Cassazione Penale, Sentenza n. 04697/2026 del 05/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi in Cassazione prospettano censure distinte per ciascun imputato. Per Milla Daniel: nullità della sentenza per omessa indicazione della durata della detenzione domiciliare sostitutiva (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.). Per Zalla Rinaldo: vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio dopo la riqualificazione del reato (da rapina aggravata a furto in abitazione), lamentando che la pena è stata fissata in misura ampiamente superiore al minimo edittale senza specifica motivazione e senza richiamo agli indici di gravità di cui all'art. 133 c.p. Per Zalla Redjon: (1) contestazione della qualificazione giuridica del fatto (rapina impropria aggravata vs furto in abitazione) e carenza/contraddittorietà della motivazione sulla valutazione della condotta di fuga e dell'opposizione agli agenti; (2) richiesta di sospensione del procedimento in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità dell'art. 59, comma 1, lett. d), L. 689/1981 (non sostituibilità della pena per reati "ostativi").
La decisione
Per Milla Daniel e Zalla Redjon i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili come manifestamente infondati; entrambi sono condannati al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 ciascuno alla cassa delle ammende. La censura di sospensione per la questione costituzionale è ritenuta inammissibile anche perché la Corte costituzionale, con sentenza n. 139/2025, ha già dichiarato non fondate le questioni relative all'art. 59 L.689/1981. Quanto a Zalla Rinaldo, il ricorso è stato ritenuto fondato nella parte in cui la Corte territoriale ha omesso di motivare adeguatamente la rideterminazione del trattamento sanzionatorio dopo la riqualificazione del reato e il riconoscimento delle circostanze attenuanti in regime di prevalenza; pertanto la sentenza impugnata è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Torino per rideterminare la pena e chiarire l'applicabilità della sostituzione della pena già eventualmente concessa; resta irrevocabile l'accertamento di responsabilità di Rinaldo.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma richiamata per individuare i motivi di ricorso in cassazione: lett. b) per nullità e lett. e) per vizio di motivazione. La Corte ha valutato la specificità e ammissibilità delle censure alla luce di tali presupposti.
art. 57 L. 24/11/1981 n. 689 (novellato)
"La durata della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva è pari a quella della pena detentiva sostituita ..."
La Corte ha ritenuto che, per espressa previsione normativa (modifica introdotta dal D.lgs. 150/2022), non sussiste alcun vizio per omissione della indicazione della durata della pena sostitutiva perché la legge equipara la durata della pena sostitutiva a quella della pena detentiva sostituita.
art. 59, comma 1, lett. d) L. 24/11/1981 n. 689
Norma che prevede la non sostituibilità della pena detentiva per taluni reati c.d. "ostativi". La Corte ha ritenuto inammissibile la sospensione richiesta in attesa della pronuncia costituzionale, rilevando che la Corte costituzionale si era già espressa dichiarando non fondate le questioni sollevate (Corte cost. n. 139/2025).
Corte costituzionale, sentenza 9 luglio 2025, n. 139
Decisione che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate rispetto all'art. 59 L.689/1981 così come modificato dal D.lgs. 150/2022; la Corte di Cassazione ha ritenuto quindi priva di rilievo la richiesta di sospensione del procedimento.
art. 133 cod. pen.
Criteri e indici per la determinazione della pena. La Corte di Cassazione ha ritenuto che, quando la Corte di merito ridetermina la pena dopo riqualificazione del reato, deve motivare specificamente collegando la misura ai criteri di cui all'art. 133; la mancata risposta su questo punto giustifica l'annullamento e il rinvio.
artt. 624-bis e 625 n.5 cod. pen.
Norme richiamate nella riqualificazione operata dalla Corte territoriale (il delitto originario è stato riqualificato come reato di cui agli artt. 624-bis e 625 n.5). La Cassazione non ha ritenuto errata la valutazione di fatto relativa a tale riqualificazione nella posizione di Redjon e Milla, salvo il diverso esito per Rinaldo sul punto della motivazione della pena.
Massime di principio
- L'omissione nella sentenza di indicare espressamente la durata di una pena sostitutiva non è automaticamente causa di nullità se la legge stabilisce che la durata della pena sostitutiva è pari a quella della pena detentiva sostituita (art. 57 L.689/1981 come modificato).
- La Cassazione non riesamina i fatti o la valutazione della prova: i motivi che chiedono una rivalutazione del compendio probatorio sono generalmente inammissibili come meramente ricognitivi o reiterativi.
- Quando la Corte d'appello riqualifica il reato e ridetermina la pena, deve motivare in modo specifico la scelta della misura sanzionatoria, confrontandosi con i criteri dell'art. 133 c.p.; la mancanza di questa motivazione è motivo fondato di annullamento e rinvio.
- Le richieste di sospensione del procedimento in attesa di decisioni costituzionali diventano prive d'effetto se la Corte costituzionale si è già pronunciata sulla questione sollevata; verificare sempre lo stato delle pronunce costituzionali prima di chiedere sospensioni.
- I ricorsi manifestamente infondati sono dichiarati inammissibili e possono comportare condanne alle spese processuali e sanzioni (es. somme a favore della cassa delle ammende).
- La conferma dell'affermazione di responsabilità (irrevocabilità della condanna) può essere distinta dalla valutazione del trattamento sanzionatorio: la Cassazione può annullare solo la parte relativa alla pena pur dichiarando irrevocabile la responsabilità.
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