Cassazione Civile, Ordinanza n. 07102/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un gruppo di dipendenti impugnava il licenziamento intimato all'esito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da una società di contact center, sostenendo davanti alla Cassazione cinque censure. In primo luogo deducevano che la comunicazione di apertura della procedura non fosse completa, perché non avrebbe esplicitato le ragioni tecniche, organizzative e produttive che impedivano di ridurre gli esuberi mediante trasferimenti ad altre unità produttive. In secondo luogo lamentavano la violazione del giudicato interno, assumendo che in primo grado fosse stata affermata l'inesistenza di un accordo sindacale idoneo a limitare la platea dei lavoratori da considerare e che tale punto non fosse stato appellato incidentemente dalla società. Con il terzo motivo contestavano l'idoneità dell'accordo sindacale del 22 dicembre 2016 a legittimare la riduzione dell'ambito del ballottaggio e la deroga ai criteri legali di scelta. Con il quarto motivo sostenevano che il criterio di scelta dovesse riguardare l'intero complesso aziendale e non soltanto la sede di Roma, richiamando il principio di fungibilità delle mansioni. Con il quinto motivo deducevano che sarebbe stato necessario comparare gli esuberi di Roma con il personale della sede di Napoli, essendo le esigenze aziendali comuni alle due sedi, sicché la delimitazione alla sola sede romana sarebbe dipesa da una contingenza negoziale con la RSU e quindi sarebbe stata discriminatoria e priva dei requisiti di generalità e astrattezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che il controllo giudiziale nei licenziamenti collettivi riguarda soprattutto la correttezza procedurale, la completezza informativa della comunicazione di apertura, la sussistenza del nesso tra ridimensionamento e singoli recessi e la legittimità dei criteri di scelta, senza poter sindacare le scelte imprenditoriali in sé se non nei limiti dell'elusione fraudolenta o discriminatoria. Ha reputato congrua la valutazione della Corte d'appello sulla completezza della comunicazione iniziale e ha ritenuto legittima, nel caso concreto, la delimitazione della platea ai lavoratori della sede di Roma, in ragione del progetto di ristrutturazione riferito a quella unità e della professionalità specifica e non fungibile dei dipendenti interessati. Ha inoltre escluso che l'accordo sindacale del 22 dicembre 2016 fosse invalido per il dissenso della sola RSU di Roma, valorizzando la sottoscrizione da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
dichiarazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo
La comunicazione di apertura deve contenere in modo completo le ragioni tecnico-organizzative e produttive rilevanti, incluse quelle che giustificano la mancata adozione di trasferimenti ad altre unità produttive, così da consentire il controllo sindacale e giudiziale sulla procedura.
criteri di scelta del personale in esubero
I criteri di scelta possono essere delimitati alla singola unità produttiva o al settore interessato quando il progetto di ristrutturazione li riguardi esclusivamente e vi sia coerenza con oggettive esigenze aziendali e con la non fungibilità delle professionalità.
giudicato interno e appello incidentale
Le parti hanno dedotto il formarsi del giudicato interno su un capo della decisione di primo grado per mancata impugnazione incidentale; la Corte non ha accolto la censura, ritenendola comunque non decisiva nel quadro della complessiva infondatezza del ricorso.
corrispondenza tra chiesto e pronunciato
La censura veniva prospettata come omessa pronuncia sulla dedotta incompletezza della comunicazione di apertura, ma la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente.
Richiamato per contestare il valore dell'accordo sindacale; la Corte ha ritenuto legittimo l'accordo come espressione di un confronto collettivo consentito dalla legge.
Richiamato tra i canoni interpretativi invocati dai ricorrenti per contestare la lettura dell'accordo sindacale; la Corte ha escluso vizi interpretativi rilevanti in sede di legittimità.
Richiamato come canone di buona fede nell'interpretazione dell'accordo, senza che la Corte ravvisasse errori della decisione di merito.
Invocato dai ricorrenti nella lettura dell'accordo sindacale; la Corte non ha riscontrato violazioni idonee a cassare la sentenza impugnata.
Richiamato a sostegno della corretta interpretazione dell'accordo sindacale, ma la doglianza è stata respinta.
Richiamato dai ricorrenti come regola di riparto/prova; la Corte ha ritenuto infondate le censure nel loro complesso.
art. 39 Cost.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la illegittimità della delimitazione negoziale della platea dei licenziandi; la Corte ha escluso la discriminatorietà dell'accordo sindacale.
art. 41 Cost.
La cessazione dell'attività e le scelte di ristrutturazione rientrano nella libertà di iniziativa economica dell'imprenditore, sindacabile solo nei limiti della procedura e dell'eventuale discriminazione o elusione.
Rende applicabili ai licenziamenti collettivi le regole procedurali previste per la mobilità.
art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti soccombenti.
art. 13, comma 1 bis, DPR 115/2002
Richiamato quale parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei licenziamenti collettivi il sindacato giudiziale non investe il merito delle scelte imprenditoriali di ristrutturazione, ma la correttezza della procedura, la completezza dell'informazione iniziale e la coerenza tra il piano di ridimensionamento e i singoli recessi.
- La comunicazione di apertura della procedura deve consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l'effettività della riduzione di personale e le ragioni per cui non si sia fatto ricorso a soluzioni alternative, come il trasferimento ad altre unità produttive.
- È legittima la delimitazione della platea dei licenziandi a una specifica unità produttiva o a un settore aziendale quando il progetto di ristrutturazione riguardi in modo esclusivo quella realtà e vi siano ragioni tecnico-organizzative oggettive, specie se le professionalità coinvolte non sono fungibili con quelle di altri reparti o sedi.
- L'accordo sindacale sui criteri di scelta può validamente incidere sulla gestione degli esuberi se è sottoscritto da soggetti rappresentativi dei lavoratori interessati; il dissenso di una sola rappresentanza locale non invalida di per sé l'intesa.
- La censura di discriminatorietà richiede la dimostrazione di un uso distorto o elusivo della procedura di licenziamento collettivo; non è sufficiente allegare che la scelta della platea dei licenziandi sia stata influenzata dall'esito della trattativa sindacale.
- In sede di legittimità non è consentito limitarsi a contestare il risultato interpretativo dell'accordo o della comunicazione, senza indicare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici o il concreto modo in cui esse avrebbero inciso sulla decisione di merito.
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