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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45907/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

D'Elia impugna l'ordinanza che aveva sostituito gli arresti domiciliari con il divieto di esercitare determinate attività professionali (6 mesi). L'imputazione provvisoria lo ritiene partecipe di un'associazione a delinquere transnazionale (art. 416 c.p.) finalizzata a ottenere, tramite documentazione artefatta predisposta da consulenti e società fittizie, nulla osta per l'ingresso in Italia di cittadini stranieri (art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il ricorrente deduce che i gravi indizi si fondano sostanzialmente su una sola intercettazione (11/09/2023) e su due pratiche occasionali gestite tramite la piattaforma TELEMACO, contestando la reiterazione del ruolo e la sussistenza delle esigenze cautelari; chiede l'annullamento dell'ordinanza.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Conferma che esistono gravi indizi di partecipazione all'associazione delittuosa: la conversazione intercettata, letta nel contesto e con altre risultanze, dimostra una disponibilità e un ruolo consapevole del ricorrente nell'esecuzione delle direttive del vertice (tra cui la frase "fanne altre" riferita alla produzione di ulteriori pratiche). La valutazione di merito sulla non occasionalità e sulla ripetitività dell'attività del consulente è ritenuta logica e sufficiente. Anche la prognosi di pericolo di reiterazione è ritenuta correttamente fondata sulle modalità della condotta e sulla capacità criminale mostrata. Il ricorso è quindi infondato; D'Elia è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    La norma è stata applicata per qualificare la condotta come partecipazione a un'associazione a delinquere; la Corte distingue la partecipazione stabile e funzionale all'associazione dal mero concorso in singoli reati, ritenendo sufficiente la disponibilità reiterata a seguire le direttive del capogruppo anche se parte dell'attività emerga da consulenze professionali.

  • art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione)

    Richiamata come reato-fine: produzione e utilizzo di false attestazioni per il rilascio di nulla osta all'ingresso in Italia; il gruppo avrebbe predisposto falsi titoli tramite consulenti e società fittizie.

  • art. 272 c.p.p.

    Norma procedurale menzionata dalla difesa in relazione alle intercettazioni; la Corte non ha ritenuto violazioni tali da inficiare il valore probatorio della conversazione decisiva.

  • art. 273 c.p.p.

    Ancora normativa procedurale richiamata dalla difesa; la decisione conferma la validità delle acquisizioni probatorie e la correttezza dell'iter motivazionale su base anche intercettativa.

  • art. 274, comma 1, c.p.p.

    Norma sulle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto che sussistesse il concreto pericolo di reiterazione fondato sulle modalità della condotta del ricorrente e sulla sua capacità di contribuire stabilmente al programma criminoso, giustificando la misura alternativa applicata dal Tribunale.

Massime di principio

  • Un'unica intercettazione può contribuire a formare un giudizio di gravità indiziaria se interpretata nel contesto probatorio complessivo e collegata ad altre risultanze.
  • Il ruolo di consulente o professionista può configurare partecipazione associative quando vi sia disponibilità consapevole a seguire direttive del vertice e ripetizione di pratiche finalizzate al programma criminoso, nonostante l'attività si svolga tramite piattaforme o per via telematica.
  • Per contestare in sede di impugnazione la valutazione dei gravi indizi è necessario proporre censure specifiche e concrete sull'iter motivazionale; mere affermazioni generiche o riferimenti non contestualizzati hanno scarsa efficacia in Cassazione.
  • La distinzione tra condotta occasionale e attività abituale rileva ai fini della configurazione dell'associazione: chi dimostra ripetizione, disponibilità e contributo programmato può essere ritenuto partecipe anche se non figura formalmente nei documenti societari.
  • Quanto alle esigenze cautelari, il giudice valuta la prognosi di pericolo di reiterazione sulla base della natura, modalità e capacità criminale concreta evidenziata: occorrono elementi che rendano ragionevole la previsione di futuri comportamenti delittuosi.
  • In situazioni simili, per la difesa è strategico produrre elementi documentali che smentiscano la reiterazione (es. assenza di ulteriori pratiche, prove di incarichi sporadici, chiarimenti su riferimenti conversazionali) e argomentare puntualmente sulle possibili alternative interpretative del contenuto intercettato.

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