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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1215/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Mangiovini era stato condannato per detenzione di armi 'clandestine' ai sensi dell'art. 23 L. n. 110/1975 perché tre armi importate dall'estero non portavano la punzonatura del Banco Nazionale di Prova entro 30 giorni dall'importazione. Il ricorso contestava che: 1) le armi erano state importate dall'armeria Ratti e regolarmente nazionalizzate, con delega all'imputato per l'inoltro al BNP; 2) non esisteva termine perentorio per l'invio al Banco e la pratica amministrativa consentiva deleghe e termini diversi; 3) la Questura e la dogana erano a conoscenza dei trasferimenti e avevano autorizzato il trasporto; 4) mancava il dolo perché l'imputato, armaiolo autorizzato, aveva agito in buona fede e secondo prassi amministrativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. La Corte ha stabilito che le armi, pur prive al momento del sequestro dei punzoni del Banco, erano tracciabili e la procedura di 'bancatura' era ancora in corso: non esiste un termine perentorio previsto dalla legge per l'invio al Banco di prova e non poteva ravvisarsi la clandestinità né il reato contestato. Le altre censure sono state assorbite.

Norme richiamate

  • art. 23, legge 18 aprile 1975, n. 110

    Definisce le armi clandestine e punisce fabbricazione, introduzione, commercio e detenzione; prevede però una causa di non punibilità per chi effettua il trasporto delle armi al Banco di prova per la verifica. La Corte ha interpretato la norma nel senso che la semplice mancanza di punzonatura non determina automaticamente la clandestinità quando la detenzione è tracciata e l'iter di importazione è in corso.

  • art. 11, legge n. 110/1975

    Stabilisce l'obbligo della verifica al Banco di prova per le armi importate prive di marchio di un banco riconosciuto; la Corte ha sottolineato che il comma che obbliga l'importatore a curare gli adempimenti non reca un termine perentorio per l'invio al BNP.

  • art. 13 e art. 14, legge n. 110/1975

    Art. 13 prevede che la dogana cura l'inoltro al Banco a spese dell'importatore; art. 14 disciplina le conseguenze per arma che non supera la prova (termine di 30 giorni per rottamazione o riesp. all'estero). La Corte ha chiarito che il termine di 30 giorni dell'art. 14 riguarda la gestione dopo esito negativo della prova, non l'invio iniziale al Banco, e dunque non costituisce termine perentorio per la punzonatura.

  • art. 697 cod. pen. e norme L. n. 895/1967 (artt. 1 e 7)

    Norme riferite alla materia sanzionatoria in ambito armi/munizioni richiamate nel capo di imputazione; la Corte ha ritenuto che, dati gli elementi fattuali e amministrativi, non sussistano i presupposti del reato per le armi sequestrate.

  • comma 12-sexiesdecies dell'art. 23 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (conv. L. n. 135/2012)

    Attribuisce al Banco il compito di verifica delle armi importate; la Corte ha richiamato tale funzione nel valutare che la bancatura era procedura amministrativa ancora in corso e non aveva carattere immediatamente perentorio.

  • art. 131-bis cod. pen. (richiamato dalla difesa)

    Richiesta dalla difesa ma non decisiva: la Corte non ha applicato ex novo tale causa di non punibilità, avendo annullato per insussistenza del fatto; menzionata come censura assorbita.

Massime di principio

  • La mera assenza della punzonatura del Banco di prova non determina automaticamente la clandestinità se l'importazione è tracciata e le autorità competenti sono a conoscenza della procedura di inoltro al BNP.
  • La normativa che impone l'inoltro al Banco di prova non stabilisce un termine perentorio per la presentazione delle armi al BNP, salvo diversa specifica norma; il termine di 30 giorni di cui all'art. 14 riguarda gli esiti negativi della prova, non l'invio iniziale.
  • Se l'importatore delega formalmente un terzo (es. armaiolo) e tale delega è documentata e nota all'autorità di pubblica sicurezza/dogana, la detenzione temporanea delle armi per le operazioni di verifica non equivale necessariamente a detenzione clandestina.
  • In procedimenti su armi importate il pubblico ministero deve provare l'assenza di un percorso amministrativo regolare o la volontà di eludere i controlli; la prova dell'elemento soggettivo (dolo) non si ricava automaticamente dalla professionalità dell'agente quando esistono atti e autorizzazioni che giustificano la detenzione.
  • In casi simili è fondamentale documentare la catena di trasferimenti, le deleghe agli operatori e le autorizzazioni amministrative (dogana, Questura): tali documenti possono escludere la configurabilità del reato di detenzione di arma clandestina.

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