Cassazione Penale, Sentenza n. 04695/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano per cassazione la condanna per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Le censure principali riguardano: a) l'utilizzabilità delle dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria che riferirono su dati e file audio presenti nel cellulare della parte offesa senza che il dispositivo fosse formalmente sequestrato o sia stata eseguita copia forense; b) l'attendibilità intrinseca e la carenza di riscontri delle dichiarazioni della persona offesa (Antonio Lauro); c) l'insussistenza dei presupposti del tentativo di estorsione, dato che le richieste sarebbero state vaghe, riferite a utilita future e non concrete; d) l'errata applicazione e inesistenza dell'aggravante del metodo mafioso nei confronti di Nicotera; e) l'irragionevolezza della quantificazione della pena e del mancato riconoscimento di attenuanti per Nicotera; f) richiesta di rinnovazione istruttoria rigettata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi fossero in larga parte aspecifici o manifestamente infondati, richiamando il principio della specificita dell'impugnazione e l'ampio margine di apprezzamento del giudice di merito, specie in presenza di doppia conforme. In particolare: la Corte ha ritenuto utilizzabili, o comunque non decisive ai fini del giudizio, le deposizioni dei testi di polizia giudiziaria relative ai dati reperiti perche la parte offesa li aveva consegnati; ha confermato la valutazione di attendibilita della persona offesa e la ricostruzione del tentativo di estorsione, anche nella forma di estorsione ambientale; ha ritenuto adeguatamente motivata l'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso e la quantificazione della pena non eccessiva. Conseguenze pratiche: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; condanna al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; condanna solidale di Rea e Nicotera al rimborso delle spese del grado alle parti civili nella misura di euro 2.500,00 oltre accessori per Lauro Antonio e di euro 3.686,00 oltre accessori ciascuno per il Comune di Casalnuovo e per Fai antiracket Pomigliano.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norma invocata dai ricorrenti per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ricorda che tali censure devono essere specifiche e puntuali e che motivazioni alternative plausibili del giudice di merito non sono sindacabili in cassazione se non manifestamente illogiche
Richiamato in ordine all'utilizzabilita di elementi probatori tratti da supporti informatici; la Corte distingue i casi in cui la parte offesa ha consegnato i messaggi dal caso di acquisizione autonoma da parte della polizia giudiziaria, ritenendo non necessario sempre il sequestro o la copia forense quando il materiale e stato esibito dal proprietario
Norma sulle dichiarazioni della persona offesa; la Corte ribadisce che tali dichiarazioni possono, se motivate e attendibili, fondare da sole la decisione ma richiedono una valutazione rigorosa dell'attendibilita, rimessa al giudice di merito salvo manifeste contraddizioni
Art. 56 sul tentativo e art. 629 sull'estorsione: la Corte conferma che anche minacce implicite o linguaggio criptico possono integrare la fattispecie se, nel contesto, sono idonei a coartare la vittima (concetto di estorsione ambientale)
Norma relativa all'aggravante del metodo mafioso; la Corte ha ritenuto che l'aggravante potesse fondarsi sulla conoscenza del ruolo criminale dell'agente e sui riscontri relativi al modus operandi del clan nel territorio
art. 15 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in tema di segretezza della corrispondenza e privacy; la Corte ha ritenuto inapplicabile il rilievo quando il materiale era stato consegnato dalla parte offesa e non da terzi estranei alla comunicazione
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per i ricorsi inammissibili; la Corte ha applicato questa sanzione rispetto ai ricorrenti
Norme che disciplinano la determinazione della pena e i criteri per le circostanze attenuanti/agggravanti; la Corte ha ribadito la discrezionalita del giudice di merito nella quantificazione della pena, sindacabile in cassazione solo in caso di evidente arbitrarieta
art. 581, comma 1 e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamate in tema di specificita del motivo di impugnazione: la cassazione e inammissibile se il motivo non confronta puntualmente le argomentazioni del giudice di merito
Massime di principio
- Se la prova informatica o messaggi presenti su un cellulare sono stati consegnati spontaneamente dalla parte offesa, la loro acquisizione tramite deposizione degli agenti puo essere utilizzata in giudizio anche senza sequestro formale o copia forense; tuttavia la loro eventuale incidenza va valutata nella capacita delle residue prove di reggere il convincimento
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente motivate e riscontrate, fondare la condanna anche in assenza di altro elemento decisivo, ma il giudice di merito deve fornire una valutazione rigorosa dell'attendibilita e indicare i riscontri che la confortano
- In caso di sentenze di doppia conforme (Tribunale e Corte d'appello concordi), il sindacato di legittimità e piu limitato: la Cassazione richiede motivi specifici che mettano in luce vizi manifesti della motivazione o travisamento della prova
- Per la qualificazione di estorsione ambientale non e necessario che la minaccia sia esplicita: un linguaggio criptico o richieste vaghe possono integrare il reato se il contesto e la notorieta del soggetto rendono la pretesa intimidatoria e idonea a coartare la vittima
- La mancata rinnovazione istruttoria per ottenere copia forense di un supporto puo essere legittima se il giudice ritiene l'atto superfluo rispetto agli elementi gia acquisiti e non decisivo per la ricostruzione del fatto
- Perche un motivo di cassazione sia ammissibile occorre specificita e confronto puntuale con le ragioni della decisione impugnata: riproporre le stesse censure dell'appello senza confutare la motivazione di merito conduce in genere all'inammissibilita
- L'applicazione di aggravanti e il riconoscimento o meno delle attenuanti rientrano nella discrezionalita del giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di motivazione illogica o arbitraria evidente
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