Cassazione Civile, Ordinanza n. 35790/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di risarcimento danni proposta da due soggetti nei confronti di un avvocato per asserito inadempimento professionale. In primo grado la domanda era stata respinta; in appello, invece, la corte territoriale aveva riformato la decisione e condannato il professionista al pagamento di oltre 10.000 euro per danno patrimoniale, corrispondente alle spese sostenute nei giudizi che il difensore aveva illegittimamente instaurato. Dopo il decesso dell'avvocato, il processo è stato riassunto dagli eredi. Il ricorso principale deduceva: 1) omesso esame della qualità di erede di uno degli attori originari, asseritamente rinunciante all'eredità, con conseguente difetto di legittimazione attiva; 2) violazione della disciplina sui mutui agevolati e delle regole di interpretazione contrattuale, per non avere la corte d'appello considerato i rapporti economici e le clausole dei mutui; 3) falsa interpretazione del giudicato formatosi su precedenti controversie con il costruttore; 4) errata ricognizione del giudicato e del principio del ne bis in idem, con riferimento a una precedente decisione di Cassazione; 5) mancanza di prova del danno e omessa acquisizione di una transazione intervenuta con i successori del costruttore, oltre alla mancata prova dell'effettivo pagamento delle spese. Il ricorso incidentale dei clienti contestava invece: a) l'erronea affermazione che l'obbligo di informativa scritta del professionista fosse introdotto solo dal 2012; b) la valutazione delle prove testimoniali in appello, nonostante una revoca dell'ordinanza ammissiva; c) l'ultrattività del mandato difensivo dopo il decesso di una parte; d) l'uso del verbale di udienza per affermare la presenza in giudizio di un soggetto già deceduto; e) la motivazione apparente sulla rilevanza del giudicato; f), f/1), g) e h) la mancata liquidazione di lucro cessante, spese legali ulteriori e danno non patrimoniale, nonché l'errata esclusione delle dichiarazioni unilaterali rese dalle stesse parti a loro favore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale. Ha ritenuto che il primo motivo del ricorso principale fosse inammissibile perché la questione sulla legittimazione attiva di uno degli originari attori non era stata devoluta con appello incidentale e si era formata una preclusione/giudicato sul punto. Ha inoltre ritenuto inammissibili gli altri motivi principali perché non attinenti al nucleo decisorio della sentenza impugnata, centrata sulla responsabilità professionale dell'avvocato per aver promosso opposizioni esecutive manifestamente infondate, e perché in larga parte diretti a sollecitare una rivalutazione del merito. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso che vi fossero errori di diritto: ha osservato che l'obbligo di informazione scritta è stato introdotto nel 2012, ma la responsabilità era stata comunque affermata per condotte precedenti; ha ritenuto non decisiva e comunque non ritualmente devoluta la doglianza sulle prove testimoniali; ha confermato l'operatività dell'ultrattività del mandato alla lite; ha giudicato non decisiva la questione sulla presenza in udienza di una parte deceduta; ha reputato inammissibili le censure sul quantum del danno, perché si risolvevano in una contestazione fattuale della valutazione del danno emergente e della mancata prova del lucro cessante e del danno non patrimoniale; infine ha ritenuto corretta l'esclusione dalle prove delle dichiarazioni unilaterali delle stesse parti interessate. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le compagini.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
Le censure di legittimità sono state scrutinare in termini di ammissibilità e di corretto inquadramento tra vizi di violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi; molte doglianze sono state ritenute in realtà dirette a contestare il merito.
La nullità per motivazione apparente è stata esclusa perché la sentenza d'appello conteneva una ratio decidendi riconoscibile e coerente.
È stato richiamato per escludere che le parti potessero fondare la prova di fatti a sé favorevoli sulle proprie dichiarazioni unilaterali.
La Corte ha ribadito che il giudice deve valutare il materiale probatorio acquisito, ma non è tenuto a considerare come prova favorevole le dichiarazioni unilaterali della parte stessa.
Richiamato nei motivi, ma le doglianze sono state reputate inammissibili perché miravano a una nuova valutazione del fatto.
Invocato in relazione ai doveri di correttezza del professionista, ma le censure non hanno superato il vaglio di ammissibilità.
È stato richiamato quale parametro della diligenza professionale dell'avvocato.
Richiamato ai fini della liquidazione del danno patrimoniale e del nesso causale tra condotta e conseguenze dannose.
Richiamato nei motivi incidentali per sostenere la violazione dei canoni di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto professionale.
Invocato dal ricorrente principale per sostenere la nullità di pattuizioni o della sentenza, ma senza incidenza sulla decisione.
Richiamato insieme alla nullità, ma non ritenuto decisivo ai fini della cassazione.
Citato dal ricorrente principale in relazione alla disciplina del giudicato e della nullità, senza esito favorevole.
La morte del mandante determina l'estinzione del mandato, ma la Corte ha applicato la regola dell'ultrattività processuale del mandato alla lite.
Richiamato in relazione alla transazione dedotta dalle parti, che però non ha estinto le pretese verso il professionista.
Richiamato dai ricorrenti incidentali come base della responsabilità risarcitoria, ma la liquidazione del danno è stata circoscritta alle spese sostenute.
Richiamato per i criteri di liquidazione del danno nel caso di responsabilità.
Invocato per sostenere il diritto al danno non patrimoniale, ma la Corte ha escluso la prova di pregiudizi ulteriori.
Richiamato nei motivi incidentali in relazione alla responsabilità professionale, ma senza rilievo decisivo.
Richiamato per la responsabilità del professionista, ma le censure sono state rigettate o dichiarate inammissibili.
Rilevante per la notificazione della sentenza al procuratore e la decorrenza del termine per impugnare in caso di ultrattività del mandato.
Richiamato nel principio sull'ultrattività del mandato in caso di morte della parte.
La notificazione dell'impugnazione presso il procuratore originario è stata ritenuta valida secondo il principio di ultrattività del mandato.
art. 111 Cost.
Richiamato dai ricorrenti come parametro del giusto processo, ma senza superare il vaglio di ammissibilità.
art. 117 Cost.
Richiamato nei motivi, ma senza autonoma decisività nella soluzione della controversia.
art. 24 Cost.
Invocato a sostegno delle censure sulla lesione del diritto di difesa e di azione.
art. 113 Cost.
Invocato per denunciare la violazione della tutela giurisdizionale contro gli atti del professionista.
art. 11 Cost.
Richiamato dal ricorso incidentale in modo inconferente rispetto alla motivazione della sentenza.
La Corte ha ricordato che l'obbligo di informativa scritta dell'avvocato è stato introdotto da tale decreto.
Legge di conversione del d.l. n. 1/2012, richiamata per l'introduzione dell'obbligo di informativa scritta.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
L. 24 novembre 1965, n. 117
Richiamata nel ricorso principale in tema di mutui agevolati, ma le relative doglianze sono state ritenute non pertinenti rispetto alla ratio decidendi.
L. 1 novembre 1965, n. 1179
Richiamata nei motivi sul sistema dei mutui agevolati, senza incidenza sul decisum.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o nullità, mirano in realtà a una nuova valutazione del merito o a sostituire l'interpretazione delle prove e del giudicato compiuta dal giudice di merito.
- La contestazione della legittimazione attiva o della titolarità del rapporto, se non devoluta con i necessari mezzi di impugnazione nel giudizio di merito, può ritenersi preclusa o coperta da giudicato implicito quando il primo giudice abbia deciso la domanda presupponendo tale legittimazione senza che la questione sia stata specificamente devoluta.
- Nella responsabilità professionale dell'avvocato il danno risarcibile può essere riconosciuto, in difetto di prova di ulteriori pregiudizi, anche soltanto per il danno emergente costituito dalle spese sopportate dal cliente a causa dell'iniziativa processuale illegittima del difensore.
- Il lucro cessante e il danno non patrimoniale non possono essere riconosciuti in via automatica: occorre una prova specifica del nesso causale e delle concrete conseguenze pregiudizievoli, non essendo sufficienti allegazioni generiche o il mero decorso del tempo.
- Nel processo civile la parte non può trarre elementi di prova a sé favorevoli dalle proprie dichiarazioni unilaterali; la prova del fatto costitutivo deve provenire da elementi esterni e sottoposti al contraddittorio.
- In caso di morte della parte costituita a mezzo procuratore, opera la regola dell'ultrattività del mandato alla lite fino a quando l'evento non sia dichiarato o notificato nel processo, con conseguente validità della notificazione degli atti al difensore originario per i gradi successivi del giudizio.
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