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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24844/2022 del 17/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di riduzione in pristino proposta da un proprietario/nudo proprietario di un immobile confinante, che lamentava la violazione delle distanze legali da parte di un fabbricato edificato sul fondo vicino. In primo grado il convenuto aveva sostenuto che tra i lotti vi fosse una strada, la "Traversa Napoli", tale da rendere inapplicabili le norme sulle distanze per effetto dell'art. 879, comma 2, c.c.; aveva inoltre richiamato la prevenzione e l'usucapione del diritto a mantenere la costruzione. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame del fatto decisivo sulla natura meramente dichiarativa dell'inserimento della strada in elenco comunale, che non varrebbe di per sé a provare la servitù di uso pubblico; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 879, comma 2, c.c. e omesso esame di risultanze istruttorie, sostenendo che la strada non fosse asservita all'uso pubblico e che non confinasse neppure con una strada ma con la proprietà della controparte; 3) inapplicabilità del principio di prevenzione e omessa valutazione dell'esistenza di una servitù di passaggio privato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che il giudice di merito aveva accertato, con motivazione adeguata, la natura di strada gravata da servitù di uso pubblico della "Traversa Napoli" sulla base di una pluralità di elementi formali e oggettivi: delibera comunale di inserimento nell'elenco delle strade di uso pubblico, presenza nello stradario comunale, targa toponomastica, numeri civici, inserimento nell'anagrafe, svolgimento del servizio di nettezza urbana e uso da parte di una collettività indeterminata. In tale quadro la presunzione di pubblicità non risultava vinta da prova contraria. Ha inoltre ribadito che l'art. 879, comma 2, c.c. si applica anche alle strade private gravate da servitù pubblica di passaggio, poiché conta l'uso pubblico concreto e non la sola titolarità del suolo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché estraneo alla ratio decidendi, essendo la decisione fondata assorbentemente sull'applicabilità dell'art. 879, comma 2, c.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore della controricorrente e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 878 c.c.

    Richiamato dalla difesa del convenuto in primo grado per escludere il computo del muro di cinta nel rispetto delle distanze, ma non è la base decisoria della Cassazione.

  • art. 879 c.c.

    L'esonero dal rispetto delle distanze legali opera per le costruzioni a confine con piazze e vie pubbliche e si estende anche alle strade private gravate da servitù pubblica di passaggio, perché rileva l'uso pubblico concreto del bene.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato per giustificare l'intervento in appello del successore a titolo particolare nella posizione della parte originaria.

  • art. 344 c.p.c.

    Richiamato per l'ammissibilità dell'intervento nel giudizio di appello.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Usato dal ricorrente per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi così formulati nella parte incompatibile con la rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Usato dal ricorrente per dedurre violazione di legge e omesso esame di risultanze istruttorie; la Corte ha escluso il vizio perché il giudice di merito aveva correttamente applicato la norma ed effettuato un adeguato accertamento fattuale.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 879, comma 2, c.c., la nozione di via pubblica va riferita non soltanto alla proprietà del suolo, ma all'uso pubblico concreto del bene da parte della collettività.
  • L'iscrizione di una strada negli elenchi comunali delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico ha natura dichiarativa e crea una presunzione di pubblicità dell'uso, superabile soltanto con prova contraria specifica.
  • La servitù di uso pubblico può essere desunta da un insieme di elementi formali e fattuali convergenti, quali delibere comunali, stradario, toponomastica, numerazione civica, servizi pubblici e uso generalizzato da parte della collettività.
  • L'esonero dalle distanze legali previsto per le costruzioni a confine con strade pubbliche si applica anche alle strade private gravate da servitù pubblica di passaggio.
  • Quando la decisione di merito è fondata su una ratio decidendi assorbente, le censure rivolte ad aspetti non decisivi o non esaminati in quella ratio sono inammissibili.
  • La deduzione di omesso esame di fatti o di risultanze istruttorie non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito se il giudice di appello ha già compiuto un accertamento fattuale adeguatamente motivato.

Come è indicizzato

MaterieProprietàCompetenzaImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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