Cassazione Civile, Ordinanza n. 29935/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’intimazione di pagamento relativa a 15 cartelle esattoriali. In primo grado il ricorso della contribuente viene accolto solo in parte, con annullamento di nove cartelle; per una cartella, il giudice di merito ritiene intervenuto un pagamento parziale a seguito di rateizzazione. In appello l’Amministrazione sostiene che la decisione avrebbe dovuto essere corretta nel senso di ridurre la pretesa residua, e non di annullarla integralmente, perché l’impugnazione riguardava soltanto la decadenza dal beneficio della rateizzazione e quindi l’importo ancora dovuto. In Cassazione l’Agenzia deduce due motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo d’appello, poiché la CTR avrebbe deciso come se l’atto dovesse essere annullato integralmente invece che soltanto nei limiti dell’importo già pagato; 2) violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente. La contribuente resiste con controricorso.
La decisione
La Corte dichiara infondato il secondo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR non sia meramente apparente né carente sotto il minimo costituzionale, perché espone in modo chiaro le ragioni della decisione, richiamando sia la prescrizione di una cartella sia il pagamento di rate su un’altra. Accoglie invece il primo motivo: nel processo tributario, quale giudizio di impugnazione-merito, il giudice che riscontri l’illegittimità sostanziale della pretesa non può limitarsi ad annullare in toto la cartella se la contestazione riguarda solo una parte del debito residuo, ma deve rideterminare il dovuto nei limiti effettivi, tenendo conto di quanto già versato. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
la censura riguardava un asserito difetto di pronuncia sul motivo di appello, ma la Corte ha ritenuto fondato il rilievo solo in parte, perché il giudice tributario avrebbe dovuto rideterminare il debito anziché annullare integralmente la cartella.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione è nulla solo se mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile; nel caso concreto la CTR ha motivato in modo sufficiente e intelligibile.
art. 111, sesto comma, Cost.
l’obbligo di motivazione è rispettato quando il provvedimento espone il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, al di sopra del minimo costituzionale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il vizio denunciabile in cassazione è la nullità processuale derivante dalla motivazione mancante o apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione; resta solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973
viene richiamato nel principio sul sindacato del giudice tributario rispetto all’ipoteca iscritta a garanzia del credito iscritto a ruolo.
è richiamato per il principio della riduzione dell’ipoteca quando il credito garantito risulti inferiore a quello originariamente iscritto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, che ha natura di impugnazione-merito, il giudice non deve limitarsi ad annullare l’atto impugnato quando il vizio accertato incide solo in parte sulla pretesa, ma deve rideterminare la misura corretta del debito entro i limiti delle domande di parte.
- Se il contribuente ha già pagato parte delle rate di una cartella, il giudice deve tenerne conto nella quantificazione del residuo dovuto; non è corretto annullare integralmente la cartella quando l’illegittimità riguarda soltanto l’iscrizione dell’intero importo originario.
- La motivazione è apparente solo quando sia del tutto mancante o non consenta di comprendere il percorso decisorio; non basta che la parte soccombente ritenga la motivazione sintetica o non condivisibile.
- Nel sindacato di legittimità sulla motivazione, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., rileva soltanto il vizio che attiene al minimo costituzionale o l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
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