Cassazione Penale, Sentenza n. 04700/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per contraddittorietà e manifesta illogicità su due profili: 1) errata qualificazione giuridica del fatto — la difesa sosteneva che si trattava di appropriazione di somme ricevute per errore (ex art. 647 c.p., ora depenalizzato) e non di appropriazione indebita ex art. 646 c.p.; 2) tardività della querela della parte offesa — contestazione del momento consumativo del reato e del decorso del termine di querela (art. 124 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla riqualificazione giuridica: il fatto, pur essendo tipo appropriativo, rientra nella fattispecie di appropriazione di "cose" ricevute per errore (art. 647, comma 1, n. 3 c.p.), applicabile anche al denaro. Poiché tale fattispecie è stata depenalizzata dal d.lgs. 15/01/2016, n. 7, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Sono state revocate le statuizioni civili conseguenti alla condanna penale; alla parte civile non sono state riconosciute e liquidate somme per spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 646 c.p.
Norma sulla appropriazione indebita "generale"; i giudici del merito avevano inquadtrato il fatto in questo articolo ma la Cassazione ha ritenuto che la fattispecie concreta fosse speciale rispetto ad esso
art. 647 c.p., comma 1, n. 3
Fattispecie speciale di appropriazione di cose ricevute per errore o caso fortuito; la Corte afferma che include anche il denaro e che, nel caso concreto, la condotta rientra in questo tipo (oggi depenalizzato)
decreto legislativo 15/01/2016, n. 7
Ha depenalizzato la fattispecie di cui all'art. 647 c.p. (tra le altre): pertanto, la riqualificazione in tale fattispecie comporta la non punibilità penale per sopravvenuta depenalizzazione
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Norma che consente il ricorso per vizio di motivazione per contraddittorietà o manifesta illogicità; è la ragione formale del ricorso del difensore
art. 124 c.p.
Termine per la proposizione della querela: il ricorso sollevava la questione della tempestività della querela della parte offesa, ma la Cassazione ha assorbito la questione dopo aver disposto l'annullamento per depenalizzazione
Massime di principio
- Se una somma di denaro è pervenuta a un soggetto per errore del disponente, la fattispecie originaria applicabile è quella di appropriazione di cose ricevute per errore (art. 647 c.p., che la giurisprudenza interpreta come comprensiva anche del denaro).
- La depenalizzazione di una specifica fattispecie incriminatrice (qui art. 647 c.p. per alcune ipotesi) determina l'annullamento della condanna penale se il fatto è riqualificato in quella fattispecie; le statuizioni civili dipendenti dalla condanna penale vengono normalmente revocate.
- Nelle cause relative a bonifici eseguiti per errore, occorre valutare attentamente se sia intervenuto un trasferimento di proprietà o soltanto un possesso derivante dall'errore: la mancanza di volontà e di causa del disponente è centrale per qualificare il caso come "ricezione per errore".
- Anche quando il destinatario trattiene somme ricevute per errore, la responsabilità penale può non sussistere se la fattispecie è depenalizzata; in tali casi restano disponibili rimedi civili (azione di ripetizione, arricchimento senza causa, restituzione).
- La tempestività delle iniziative (solleciti di restituzione, denuncia/querela) è rilevante per eventuali questioni processuali ma può risultare assorbita se il profilo sostanziale (qualificazione del fatto) esclude la rilevanza penale.
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