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Sentenza

Sentenza n. 8792/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202602451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito rispetto all’istanza di riconoscimento del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna. L’istanza era stata presentata il 31 maggio 2024 e riproposta il 4 novembre 2025. È stata dedotta la violazione dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese. Il ricorso è stato ritenuto tempestivo in ragione della riproposizione della domanda.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza del silenzio-inadempimento. Ha rilevato che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell’Istruzione, oggi denominato Ministero dell’Istruzione e del Merito, e che il termine ordinario per adottare il provvedimento di riconoscimento è di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, prorogabile a quattro mesi in caso di richiesta di integrazione documentale. Tale termine era scaduto al momento della proposizione del ricorso. Il Ministero è stato quindi ordinato a esaminare la posizione individuale della ricorrente e ad adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Nell’esame dovrà essere valutata la documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti in Spagna, considerando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, la durata, il livello e la qualità della formazione, nonché l’eventuale necessità di misure compensative proporzionate ai sensi della direttiva 2005/36/CE. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato quale commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega, per l’ulteriore termine di 90 giorni. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la controvertibilità della questione relativa alla rinnovazione della domanda e alla tempestività del ricorso.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di accertare il silenzio-inadempimento e di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine stabilito dal giudice, con possibile nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Impone all’autorità competente di adottare il provvedimento di riconoscimento del titolo professionale entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, prorogabili a quattro mesi in caso di richiesta di integrazione documentale.

  • d.lgs. 15/2016

    Ha modificato il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE, incidendo sulla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro.

  • direttiva 2005/36/CE

    Richiede una valutazione sostanziale delle competenze, conoscenze e capacità acquisite all’estero e consente, ove necessario, l’adozione di misure compensative proporzionate.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Prevede la possibilità di disporre misure compensative proporzionate per colmare eventuali differenze tra la formazione conseguita all’estero e i requisiti nazionali.

  • art. 6 decreto-legge 173/2022, convertito in legge 604/2022

    Ha disposto la denominazione del Ministero dell’Istruzione quale Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Massime di principio

  • La riproposizione dell’istanza amministrativa può rendere tempestivo il ricorso avverso il silenzio, quando la nuova domanda mantiene attuale l’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
  • Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente deve adottare un provvedimento espresso entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, prorogabili a quattro mesi se richiede integrazioni documentali.
  • La valutazione del titolo professionale conseguito all’estero deve considerare complessivamente competenze, conoscenze e capacità acquisite, nonché durata, livello e qualità della formazione, senza limitarsi a un confronto meramente formale tra titoli.
  • Qualora emergano differenze tra la formazione estera e i requisiti nazionali, l’amministrazione deve valutare l’equipollenza sostanziale e, ove necessario, disporre misure compensative opportune e proporzionate.
  • Nel giudizio sul silenzio, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine concreto per concludere il procedimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini e notificazione del ricorsoGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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