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Sentenza

Sentenza n. 3469/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Prima), n. 491 del 2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603607

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaRito elettorale

Atto impugnato: Verbale della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Pontecorvo di ricusazione della candidatura a sindaco e della relativa lista di candidati al consiglio comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva respinto il ricorso contro la ricusazione della candidatura a sindaco e della lista per le elezioni comunali di Pontecorvo. La ricusazione era stata disposta perché le dichiarazioni di accettazione delle candidature non risultavano corredate da valide autenticazioni delle firme: nella formula autenticativa erano state indicate le generalità del pubblico ufficiale autenticante anziché quelle dei candidati e, per la maggior parte dei moduli, la data apposta dal candidato non coincideva con quella indicata nell’autentica. Gli appellanti hanno dedotto: erronea qualificazione di errori materiali come mancanza dell’autenticazione, violazione dell’art. 21 d.P.R. 445/2000 e dell’art. 32 d.P.R. 570/1960; irrilevanza della discrasia temporale tra sottoscrizione e autentica; violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, favor partecipationis e tutela dell’elettorato passivo; difetto di istruttoria e motivazione del verbale e della sentenza; sproporzione dell’esclusione e assenza di un controinteresse sostanziale alla mancata ammissione della lista.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l’art. 21, comma 2, d.P.R. 445/2000 imponga, nell’autenticazione della sottoscrizione, l’indicazione delle generalità e delle modalità di identificazione del dichiarante, della data e del luogo dell’autenticazione, nonché del nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale, della sua firma e del timbro. L’errata indicazione, nello spazio autenticativo, delle generalità del pubblico ufficiale anziché di quelle del candidato impedisce di identificare il soggetto cui la firma si riferisce e costituisce un errore essenziale incidente sull’esistenza stessa dell’autenticazione. L’autentica della candidatura è un requisito indefettibile, prescritto ad substantiam e non integrabile aliunde; la sua mancanza o irritualità determina la nullità insanabile della sottoscrizione e dell’atto di presentazione della candidatura. La discrasia tra la data della sottoscrizione e quella dell’autenticazione è stata ritenuta idonea a escludere la certezza che la firma sia stata apposta in presenza del pubblico ufficiale nel momento attestato, con conseguente invalidità radicale dell’autentica. Sono state respinte anche le censure relative a istruttoria e motivazione, ritenute adeguate sia nel verbale di ricusazione sia nella sentenza. I principi di favor partecipationis, proporzionalità e tutela dell’elettorato passivo non possono prevalere su vizi gravi che compromettono la certezza e la genuinità delle sottoscrizioni. Gli appellanti sono stati condannati alla rifusione delle spese in favore del Ministero dell’Interno - Prefettura di Frosinone, liquidate in euro 10.000 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 21, comma 2, d.P.R. 445/2000

    l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio

    La norma individua formalità essenziali dell’autenticazione; l’indicazione erronea delle generalità e delle modalità di identificazione del candidato impedisce di riferire con certezza l’autentica alla sottoscrizione e determina la nullità.

  • art. 32, comma 9, d.P.R. 570/1960

    L’autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura costituisce requisito indefettibile e prescritto ad substantiam per la validità della candidatura e dell’atto di presentazione della lista.

  • art. 14, comma 3, l. 53/1990

    le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature

    La disciplina temporale non esaurisce la funzione dell’autenticazione: la discrasia tra data della sottoscrizione e data dell’autentica può compromettere la certezza della contestualità e della provenienza della firma.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il verbale di ricusazione è adeguatamente motivato quando dà conto dell’esame della documentazione, delle disposizioni normative e degli orientamenti giurisprudenziali rilevanti.

  • art. 3 Cost.

    I principi di uguaglianza e ragionevolezza non impediscono l’esclusione quando essa è conseguenza di vizi essenziali dell’autenticazione.

  • art. 51 Cost.

    La tutela dell’elettorato passivo deve essere bilanciata con le esigenze di certezza e genuinità delle candidature e non prevale su invalidità radicali dell’autenticazione.

  • art. 33 d.P.R. 570/1960

    È richiamato dagli appellanti a sostegno del favor partecipationis, ma non consente di superare la nullità derivante da vizi essenziali delle autenticazioni.

  • artt. 64 e 129 c.p.a.

    Sono richiamati dagli appellanti in relazione ai dedotti difetti istruttori e motivazionali, ritenuti infondati dal giudice.

Massime di principio

  • Nelle procedure elettorali, l’autenticazione della firma apposta sulla dichiarazione di accettazione della candidatura è requisito sostanziale e indefettibile, non integrabile aliunde; la sua mancanza o irritualità determina la nullità insanabile della sottoscrizione e dell’atto di presentazione della candidatura o della lista.
  • L’autenticazione deve consentire di identificare con certezza il soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione e di verificare la corrispondenza tra l’autore materiale della firma e il candidato indicato nell’atto. L’errata indicazione delle generalità o delle modalità di identificazione del candidato nello spazio autenticativo costituisce errore essenziale, non mero errore materiale, quando renda incerta la riferibilità della firma.
  • La discrasia tra la data indicata nella dichiarazione del candidato e quella riportata nella formula di autentica può invalidare l’autenticazione quando impedisca di ritenere provato che la sottoscrizione sia stata apposta in presenza del pubblico ufficiale nel momento attestato.
  • Il favor partecipationis, la proporzionalità e la tutela dell’elettorato passivo non consentono di superare vizi dell’autenticazione che compromettano la certezza della provenienza e la genuinità delle sottoscrizioni, essendo tali garanzie prevalenti sulle esigenze di ammissione della lista.
  • Il verbale di ricusazione è adeguatamente istruito e motivato quando dà conto dell’esame della documentazione presentata, delle norme applicabili e degli orientamenti giurisprudenziali rilevanti, consentendo di comprendere le ragioni dell’esclusione.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento elettorale preparatorioRito elettoraleAppello
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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