Cassazione Penale, Sentenza n. 29355/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
Il procedimento riguarda una misura cautelare personale applicata a un indagato per una serie di cessioni/forniture di cocaina, ritenuto fornitore di un sodalizio operante tra Calabria e Sicilia. La contestazione cautelare riguardava principalmente la violazione dell’art. 73 d.P.R. 309/1990 nel periodo dicembre 2023-settembre 2024; il GIP aveva invece escluso, per la sua posizione, la sussistenza dei gravi indizi in relazione all’art. 74 d.P.R. 309/1990. Il Tribunale del riesame aveva confermato la custodia in carcere valorizzando contatti tra l’indagato e il capo dell’associazione, con un suo presunto braccio destro e con alcuni corrieri, il linguaggio criptico delle comunicazioni, i luoghi degli incontri e delle presunte consegne, nonché la sua contiguità familiare ad ambienti criminali. Il ricorso ha dedotto: mancata o apparente valutazione degli elementi difensivi prodotti all’interrogatorio preventivo e in riesame; nullità per genericità della descrizione del fatto contestato; travisamento della prova e illogicità del ragionamento indiziario; insussistenza e non attualità delle esigenze cautelari; sproporzione della custodia in carcere rispetto a misure meno afflittive. La Corte ha ritenuto infondata la censura sulla genericità dell’addebito cautelare e quella sulla mancata specifica valutazione formale degli elementi difensivi, ma ha accolto la doglianza sul vizio di motivazione concernente la gravità indiziaria: la motivazione era considerata carente/meramente assertiva nel collegare i contatti e i luoghi indicati alle specifiche cessioni contestate, senza confutare in modo effettivo le letture alternative prospettate dalla difesa e senza spiegare in termini non congetturali il nesso tra i singoli elementi e ciascuna transazione. Per questo l’ordinanza è stata annullata con rinvio a diversa sezione del Tribunale di Catania; gli ulteriori motivi sulle esigenze cautelari sono stati assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame a diversa sezione del Tribunale di Catania. Ha escluso la nullità dell’ordinanza per genericità della descrizione del fatto e per mancata specifica valutazione formale degli elementi difensivi, ma ha ritenuto fondato il motivo di ricorso relativo alla motivazione sulla gravità indiziaria: il giudice cautelare aveva valorizzato contatti, luoghi e frequentazioni in modo assertivo e non sufficientemente collegato alle singole condotte di cessione di stupefacente, senza confutare adeguatamente le spiegazioni alternative offerte dalla difesa. Restano assorbiti i motivi sulle esigenze cautelari e sulla proporzionalità della misura.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata come base della contestazione cautelare relativa alle forniture/cessioni di cocaina
contestazione associativa inizialmente prospettata ma non accolta, per la quale il GIP aveva escluso i gravi indizi nei confronti dell’indagato
art. 291, comma 1-quater, c.p.p.
richiamato in relazione all’interrogatorio preventivo e alla possibilità per la difesa di esporre elementi valutabili dal giudice cautelare
art. 292, comma 1, lett. b), c.p.p.
la misura cautelare deve contenere la descrizione sommaria del fatto e l’indicazione delle norme violate; è sufficiente una contestazione sintetica purché consenta la comprensione dell’addebito e l’esercizio del diritto di difesa
la mancata specifica valutazione degli elementi forniti dalla difesa è dedotta come causa di nullità, ma la Corte precisa che la valutazione formale c’era e il vizio, se del caso, resta sul piano motivazionale
art. 292, comma 2, lett. c e c-bis, c.p.p.
richiamati dai ricorrenti come parametri della motivazione cautelare e della valutazione degli elementi a carico e a discarico
evocato per sostenere che la nullità derivante dalla mancata specifica valutazione non sarebbe emendabile in sede di riesame
art. 417, comma 1, lett. b), c.p.p.
usato come termine di confronto per evidenziare che l’imputazione richiede una precisione maggiore rispetto alla descrizione sommaria richiesta nell’ordinanza cautelare
norma sulla celebrazione dell’udienza camerale richiamata per la trattazione in Cassazione
richiamato nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria
Massime di principio
- In materia cautelare, la descrizione del fatto contestato può essere sommaria e sintetica, purché consenta all’indagato di comprendere immediatamente e con sicurezza il nucleo dell’addebito e di esercitare compiutamente il diritto di difesa; non è richiesta la precisione propria dell’imputazione.
- La mancata specifica valutazione degli elementi difensivi integra nullità solo quando la valutazione sia del tutto assente; se il giudice li esamina e li confuta, la doglianza si sposta sul terreno del vizio di motivazione, non della nullità.
- Il controllo di legittimità sul travisamento della prova è limitato alla verifica dell’esatta trasposizione del dato probatorio nel ragionamento del giudice di merito e non consente una rilettura del materiale indiziario o una sostituzione della valutazione di merito.
- Ai fini della gravità indiziaria, non basta una rete di contatti o frequentazioni con soggetti coinvolti in traffici illeciti: il giudice deve collegare in modo preciso, logico e non congetturale ciascun elemento alla specifica condotta contestata, confutando le spiegazioni alternative plausibili offerte dalla difesa.
- La motivazione cautelare è carente quando valorizza elementi indiziari in modo meramente assertivo, senza descrivere la dinamica delle singole operazioni illecite né spiegare perché luoghi, incontri e comunicazioni siano riferibili all’indagato e non ad altri contesti leciti o alternativi.
- Quando viene annullata l’ordinanza per difetto di motivazione sulla gravità indiziaria, restano assorbite le censure relative alle esigenze cautelari e alla proporzionalità della misura, che dovranno essere nuovamente esaminate dal giudice del rinvio insieme al compendio indiziario.
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