Cassazione Civile, Ordinanza n. 23619/2025 del 20/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lavoratrice aveva domandato la condanna del Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS al pagamento del TFR e delle ultime tre retribuzioni rimasti insoluti per effetto dell'insolvenza del datore di lavoro. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello, su gravame dell'INPS, ha invece rigettato la pretesa ritenendo che, al momento della domanda al Fondo, la società datrice non fosse più fallita e fosse quindi possibile per la lavoratrice procurarsi un titolo esecutivo nei confronti del datore per l'accertamento del credito. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per mancato rilievo dell'inammissibilità dell'appello INPS per difetto di specificità; 2) violazione del giudicato interno sulla impossibilità di ottenere un titolo esecutivo dopo il fallimento della datrice; 3) omesso esame del fatto decisivo della definitiva estinzione/cancellazione della società fallita e dell'impossibilità di farla tornare in bonis; 4) violazione dell'art. 2 L. n. 297/1982, dell'art. 2 d.lgs. n. 80/1992 e degli artt. 24, 102 e 118 l.fall., sostenendo che l'accesso al Fondo non può essere precluso quando non sia stato materialmente e giuridicamente possibile ottenere un titolo esecutivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi perché il ricorso non consentiva un adeguato controllo sul contenuto della sentenza di primo grado, pretendeva una rivalutazione del fatto e deduceva un vizio motivazionale/processuale non correttamente prospettato. Il quarto motivo è stato respinto nel merito: la Cassazione ha ribadito che, quando il lavoratore agisce contro il Fondo di Garanzia, devono sussistere tutti gli elementi costitutivi della pretesa, incluso l'accertamento del credito quale presupposto delle azioni esecutive previste dalla legge; tale lettura è coerente con la disciplina interna e con le direttive UE richiamate, oltre a non violare i parametri costituzionali evocati. Il ricorso è stato quindi rigettato e le spese sono state compensate per il recente consolidamento della giurisprudenza sulla questione.
Norme richiamate
Richiamato quale parametro per la verifica della specificità dei motivi d'appello; la censura di inammissibilità dell'appello è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza del ricorso in cassazione.
Richiamato per il requisito di specificità dell'appello; la relativa doglianza non è stata scrutinata nel merito per inammissibilità del motivo.
Non è consentito formulare un vizio di omessa motivazione con riguardo a un error in procedendo; il controllo spetta direttamente alla Corte di cassazione mediante esame degli atti.
Richiamato in relazione all'eccezione di giudicato interno, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata trascrizione adeguata della sentenza di primo grado.
Richiamato quale norma sul giudicato sostanziale, ma la relativa doglianza è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità/autosufficienza.
Parametro del motivo di diritto relativo alla pretesa violazione del giudicato interno e della disciplina del Fondo di Garanzia.
Il motivo per omesso esame di fatto decisivo è stato reputato inammissibile perché mirava a ottenere un riesame del merito e dei fatti.
La Corte ha ribadito che il diritto al Fondo di Garanzia richiede l'accertamento del credito e la sussistenza dei presupposti della pretesa; la norma va letta in modo da evitare domande esplorative e preservare la finalità istituzionale delle risorse pubbliche.
Conferma della disciplina del Fondo di Garanzia e dei presupposti per l'intervento dell'INPS; non consente l'accesso al Fondo in assenza dei requisiti costitutivi della pretesa.
art. 24 Cost.
Le censure di incostituzionalità sono state ritenute manifestamente infondate perché il bilanciamento legislativo non comprime in modo irragionevole il diritto di difesa dei lavoratori.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'estinzione della società fallita e l'impossibilità di ottenere un titolo esecutivo dopo la chiusura del fallimento.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua definitiva estinzione.
art. 102 L.F.
Nel fatto di causa il fallimento del datore era stato chiuso per insussistenza di attivo; ciò non esimeva la lavoratrice dall'onere di accertare il credito prima di agire verso il Fondo.
art. 118, secondo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267
Richiamato per dedurre l'estinzione della società fallita, ma la Corte ha ritenuto comunque necessario l'accertamento del credito prima della domanda al Fondo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del contributo unificato დამატիվo a carico della ricorrente.
art. 2, quinto comma, L. n. 297/1982
ove non sussista contestazione in materia
Richiamato per evidenziare la funzione acceleratoria del Fondo e la verifica dei presupposti da parte dell'INPS, ma sempre a fronte dell'accertamento del credito.
art. 2, ottavo comma, L. n. 297/1982
Le risorse del Fondo devono essere impiegate per la finalità istituzionale, a sostegno della scelta di richiedere l'accertamento preventivo del credito.
Direttiva 80/987/CEE
La Corte ne ha valorizzato il contenuto per ritenere conforme al diritto UE la necessità di una fase antecedente di accertamento e formazione del titolo.
Direttiva 2008/94/CE
Come la direttiva precedente, è stata richiamata per giustificare la previa verifica/accertamento del credito prima dell'azione verso l'INPS.
Massime di principio
- Chi agisce contro il Fondo di Garanzia INPS deve provare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, incluso l'accertamento del credito che normalmente precede l'azione esecutiva.
- L'impossibilità di ottenere il titolo esecutivo deve essere dedotta e provata in modo specifico; non è sufficiente allegare in via generica l'estinzione del datore di lavoro o la chiusura della procedura fallimentare.
- In cassazione non è ammissibile una censura che, sotto la veste del vizio motivazionale o processuale, miri in realtà a una nuova valutazione dei fatti o degli atti di merito.
- La denunciata omessa pronuncia non ricorre per il mancato esame di questioni meramente processuali, ma solo per il mancato esame di domande o eccezioni di merito.
- La disciplina del Fondo di Garanzia è interpretata in modo coerente con la sua finalità pubblica: evitare domande esplorative e garantire che le risorse siano destinate ai casi in cui il credito sia già stato validamente accertato.
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