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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21479/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per guida in stato di alterazione alcolica o stupefacente, ai sensi dell'art. 186, comma 7, cod. strada, per un fatto commesso il 12 febbraio 2022. Con il ricorso sono stati dedotti due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 131-bis c.p., sostenendo che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sarebbe stata erroneamente esclusa; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 163 c.p., in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena. La Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente escluso la particolare tenuità del fatto per il carattere abituale della condotta e per il concreto disvalore della vicenda, valorizzando precedenti e ulteriori episodi analoghi già accertati, oltre al contesto pericoloso della condotta. Quanto alla sospensione condizionale, il diniego è stato ritenuto sorretto da un giudizio prognostico sfavorevole, fondato sui precedenti penali dell'imputato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata sia sul diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., per la presenza di un comportamento abituale ostativo al beneficio e per l'elevato disvalore oggettivo della condotta, sia sul diniego della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p., fondato su precedenti penali e su una prognosi negativa di futura astensione dal reato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 7, cod. strada

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito per la guida in stato di alterazione/sotto l'influenza di sostanze o alcol, nel fatto descritto come commesso da un conducente privo di patente e in stato di alterazione

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando risulti un comportamento abituale ostativo e quando il fatto presenti un apprezzabile disvalore oggettivo

  • art. 163 c.p.

    la sospensione condizionale della pena può essere negata sulla base di un giudizio prognostico sfavorevole, fondato sui precedenti penali e sugli elementi della personalità dell'imputato

  • art. 75 d.P.R. 309/90

    richiamato come precedente episodio di detenzione/possesso di stupefacenti contestato all'imputato e valorizzato ai fini della valutazione dell'abitualità

  • art. 131-bis c.p.

    "il presupposto ostativo del comportamento abituale ... ricorre quando l'autore del fatto abbia commesso almeno altri due illeciti della stessa indole di quello preso in esame"

    il comportamento abituale ostativo alla particolare tenuità richiede almeno due ulteriori illeciti della stessa indole, purché siano davanti al giudice e quindi valutabili

  • Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj

    le Sezioni Unite sono richiamate per il principio secondo cui l'abitualità ostativa sussiste in presenza di almeno altri due illeciti della stessa indole rispetto a quello oggetto del giudizio

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta dell'imputato risulti abituale, ossia accompagnata da almeno altri due illeciti della stessa indole, purché tali episodi emergano dagli atti e siano valutabili dal giudice.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudice può valorizzare anche precedenti o ulteriori episodi analoghi accertati incidentalmente nel processo per escludere il requisito della non abitualità.
  • La particolare tenuità del fatto va negata anche quando il fatto, per modalità, contesto spazio-temporale e pericolo creato, presenti un disvalore oggettivo non compatibile con la minima offensività.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo se il giudice di merito formula un giudizio prognostico negativo, logicamente motivato, sulla futura astensione dell'imputato dal commettere reati, potendo valorizzare i precedenti penali e la personalità desunta dal caso concreto.
  • In sede di legittimità, la censura contro valutazioni discrezionali del giudice di merito su particolare tenuità del fatto e sospensione condizionale è destinata a non superare il vaglio di ammissibilità se la motivazione impugnata è coerente, logica e non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiParte generaleReati stradaliProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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