Cassazione Penale, Sentenza n. 04701/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. per presunta violazione del principio di correlazione tra imputazione (ricettazione) e sentenza (riqualificazione in concorso in truffa), sostenendo che la Corte territoriale avrebbe condannato per un fatto storico diverso; 2) insufficienza e illogicità della motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p., perché la condanna per concorso nella truffa sarebbe fondata su un unico elemento indiziario (la mera presenza dell'imputato in auto con i complici prima e dopo i fatti) senza prova della partecipazione al momento della truffa e senza precisazione del ruolo; 3) vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e censura sulla modalità di calcolo e motivazione dell'aumento a titolo di continuazione (richiamata la sentenza delle Sezioni Unite "Pizzone").
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto infondate le censure: 1) la riqualificazione da ricettazione a concorso in truffa non ha violato il principio di correlazione, perché non ha comportato una trasformazione radicale della fattispecie e l'imputato ha avuto effettiva possibilità di difesa (la riqualificazione era stata prospettata in appello dal Procuratore generale); 2) la condotta di concorso può essere provata anche indiziariamente e la motivazione della Corte territoriale, che ha ritenuto la presenza e il ruolo di Ruggiero idonei a rafforzare il progetto criminoso, è stata ritenuta logicamente sufficiente; 3) legittimo il diniego delle attenuanti generiche per adeguata valutazione del disvalore e della pericolosità sociale; infine la Corte ha ritenuto corretta la motivazione, anche alla luce dei limiti di dettaglio richiesti dalla sentenza Pizzone quando gli aumenti siano contenuti e le condotte omogenee. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Individua i motivi di ricorso per cassazione (lett. b, c, e) utilizzati dal ricorrente per censurare vizio di motivazione e violazione di legge
art. 521 c.p.p.
Principio di correlazione imputazione-sentenza: la Corte ha ritenuto che la riqualificazione non abbia prodotto una trasformazione radicale della fattispecie e che non sia emersa una violazione del principio
art. 522 c.p.p.
Norma collegata al principio di correlazione richiamata nella valutazione della compatibilità tra imputazione e decisione
art. 192 c.p.p.
Regola sulla valutazione delle prove: la Corte ha riconosciuto la validità della prova indiziaria e logico-deduttiva per accertare il concorso di persone nel reato
art. 110 c.p.
Concorso di persone nel reato: interpretato nella sua concezione unitaria; il contributo può essere materiale o psichico e provato anche per via indiziaria
art. 640 c.p.
Norma che punisce la truffa: reato per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile in concorso
art. 125 c.p.p.
Richiamato in relazione al procedimento di appello e alla valutazione delle circostanze attenuanti
art. 546 c.p.p.
Richiamato in relazione alla motivazione del giudice di merito sulle circostanze e sulla determinazione della pena
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione delle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto sufficiente la valutazione selettiva degli elementi ritenuti decisivi
art. 81 c.p.
Limite legale del triplo della pena base nel reato continuato: richiamato nel confronto con la giurisprudenza Pizzone sulla motivazione degli aumenti per continuazione
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: applicata per condannare il ricorrente
art. 6 CEDU, comma 3 lett. a) e b)
Garanzie del giusto processo: la Corte ha richiamato i criteri di prevedibilità della riqualificazione e della necessità che l'imputato abbia potuto esercitare la difesa; ha ritenuto che tali garanzie siano state rispettate
Sent. Sez. U. n. 47127/2021 ("Pizzone")
Principi sul calcolo e motivazione dell'aumento di pena per continuazione: la Corte ha applicato le precisazioni della Pizzone, riconoscendo che l'onere motivazionale sui singoli aumenti può attenuarsi quando gli aumenti sono contenuti e i reati omogenei e seriali
Massime di principio
- La riqualificazione giuridica in appello non viola automaticamente il principio di correlazione: è necessaria una trasformazione radicale della fattispecie per configurare la violazione; conta la concreta possibilità per l'imputato di difendersi nel corso del processo
- La prova del concorso di persone può essere fondata anche su elementi indiziari e su un ragionamento logico-deduttivo: non è sempre necessario provare la presenza dell'imputato al momento esatto del fatto se esistono elementi che dimostrano un contributo materiale o morale all'impresa criminosa
- Per l'accertamento del concorso non è obbligatorio che il giudice precisi il ruolo tecnico specifico di ciascun partecipante: è sufficiente indicare con motivazione adeguata le prove che hanno formato il convincimento circa un contributo apprezzabile
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche richiede una motivazione non contraddittoria che espliciti gli elementi considerati determinanti; il giudice può concentrare la valutazione sugli elementi ritenuti prevalenti
- In materia di continuazione e aumento di pena, la sentenza Pizzone impone la motivazione distinta dei singoli aumenti, ma il grado di dettaglio richiesto dipende dall'entità dell'aumento e dall'omogeneità/serialità dei reati: aumenti contenuti e reati omogenei possono giustificare una motivazione meno analitica
- Se la riqualificazione del fatto in appello era prevedibile (ad esempio perché prospettata dal Pubblico Ministero in appello), la garanzia del contraddittorio può ritenersi soddisfatta anche se la nuova qualificazione viene decisa in secondo grado
- Chi impugna in cassazione censure basate su mere ripetizioni di argomentazioni già valutate in sede di merito deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; i motivi aspecifici rischiano l'inammissibilità o il rigetto
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