia applicabile al rapporto infragruppo interno un criterio di transfer pricing domestico fondato sul valore normale.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    La norma è richiamata nel motivo relativo all'accertamento, ma la Corte non le attribuisce un diverso significato autonomo.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    violazione e falsa applicazione dell'art. 109 TUIR

    La censura riguardava l'erroneo uso del criterio di congruità al posto dell'inerenza.

  • art. 109 TUIR

    L'inerenza dei costi va ricavata dalla nozione di reddito d'impresa ed è un giudizio qualitativo, non quantitativo; la congruità economica non è criterio decisivo di deducibilità.

  • art. 9 TUIR

    Lo scostamento dal valore normale non integra di per sé elusività, ma può assumere rilievo solo come indizio di antieconomicità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La parte ha depositato memoria nel procedimento camerale.

Massime di principio

  • Nelle operazioni infragruppo interne non si applica, come regola generale, un autonomo criterio di transfer pricing domestico fondato sul valore normale di mercato; il possibile scostamento dal mercato può avere solo valore indiziario, non costituire di per sé causa automatica di indeducibilità o elusività.
  • L'inerenza dei costi deducibili deve essere valutata in termini qualitativi, verificando il collegamento del costo all'attività d'impresa e la sua effettività, senza trasformare il giudizio di deducibilità in un sindacato sulla mera congruità economica o sull'utilità della spesa.
  • La sproporzione tra costo e presunto valore di mercato può rilevare solo come elemento sintomatico, sul piano probatorio, di una eventuale carenza di inerenza, ma non può sostituire la verifica concreta delle ragioni imprenditoriali e dei fatti giustificativi allegati dal contribuente.
  • Il giudice di merito che neghi la deducibilità dei costi deve confrontarsi con la documentazione e con le allegazioni della parte contribuente circa l'effettività delle prestazioni e la loro funzione nell'organizzazione aziendale; l'omesso esame di tali elementi decisivi rende censurabile la decisione.
  • L'utilità economica della spesa non è requisito necessario dell'inerenza: è deducibile anche un costo che non produca un vantaggio economico immediato o diretto, purché sia riferibile all'esercizio dell'impresa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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