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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22435/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due intimazioni di pagamento emesse dall'Agenzia del Demanio ai sensi dell'art. 1, comma 274, della L. n. 311/2004, per un importo complessivo di euro 130.434,23, a titolo di occupazione abusiva, per il periodo 1 gennaio 1977 - 31 dicembre 2000, di aree del demanio marittimo in Ostuni, località Camerini, sulle quali era stato realizzato un immobile. La proprietaria dell'immobile ha chiesto l'annullamento delle intimazioni sostenendo che i manufatti insistessero su area privata e, comunque, che fossero stati edificati prima del 1932, dunque prima del Codice della navigazione, con conseguente erronea applicazione degli artt. 54 e 55 cod. nav. Il Tribunale ha rigettato la domanda; la Corte d'appello ha confermato, ritenendo non provata l'insussistenza del credito demaniale e valorizzando la documentazione catastale e urbanistica, oltre ad altra documentazione e a un precedente giudizio amministrativo. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. per pretesa inversione dell'onere della prova; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omesso esame della documentazione prodotta e delle risultanze di un giudizio penale, nonché per asserita indebita valorizzazione di estratti catastali; 3) violazione dell'art. 54 cod. nav. per aver attribuito all'Agenzia il potere di richiedere direttamente le indennità per occupazione abusiva; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla subordinata eccezione di prescrizione del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo e il quarto motivo, e infondato il terzo. Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato che il giudice d'appello aveva comunque esaminato il materiale istruttorio e quindi non vi era spazio per applicare l'art. 2697 c.c. come denunciato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del merito e, quanto alla non contestazione, difettava dei requisiti di autosufficienza. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la disciplina richiamata consente il recupero, anche tramite ruolo, delle somme dovute per l'utilizzo di immobili di proprietà dello Stato, anche in caso di occupazione di fatto o non legittima. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché dalla sentenza impugnata non risultava che l'eccezione di prescrizione fosse stata riproposta in appello, con conseguente difetto di allegazione e trascrizione degli atti rilevanti. Non essendosi costituita l'Agenzia, non sono state liquidate spese in suo favore; la ricorrente è stata condannata a versare euro 2.500 alla Cassa delle ammende ed è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La regola sull'onere della prova opera in via residuale e solo quando un fatto rilevante resti ignoto all'esito dell'istruzione; se il giudice di merito valuta il materiale probatorio complessivo, non vi è spazio per denunciare una violazione dell'art. 2697 c.c. come inversione dell'onere probatorio.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove, riservata al giudice di merito; per dedurre l'omesso rilievo di fatti non contestati occorre rispettare il principio di autosufficienza del ricorso.

  • art. 54 cod. nav.

    La normativa richiamata, letta in combinazione con la disciplina finanziaria del 2005, consente il recupero delle somme dovute per l'utilizzo di immobili statali anche quando l'occupazione sia di fatto o comunque non legittima.

  • art. 823 c.c.

    È richiamato come norma che, insieme all'art. 54 cod. nav., sorregge i poteri della pubblica amministrazione in materia di tutela del demanio e recupero delle somme dovute per l'uso dei beni pubblici.

  • art. 1, comma 274, L. 30 dicembre 2004, n. 311

    La disposizione estende il meccanismo di riscossione mediante ruolo alle somme dovute all'erario per l'utilizzo di immobili di proprietà dello Stato, anche a titolo non legittimo e per occupazioni di fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è inammissibile se non risulta che la domanda o eccezione asseritamente non esaminata sia stata effettivamente riproposta in appello e se il ricorso non trascrive i passaggi rilevanti dell'atto di impugnazione.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Per denunciare un'omessa pronuncia occorre indicare specificamente dove la questione sia stata dedotta e riproposta, trascrivendo gli atti processuali rilevanti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È il rito camerale accelerato nel quale la causa è stata definita dopo proposta di definizione accelerata.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    La Corte condanna la ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione di pretese patrimoniali della pubblica amministrazione, la denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. è inammissibile se il giudice di merito ha effettivamente esaminato e valutato il compendio probatorio: la norma sull'onere della prova opera solo come criterio residuale quando il fatto decisivo resti ignoto.
  • In cassazione non è consentito trasformare le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. in un riesame del merito della prova; il ricorrente deve indicare in modo specifico gli atti e i documenti rilevanti e, per i fatti asseritamente non contestati, rispettare il principio di autosufficienza.
  • La disciplina sulla riscossione delle somme dovute per l'uso di beni demaniali o immobili statali consente il recupero anche in presenza di occupazione di fatto o non legittima, senza che sia necessario che il credito sia stato previamente accertato con un distinto provvedimento definitivo.
  • La censura di omessa pronuncia è inammissibile se il ricorrente non dimostra, con specifiche allegazioni e trascrizioni, di aver riproposto in appello la questione asseritamente omessa; la deduzione deve essere processualmente tracciabile nel ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiObbligazioniProcesso civileEsecuzioniDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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