Cassazione Civile, Ordinanza n. 20393/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento doganale con cui l’Amministrazione ha rettificato il valore dichiarato di merci importate, contestando la mancata inclusione delle royalties dovute per l’uso del marchio e recuperando maggiori dazi, IVA e sanzioni. La società importatrice aveva impugnato l’atto deducendo, tra l’altro, la nullità per omessa motivazione e per mancata risposta alle osservazioni presentate in sede procedimentale; nel merito contestava che i diritti di licenza dovessero essere inclusi nel valore doganale, sostenendo che i contratti di licenza non rendevano le royalties condizione della vendita e che i poteri del licenziante riguardavano solo controlli di qualità o aspetti di conformità dei prodotti. Contestava inoltre la pretesa IVA calcolata sui maggiori dazi e la legittimità della sanzione. In cassazione sono stati proposti undici motivi: i primi due sull’omessa pronuncia e sulla presunta violazione del contraddittorio endoprocedimentale; dal terzo al sesto sulla corretta applicazione degli artt. 70 e 71 CDU e dell’art. 136 del regolamento attuativo UE in tema di royalties e condizione della vendita; il settimo e l’ottavo sull’omesso esame di fatti decisivi relativi alla natura dei prodotti e al contenuto di specifiche clausole contrattuali; il nono sul preteso contrasto tra dispositivo e motivazione in tema di IVA; il decimo sulla motivazione dell’atto sanzionatorio; l’undicesimo sulla liquidazione delle spese di lite. L’Agenzia ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato sulla dedotta inammissibilità di un motivo di appello relativo all’IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi dieci motivi del ricorso principale, ritenendo infondate le doglianze sul contraddittorio endoprocedimentale, sull’omessa pronuncia, sull’interpretazione delle norme doganali in materia di royalties e sull’asserito vizio del capo relativo all’IVA e alle sanzioni. Ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato dell’Agenzia. Ha invece accolto l’undicesimo motivo del ricorso principale, ritenendo illegittima la liquidazione delle spese operata dal giudice d’appello perché non conforme ai parametri normativi applicabili. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e, decidendo nel merito, la Corte ha rideterminato le spese del giudizio di secondo grado in euro 370, oltre spese generali. Ha inoltre regolato le spese del giudizio di legittimità ponendone i tre quarti a carico della ricorrente principale e compensandone un quarto.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
non risultava, per l’epoca dei fatti, un obbligo dell’Amministrazione doganale di rispondere puntualmente alle osservazioni del contribuente per ritenere rispettato il contraddittorio endoprocedimentale.
art. 11, comma 4, d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374
richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la nullità dell’atto doganale per omessa risposta alle osservazioni, ma la censura è stata respinta.
art. 70 CDU
il valore in dogana è, in via primaria, il valore di transazione; il prezzo effettivamente pagato o da pagare comprende tutti i pagamenti che costituiscono condizione della vendita.
art. 71 CDU
nel valore in dogana devono essere integrati i corrispettivi e diritti di licenza relativi alle merci quando il compratore è tenuto a pagarli come condizione per la vendita, se non inclusi nel prezzo.
art. 136 Reg. UE n. 2447/2015
i diritti di licenza sono considerati pagati come condizione della vendita quando ricorre una delle condizioni indicate dal par. 4; la presenza di controllo del venditore/licenziante non è più requisito essenziale ma solo uno degli indici possibili.
richiamato per sostenere la mancata contestazione di un fatto storico dedotto dalla parte, ma la Corte ha ritenuto irrilevante il fatto allegato rispetto al thema decidendum.
invocato per omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio e comunque ha affrontato la questione nel merito in applicazione del principio di economia processuale.
richiamato nel motivo sull’omessa pronuncia sul primo motivo di appello, ma la censura è stata respinta.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
base processuale dei motivi di nullità del procedimento o della sentenza per omessa pronuncia o contrasto tra motivazione e dispositivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base dei motivi di violazione di legge in materia doganale e di spese di lite.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
base dei motivi di omesso esame di fatti decisivi; la Corte li ha ritenuti inammissibili o infondati.
art. 267 TFUE
la Corte ha escluso la necessità di rinvio pregiudiziale, ritenendo il quadro interpretativo già consolidato e privo di dubbi.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato per sostenere la carenza di motivazione dell’atto sanzionatorio, ma la censura è stata respinta.
art. 7 Statuto del contribuente
invocato dalla parte ricorrente per la motivazione degli atti impositivi e sanzionatori; la Corte non ha accolto la doglianza.
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la Corte ha affermato che la liquidazione delle spese in favore dell’ente impositore deve rispettare i parametri degli avvocati con riduzione del 20%.
usato come parametro per la liquidazione delle spese, con conferma della necessità di rispettare i minimi/massimi tabellari applicabili.
richiamato dalla ricorrente per la quantificazione dei compensi, ma la Corte ha corretto la liquidazione operata dal giudice d’appello sulla base dei parametri legali.
Massime di principio
- Nel regime doganale unionale, i corrispettivi e diritti di licenza devono essere inclusi nel valore in dogana quando risultano dovuti come condizione della vendita delle merci importate; la verifica va compiuta in concreto sulla base dell’assetto contrattuale complessivo, non sulla sola esistenza dell’obbligo di pagamento delle royalties.
- La nozione di "condizione della vendita" non richiede che il contratto la esprima in modo formale e può emergere anche implicitamente da indici negoziali e fattuali, quali poteri del titolare del marchio sulla produzione, sulla distribuzione e sulla possibilità di interrompere i rapporti commerciali; tuttavia gli indici devono essere coerenti con un effettivo potere di condizionamento della vendita.
- Nel nuovo quadro dell’art. 136 del regolamento attuativo del CDU, il collegamento tra licenziante e venditore non è più requisito indispensabile per l’inclusione delle royalties nel valore doganale; esso costituisce al più un indice sufficiente ma non necessario.
- Ai fini del vizio di omessa pronuncia, la Corte di cassazione può decidere nel merito senza rinvio quando la questione sia di puro diritto e non richieda ulteriori accertamenti di fatto, in coerenza con i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
- L’omesso esame di un fatto decisivo è censurabile solo se il fatto storico sia davvero decisivo per il giudizio; è inammissibile quando il fatto dedotto non incida sulla ratio decidendi o sia giuridicamente irrilevante rispetto al problema controverso.
- La liquidazione delle spese di lite in favore dell’ente impositore o dell’amministrazione assistita da propri funzionari deve rispettare i parametri legali previsti per gli avvocati, con l’abbattimento percentuale stabilito dalla norma speciale; una liquidazione superiore ai parametri è cassabile anche se il resto della decisione è confermato.
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