Cassazione Penale, Sentenza n. 04696/2026 del 05/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato di invasione di cui all'art. 633 c.p., contestando: 1) la mancata prova dell'altruità del terrazzo occupato (si sosteneva che il terrazzo fosse in comproprietà tra Giovanni e Vincenzo Fusco e non di proprietà esclusiva di Giovanni, mentre il giudice di pace aveva ritenuto decisivo un testamento olografo del 1999); 2) l'erronea applicazione dell'art. 633 c.p. nel caso di comproprietà/compossesso; 3) l'assenza del dolo specifico, per mancanza della consapevolezza dell'altruità del bene e della finalità di occupazione, atteso che in sede civile era intervenuta sentenza definitiva che accertava la comproprietà; 4) la sentenza di appello, pur avendo disposto la rinnovazione dell'istruttoria acquisendo documenti decisivi, non aveva adeguatamente motivato il motivo per cui tali documenti (tra cui la sentenza civile definitiva e atto di donazione del 1967) non sovvertivano la ricostruzione di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato gravi carenze e contraddittorietà nella motivazione del Tribunale di Salerno in ordine all'elemento oggettivo dell'altruità del bene e all'esame dei nuovi documenti acquisiti con rinnovazione istruttoria (art. 603 c.p.p.), nonché alla mancata considerazione del giudicato civile che aveva accertato la comproprietà. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata e rinviato il procedimento al Tribunale di Salerno per nuovo giudizio in diversa composizione. La decisione sulla liquidazione delle spese della parte civile è stata riservata. Non è stata pronunciata una assoluzione definitiva in questa sede, ma è stata disposta nuova valutazione nel giudizio di rinvio.
Norme richiamate
Il reato tutela non solo la proprietà ma anche il possesso e altri rapporti di fatto sul bene; richiede l'altruità della cosa e il dolo specifico consistente nella consapevolezza dell'altruità e nella finalità di occupare o trarne profitto
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso in cassazione invocati (violazione di norme di diritto; vizio di motivazione); nel caso sono stati richiamati per censurare la valutazione dell'altruità, del dolo e l'omessa o contraddittoria motivazione
Regola la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: può essere disposta quando il giudice la ritenga indispensabile per decidere; i documenti acquisiti con tale strumento hanno efficacia probatoria che il giudice d'appello non può ignorare o liquidare senza motivazione
Citato per indicare che la sentenza civile invocata è divenuta definitivamente esecutiva (passata in giudicato) a seguito di estinzione del gravame, per cui i suoi accertamenti hanno rilievo probatorio nel processo penale
Massime di principio
- Per il reato di invasione (art. 633 c.p.) è necessario dimostrare l'altruità del bene: se esiste comproprietà o compossesso la fattispecie potrebbe non integrarsi
- Il dolo specifico richiede la consapevolezza dell'altruità del bene e la finalità di occupazione o lucro: l'esistenza di giudizi civili o atti traslativi che attestino la comproprietà è rilevante per valutare il dolo
- Se il giudice dispone la rinnovazione istruttoria (art. 603 c.p.p.) ed acquisisce documenti nuovi, non è ammissibile ignorare o liquidare quelle acquisizioni con formule apodittiche: il loro rilievo probatorio deve essere esplicitamente valutato e motivato
- I provvedimenti civili passati in giudicato che accertano diritti di proprietà o compossesso hanno valore probatorio nel processo penale e devono essere considerati, salvo valutazione motivata del loro peso
- In presenza di elementi documentali contrastanti sulla titolarità del bene, il giudice penale deve esplicitare come ha risolto il conflitto probatorio; la carenza di motivazione o la contraddittorietà puo' determinare l'annullamento con rinvio
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