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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29355/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

Il procedimento riguarda una misura cautelare personale applicata a un indagato per una serie di cessioni/forniture di cocaina, ritenuto fornitore di un sodalizio operante tra Calabria e Sicilia. La contestazione cautelare riguardava principalmente la violazione dell’art. 73 d.P.R. 309/1990 nel periodo dicembre 2023-settembre 2024; il GIP aveva invece escluso, per la sua posizione, la sussistenza dei gravi indizi in relazione all’art. 74 d.P.R. 309/1990. Il Tribunale del riesame aveva confermato la custodia in carcere valorizzando contatti tra l’indagato e il capo dell’associazione, con un suo presunto braccio destro e con alcuni corrieri, il linguaggio criptico delle comunicazioni, i luoghi degli incontri e delle presunte consegne, nonché la sua contiguità familiare ad ambienti criminali. Il ricorso ha dedotto: mancata o apparente valutazione degli elementi difensivi prodotti all’interrogatorio preventivo e in riesame; nullità per genericità della descrizione del fatto contestato; travisamento della prova e illogicità del ragionamento indiziario; insussistenza e non attualità delle esigenze cautelari; sproporzione della custodia in carcere rispetto a misure meno afflittive. La Corte ha ritenuto infondata la censura sulla genericità dell’addebito cautelare e quella sulla mancata specifica valutazione formale degli elementi difensivi, ma ha accolto la doglianza sul vizio di motivazione concernente la gravità indiziaria: la motivazione era considerata carente/meramente assertiva nel collegare i contatti e i luoghi indicati alle specifiche cessioni contestate, senza confutare in modo effettivo le letture alternative prospettate dalla difesa e senza spiegare in termini non congetturali il nesso tra i singoli elementi e ciascuna transazione. Per questo l’ordinanza è stata annullata con rinvio a diversa sezione del Tribunale di Catania; gli ulteriori motivi sulle esigenze cautelari sono stati assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame a diversa sezione del Tribunale di Catania. Ha escluso la nullità dell’ordinanza per genericità della descrizione del fatto e per mancata specifica valutazione formale degli elementi difensivi, ma ha ritenuto fondato il motivo di ricorso relativo alla motivazione sulla gravità indiziaria: il giudice cautelare aveva valorizzato contatti, luoghi e frequentazioni in modo assertivo e non sufficientemente collegato alle singole condotte di cessione di stupefacente, senza confutare adeguatamente le spiegazioni alternative offerte dalla difesa. Restano assorbiti i motivi sulle esigenze cautelari e sulla proporzionalità della misura.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice richiamata come base della contestazione cautelare relativa alle forniture/cessioni di cocaina

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    contestazione associativa inizialmente prospettata ma non accolta, per la quale il GIP aveva escluso i gravi indizi nei confronti dell’indagato

  • art. 291, comma 1-quater, c.p.p.

    richiamato in relazione all’interrogatorio preventivo e alla possibilità per la difesa di esporre elementi valutabili dal giudice cautelare

  • art. 292, comma 1, lett. b), c.p.p.

    la misura cautelare deve contenere la descrizione sommaria del fatto e l’indicazione delle norme violate; è sufficiente una contestazione sintetica purché consenta la comprensione dell’addebito e l’esercizio del diritto di difesa

  • art. 292, comma 2-ter, c.p.p.

    la mancata specifica valutazione degli elementi forniti dalla difesa è dedotta come causa di nullità, ma la Corte precisa che la valutazione formale c’era e il vizio, se del caso, resta sul piano motivazionale

  • art. 292, comma 2, lett. c e c-bis, c.p.p.

    richiamati dai ricorrenti come parametri della motivazione cautelare e della valutazione degli elementi a carico e a discarico

  • art. 309, comma 9, c.p.p.

    evocato per sostenere che la nullità derivante dalla mancata specifica valutazione non sarebbe emendabile in sede di riesame

  • art. 417, comma 1, lett. b), c.p.p.

    usato come termine di confronto per evidenziare che l’imputazione richiede una precisione maggiore rispetto alla descrizione sommaria richiesta nell’ordinanza cautelare

  • art. 127 c.p.p.

    norma sulla celebrazione dell’udienza camerale richiamata per la trattazione in Cassazione

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    richiamato nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria

Massime di principio

  • In materia cautelare, la descrizione del fatto contestato può essere sommaria e sintetica, purché consenta all’indagato di comprendere immediatamente e con sicurezza il nucleo dell’addebito e di esercitare compiutamente il diritto di difesa; non è richiesta la precisione propria dell’imputazione.
  • La mancata specifica valutazione degli elementi difensivi integra nullità solo quando la valutazione sia del tutto assente; se il giudice li esamina e li confuta, la doglianza si sposta sul terreno del vizio di motivazione, non della nullità.
  • Il controllo di legittimità sul travisamento della prova è limitato alla verifica dell’esatta trasposizione del dato probatorio nel ragionamento del giudice di merito e non consente una rilettura del materiale indiziario o una sostituzione della valutazione di merito.
  • Ai fini della gravità indiziaria, non basta una rete di contatti o frequentazioni con soggetti coinvolti in traffici illeciti: il giudice deve collegare in modo preciso, logico e non congetturale ciascun elemento alla specifica condotta contestata, confutando le spiegazioni alternative plausibili offerte dalla difesa.
  • La motivazione cautelare è carente quando valorizza elementi indiziari in modo meramente assertivo, senza descrivere la dinamica delle singole operazioni illecite né spiegare perché luoghi, incontri e comunicazioni siano riferibili all’indagato e non ad altri contesti leciti o alternativi.
  • Quando viene annullata l’ordinanza per difetto di motivazione sulla gravità indiziaria, restano assorbite le censure relative alle esigenze cautelari e alla proporzionalità della misura, che dovranno essere nuovamente esaminate dal giudice del rinvio insieme al compendio indiziario.

Come è indicizzato

MaterieEsigenze cautelariCustodia cautelareImpugnazioniSpaccio
RamiMisure cautelariProcesso penaleStupefacenti
IstitutiOnere della prova

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