Cassazione Civile, Ordinanza n. 09137/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 18 aprile 2012, collegata a un rapporto di noleggio di carrelli elevatori e ai contratti di appalto per la movimentazione merci in un hub logistico. Una società del gruppo garantiva, secondo l’interpretazione data dai giudici di merito, l’adempimento delle obbligazioni della società appaltatrice originaria e delle eventuali società subentranti, anche dopo la sostituzione dell’appaltatrice. La società garante ha poi agito per ottenere l’accertamento della nullità della clausola di garanzia, deducendo la violazione dell’art. 1938 c.c. per mancata indicazione dell’importo massimo garantito e contestando la qualificazione della pattuizione come fideiussione. In cassazione le ricorrenti hanno articolato quattro motivi: 1) violazione dei canoni ermeneutici contrattuali e degli artt. 1322, 1362, 1363, 1936 e 1937 c.c., sostenendo che la clausola doveva essere letta come parte di un più complesso contratto atipico e non come fideiussione; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte d’appello considerato il complesso negoziale nel suo insieme; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. e, in subordine, dell’art. 1938 c.c., per asserita pronuncia sulla clausola A2 anziché sulla clausola C e per l’assenza di obbligazioni future; 4) violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e dell’art. 1421 c.c., lamentando che il giudice di merito avesse affrontato profili restitutori e di nullità non correttamente devoluti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo motivo perché diretto a ottenere una nuova interpretazione del contratto e non a censurare correttamente la violazione dei canoni ermeneutici; il secondo motivo perché precluso dalla doppia conforme e, comunque, perché non indicava un fatto storico decisivo omesso, ma solo questioni interpretative; il terzo perché infondato quanto alla dedotta ultrapetizione e comunque inammissibile per difetto di specificità, essendo la censura costruita in modo da sollecitare una rivalutazione del merito; il quarto perché inammissibile per difetto di specificità, non essendo stata riportata in ricorso la necessaria parte del motivo di appello e non essendo stata aggredita compiutamente la motivazione della sentenza impugnata. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva qualificato la pattuizione come fideiussione per obbligazioni future e ne aveva dichiarato la nullità per mancata indicazione del limite massimo garantito ex art. 1938 c.c. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla dedotta autonomia contrattuale e alla tesi del contratto atipico; la Corte ha però escluso che tale prospettazione fosse correttamente devoluta e specificamente censurata in cassazione.
I canoni di interpretazione letterale e teleologica possono essere censurati in cassazione solo denunciando specificamente l’errore metodologico del giudice di merito, non chiedendo una diversa lettura del testo contrattuale.
È richiamato per sostenere l’interpretazione sistematica della scrittura; la Corte ribadisce che la mera contrapposizione di un’interpretazione alternativa è inammissibile.
Norma richiamata per la qualificazione della pattuizione come fideiussione.
Norma richiamata per la disciplina della fideiussione nel quadro delle garanzie personali.
La fideiussione per obbligazioni future è valida solo se è indicato l’importo massimo garantito; la sua mancanza comporta nullità.
La Corte ha escluso l’ultrapetizione, osservando che la declaratoria di nullità aveva riguardato la clausola oggetto della domanda e non altre previsioni contrattuali.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso per violazione di legge deve individuare con precisione la regula iuris asseritamente violata e il modo dell’errore commesso dal giudice di merito.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e non per contestazioni interpretative o difetti di valutazione delle prove.
art. 348-ter, comma quinto, c.p.c.
In presenza di doppia conforme è precluso il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. se le censure investono le medesime questioni di fatto.
art. 366, comma primo, n. 3, c.p.c.
Il ricorso deve contenere una chiara esposizione dei fatti e delle difese svolte nei gradi di merito; la sua omissione può determinare inammissibilità.
art. 366, comma primo, n. 4, c.p.c.
Il motivo deve essere specifico e autosufficiente; la mancanza di una critica chiara e completa alla decisione impugnata comporta inammissibilità.
Richiamato nel quarto motivo, ma senza che la censura sia stata articolata in modo idoneo a dimostrare una violazione effettiva del principio di domanda.
Richiamato nel quarto motivo in tema di rilevazione della nullità, ma la censura è stata ritenuta generica e non decisiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La fideiussione che garantisca obbligazioni future è nulla se non contiene l’indicazione dell’importo massimo garantito; la qualificazione della clausola come garanzia personale resta rimessa all’interpretazione del giudice di merito, salvo corretta censura dei criteri ermeneutici adottati.
- In cassazione la denuncia di violazione dei canoni interpretativi del contratto non può risolversi nella mera contrapposizione di una lettura alternativa della clausola: occorre indicare specificamente quale regola ermeneutica sia stata violata e in quale passaggio logico il giudice di merito se ne sia discostato.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non di questioni, argomentazioni o complessi documentali; in presenza di doppia conforme, il controllo è ulteriormente precluso sulle medesime questioni di fatto.
- La censura di ultrapetizione deve dimostrare che il giudice abbia pronunciato su un bene della vita o su una clausola diversa da quella devoluta, mentre il richiamo incidentale ad altre clausole o a profili accessori non integra di per sé violazione dell’art. 112 c.p.c.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non è autosufficiente e specifico, cioè se non riproduce il contenuto essenziale delle deduzioni e dei motivi di appello necessari a consentire il controllo della decisione impugnata.
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