Cassazione Civile, Ordinanza n. 06105/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a un ex socio di una società estinta un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2009, fondato sul disconoscimento di costi relativi a fatture per operazioni inesistenti e sulla conseguente presunzione di distribuzione ai soci, in una società a ristretta base partecipativa, di utili extracontabili. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo non condivisibile la presunzione di distribuzione degli utili e valorizzando l'annullamento in autotutela di avvisi relativi ad annualità precedenti. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e accolto l'appello incidentale del contribuente, dichiarando l'avviso nullo per omessa allegazione del processo verbale di constatazione e degli atti presupposti e ritenendo inoltre che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili presupponesse un definitivo accertamento della maggiore imposta nei confronti della società. In cassazione l'Agenzia denunciava: 1) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 7 L. 212/2000, sostenendo che l'omessa allegazione del PVC non comportasse nullità se l'atto fosse motivato per relationem e se il documento fosse comunque conosciuto o conoscibile dal contribuente; 2) violazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973, 2697, 2727 e 2729 c.c., per avere la CTR erroneamente subordinato l'operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili al definitivo accertamento societario; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., per asserita pronuncia ultra petita se la CTR avesse esteso il proprio ragionamento alla pretesa nei confronti della società.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna in diversa composizione anche per le spese. Ha affermato che la CTR aveva errato sia nel dichiarare la nullità dell'avviso per la mancata allegazione del PVC senza verificare se l'atto richiamato fosse conoscibile o se il suo contenuto essenziale fosse stato riprodotto, sia nel ritenere inoperante la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in difetto di un definitivo accertamento nei confronti della società. La Corte ha precisato che l'eventuale annullamento dell'accertamento societario per vizi di rito non elimina automaticamente la pretesa verso il socio, mentre un effetto pregiudicante si produce solo se l'annullamento dell'atto societario intervenga con giudicato per ragioni di merito. Nel caso concreto, inoltre, la questione risultava superata dalla sopravvenuta definitività dell'accertamento sugli utili extracontabili della società per l'annualità 2009.
Norme richiamate
L'avviso di accertamento non è nullo per il solo fatto che non siano allegati i documenti richiamati, se la motivazione è sufficiente anche per relationem e il contenuto essenziale degli atti è riprodotto o gli atti sono comunque conoscibili dal contribuente.
L'obbligo di allegazione riguarda i documenti richiamati solo se non siano già conosciuti o facilmente conoscibili dal contribuente; l'obbligo di motivazione può essere assolto anche per relationem mediante riproduzione del contenuto essenziale degli atti richiamati.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro del motivo relativo alla pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio circa i fatti costitutivi della pretesa fiscale.
Richiamato in relazione alla presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili ai soci.
Richiamato in relazione alla presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili ai soci.
Richiamato per denunciare una possibile pronuncia ultra petita della CTR.
Citato in relazione alla notificazione dell'accertamento alla società estinta e ai soci quale successori.
Richiamato per il deposito della memoria nel procedimento camerale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la validità dell'avviso di accertamento non è compromessa dalla mancata allegazione di atti richiamati se la motivazione, anche per relationem, consente al contribuente di comprendere l'an e il quantum della pretesa e se gli atti sono conosciuti, conoscibili o il loro contenuto essenziale è riprodotto nell'atto.
- Va distinta la motivazione dell'atto impositivo dalla prova della pretesa: una motivazione sufficiente non equivale alla prova dei fatti costitutivi dell'imposizione, che resta oggetto del successivo giudizio di merito.
- Nelle società a ristretta base partecipativa, l'accertamento di maggiori utili nei confronti del socio presuppone la dimostrazione del maggior reddito della società, ma l'annullamento dell'accertamento societario per vizi di rito non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento verso il socio.
- Ha efficacia pregiudicante nei confronti del socio solo l'annullamento con giudicato, per ragioni di merito, dell'accertamento emesso nei confronti della società; l'annullamento per motivi processuali produce solo giudicato formale.
- Per vincere la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non basta allegare genericamente la mancanza di un definitivo accertamento societario, occorrendo contestare il concreto conseguimento degli utili o dimostrare che essi non furono distribuiti ma accantonati o reinvestiti.
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