Cassazione Civile, Ordinanza n. 33548/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di più coobbligati solidali. Uno di essi non proponeva opposizione monitoria; successivamente la creditrice avviava esecuzione nei suoi confronti sulla base del decreto divenuto esecutivo. Il debitore proponeva opposizione all'esecuzione sostenendo che il credito era già stato estinto da uno dei condebitori solidali prima del deposito del ricorso monitorio, quindi prima della formazione del titolo. Il giudice di pace rigettava l'opposizione; il tribunale dichiarava l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 339 c.p.c. e, in via aggiuntiva, lo reputava comunque infondato, escludendo che potessero essere opposte in executivis cause estintive anteriori al titolo e ritenendo inapplicabile l'art. 1306 c.c. Il soccombente ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 339 c.p.c., sostenendo che l'appello avesse dedotto la violazione di principi regolatori della materia e fosse quindi ammissibile; con il secondo censurava le ulteriori argomentazioni di merito del tribunale sulla preclusione dell'opposizione esecutiva e sull'inapplicabilità dell'art. 1306 c.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo ex art. 366, nn. 3 e 6, c.p.c., perché il ricorrente non aveva specificamente indicato e trascritto il contenuto dell'atto di appello su cui la censura si fondava, impedendo il controllo sulla dedotta errata qualificazione del gravame. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che, una volta dichiarato inammissibile l'appello, le ulteriori considerazioni di merito contenute nella sentenza d'appello sono prive di efficacia decisoria e non richiedono autonoma impugnazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per la peculiarità della vicenda e per evitare ulteriore contenzioso; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La doglianza sull'ammissibilità dell'appello nelle cause decise secondo equità può rilevare se deduce la violazione dei principi regolatori della materia; tuttavia nel caso concreto la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità nell'indicazione dell'atto d'appello.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.
Quando il ricorso si fonda su un atto processuale, il ricorrente deve indicarlo specificamente, trascrivendone o riassumendone in modo esaustivo il contenuto, indicando anche fase processuale, fascicolo e indicizzazione; la mancata osservanza comporta inammissibilità.
La Corte richiama la questione per riportare la tesi del giudice di merito, secondo cui la norma non è invocabile quando il titolo esecutivo si sia formato nei confronti di tutti i condebitori solidali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistendo i presupposti, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che censura l'erronea qualificazione o interpretazione di un atto processuale deve contenere la specifica indicazione di tale atto, con trascrizione o riassunto completo del suo contenuto e indicazione della sua collocazione processuale; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Quando la sentenza d'appello dichiara l'inammissibilità del gravame, le ulteriori argomentazioni svolte dal giudice sul merito hanno natura meramente ad abundantiam e non assumono autonoma decisorietà, sicché non occorre censurarle separatamente.
- Le censure che presuppongono il contenuto dell'atto di appello o di altri atti processuali non possono essere controllate in sede di legittimità se il ricorrente non adempie all'onere di specifica localizzazione e riproduzione del contenuto dell'atto.
- La possibilità di invocare in cassazione la violazione dei principi regolatori della materia presuppone che il motivo di appello sia effettivamente riconducibile a tale violazione; tale verifica è preclusa se il ricorso non rende conoscibile il testo dell'impugnazione proposta in appello.
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