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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32831/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (sanzionato)

La controversia

La controversia nasce da una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata da Consob per abuso di informazioni privilegiate ex art. 187-bis TUF. Secondo l'accertamento, il ricorrente avrebbe eseguito, il 3 ottobre 2013, una vendita allo scoperto di azioni Banca Ifis prima della diffusione al mercato dell'informazione sul loro imminente collocamento tramite accelerated bookbuilding, informazione che gli sarebbe pervenuta attraverso contatti con un soggetto informato. La Corte d'appello di Roma aveva ridotto la sanzione da 140.000 euro a 50.000 euro, respingendo il resto dell'opposizione. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che le presunzioni utilizzate per fondare l'accertamento non fossero gravi, precise e concordanti; 2) violazione dell'art. 187-bis TUF e omesso esame di un fatto decisivo, contestando la prova del possesso dell'informazione privilegiata prima dell'operazione. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente evidenziava il passaggio in giudicato di una precedente sentenza resa tra Consob e la società condebitrice solidale, che aveva annullato la sanzione per difetto di prova del possesso dell'informazione privilegiata, e invocava l'efficacia estensiva del giudicato favorevole ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto decisivo il giudicato sopravvenuto formatosi nel diverso giudizio tra Consob e la società condebitrice solidale, giudicato favorevole fondato non su ragioni personali della società ma su un accertamento riferibile alla condotta del ricorrente. Ha quindi applicato l'art. 1306, comma 2, c.c. anche nell'ambito della solidarietà ex art. 6 l. n. 689/1981, affermando l'opponibilità del giudicato al creditore pubblico da parte dell'altro condebitore solidale che non abbia partecipato a quel giudizio. Per tale ragione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto, ha annullato il provvedimento sanzionatorio Consob n. 20200 del 22 novembre 2017. Le spese del giudizio di merito sono state poste a carico di Consob, mentre quelle di legittimità sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 187-bis d.lgs. 58/1998

    norma sanzionatoria per abuso di informazioni privilegiate; l'accertamento del possesso dell'informazione privilegiata e del suo uso per l'operazione costituisce presupposto della responsabilità

  • art. 6 l. 689/1981

    la responsabilità in solido per l'illecito amministrativo è il presupposto della sanzione irrogata anche alla società

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per censurare il ricorso alla prova presuntiva; la Corte di merito aveva ritenuto gravi, precise e concordanti le circostanze indiziarie

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni possono fondare l'accertamento solo se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro di deduzione della violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    utilizzato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 1306 c.c.

    il giudicato favorevole pronunciato tra il creditore e uno dei debitori solidali è opponibile dagli altri condebitori, salvo che sia fondato su ragioni personali del condebitore che l'ha ottenuto; principio ritenuto applicabile anche alle obbligazioni da illecito amministrativo pubblico

  • art. 1306 c.c.

    richiamato in relazione al principio generale di estensione del giudicato tra creditore e uno dei debitori solidali

  • art. 6 l. n. 689/1981

    la solidarietà prevista per l'illecito amministrativo consente l'applicazione del meccanismo di opponibilità del giudicato tra condebitori

  • art. 91 c.p.c.

    implicitamente richiamato nel regolamento delle spese secondo soccombenza

Massime di principio

  • Nell'ambito della solidarietà per sanzioni amministrative ex art. 6 l. n. 689/1981, il giudicato favorevole formato in un separato giudizio tra l'autorità sanzionatrice e uno dei condebitori può essere opposto dagli altri condebitori ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c., purché il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore che l'ha ottenuto e il condebitore che lo invoca non abbia partecipato a quel giudizio.
  • La prova dell'abuso di informazioni privilegiate non può essere mantenuta se il presupposto decisivo dell'acquisizione dell'informazione viene escluso da un giudicato esterno favorevole, quando tale esclusione investa proprio il fatto storico rilevante comune alla responsabilità del soggetto sanzionato.
  • In presenza di un giudicato sopravvenuto favorevole e decisivo, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito senza rinvio, annullando il provvedimento sanzionatorio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • L'efficacia estensiva del giudicato ex art. 1306, comma 2, c.c. opera anche rispetto a rapporti di natura pubblicistica, se la struttura del vincolo è quella della solidarietà tra condebitori e la ratio della decisione non è personale al solo condebitore vincitore.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziaria
RamiBancario e finanziario
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaGiudicato

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