Cassazione Penale, Sentenza n. 04703/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili a carico di Cesarini e Contiello (compreso l'obbligo di rifondere le spese processuali delle parti civili), eliminando tutte quelle statuizioni. Sono rimasti fermi gli effetti penali relativi alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, non oggetto del ricorso.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) perché la Corte d'appello, pur avendo dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla sentenza di primo grado, ha comunque confermato le statuizioni civili (responsabilità civile, risarcimento e condanna alle spese) riconosciute in primo grado. Hanno sostenuto che, se la prescrizione è intervenuta prima della sentenza di condanna, le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado dovevano essere revocate dall'appello.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Consente il ricorso per cassazione per errori di diritto; qui è stato invocato per censurare la conferma delle statuizioni civili nonostante la prescrizione anteriore alla sentenza di primo grado
art. 578, comma 1, c.p.p.
effetti civili della sentenza penale
Interpretato nel senso che il giudice d'appello che dichiari la prescrizione come intervenuta anteriormente alla sentenza di condanna di primo grado deve revocare le statuizioni civili contenute in quella sentenza
art. 538 c.p.p.
decisione sulle spese e sulle domande civili
Rilevante per il sindacato in cassazione delle statuizioni civili; la Corte ha ritenuto che la statuizione sulle spese a favore delle parti civili dovesse essere eliminata insieme alle altre statuizioni civili
art. 640 c.p.
truffa (come originariamente contestata)
Richiamata nella descrizione delle contestazioni di reato; la diversa ricostruzione operata in appello ha portato alla declaratoria di estinzione per prescrizione per il capo A)
art. 61 n. 7 c.p.
circostanze attenuanti o esimenti parziali (richiamata nel dispositivo di condanna/qualificazione)
Citata nella ricostruzione delle qualificazioni giuridiche dei fatti ma non determinante per la decisione sulla revoca delle statuizioni civili
Massime di principio
- Se il giudice d'appello dichiara che la prescrizione è intervenuta prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili contenute in quella sentenza (domanda di risarcimento, condanna al pagamento, spese processuali).
- La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione in sede d'appello non impedisce alla Corte di Cassazione di annullare limitatamente agli effetti civili quando la prescrizione sia anteriore alla condanna di primo grado.
- L'annullamento delle statuizioni civili può essere disposto "senza rinvio" quando la soluzione del vizio è chiara e non richiede un nuovo esame in merito agli effetti civili.
- Gli effetti penali della declaratoria di prescrizione restano salvi se non sono oggetto di impugnazione; l'annullamento in ordine alle questioni civili non incide sulla declaratoria penale della prescrizione.
- La parte civile che ritiene lesi i propri diritti può valutare di esperire l'azione risarcitoria davanti al giudice civile competente se la statuizione civile in sede penale viene revocata per prescrizione.
- In fase di impugnazione, è essenziale verificare la data di maturazione della prescrizione rispetto alla data della sentenza di primo grado: una prescrizione anteriore comporta la revoca delle statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata.
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