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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08549/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso per il riconoscimento dell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex art. 1159-bis c.c. proposto da un soggetto che sosteneva di avere posseduto il bene in modo utile all'usucapione. Gli eredi del proprietario originario hanno proposto opposizione notificando l'atto presso il domicilio eletto nel ricorso, cioè presso lo studio del difensore del ricorrente. Il tribunale ha rigettato la domanda e la corte d'appello ha confermato. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme sulla notificazione e sul domicilio eletto, sostenendo che l'opposizione avrebbe dovuto essere notificata presso la residenza e non presso il difensore, perché il ricorso ex art. 1159-bis c.c. avrebbe natura sostanziale e non processuale; con il secondo motivo ha denunciato violazione delle norme sul possesso utile all'usucapione e sulle prove, contestando l'accertamento di merito con cui i giudici avevano escluso l'animus domini e ravvisato una mera detenzione o un uso tollerato del bene, con eventuale mutamento in possesso solo dal 2001, dunque comunque per un periodo insufficiente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondata la censura sulla notificazione dell'opposizione, affermando che, quando il ricorso per il riconoscimento dell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale contiene elezione di domicilio presso il difensore, l'opposizione va validamente notificata in quel domicilio, in applicazione del combinato disposto degli artt. 141 c.p.c. e 47 c.c. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo perché mirava, sotto la veste di violazione di legge e di censure agli artt. 115 e 116 c.p.c., a ottenere un nuovo apprezzamento del merito sull'esistenza del possesso utile all'usucapione, già escluso dai giudici di merito sulla base di una motivazione ritenuta congrua. Il ricorso incidentale proposto in via subordinata dalla controricorrente non è stato esaminato. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1159-bis c.c.

    usucapione speciale per la piccola proprietà rurale

    La domanda di usucapione speciale è soggetta alle regole procedurali richiamate dalla Corte e, se il ricorso contiene elezione di domicilio presso il difensore, le opposizioni vanno notificate in quel domicilio.

  • l. n. 346/1976

    introdotta dalla l. n. 346/1976

    La legge è richiamata come fonte dell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale.

  • art. 47 c.c.

    L'elezione di domicilio fatta per iscritto è valida e vincolante; comporta che gli atti conseguenti possano e debbano essere notificati presso il domicilio eletto.

  • art. 141 c.p.c.

    La disciplina della notificazione presso il domicilio eletto è applicabile anche all'opposizione proposta contro il ricorso per usucapione speciale, quando l'atto introduttivo contiene un'espressa elezione di domicilio.

  • artt. 137 ss. c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente in tema di notificazioni, ma la Corte li ritiene non ostativi alla validità della notifica eseguita presso il domicilio eletto.

  • art. 170 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel quadro delle notificazioni, senza incidenza decisiva nella soluzione della Corte.

  • art. 165 c.p.c.

    Norma richiamata dal ricorrente nel primo motivo, ma non dirimente nella decisione.

  • art. 166 c.p.c.

    Norma richiamata dal ricorrente nel primo motivo, ma non dirimente nella decisione.

  • art. 1141 c.c.

    Richiamato per contestare la qualificazione del godimento del bene come detenzione e non possesso, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a rivalutare il merito.

  • art. 1144 c.c.

    Richiamato per contestare l'uso tollerato del bene; la Corte non entra nel merito per inammissibilità della censura.

  • art. 1164 c.c.

    Richiamato in relazione alla trasformazione della detenzione in possesso utile all'usucapione; la Corte conferma l'accertamento di merito negativo.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione di questa norma è denunciabile solo se il giudice abbia posto a fondamento prove non introdotte dalle parti o non consentite; non se si contesti la diversa forza persuasiva attribuita alle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione di questa norma non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto o abbia disatteso la regola del prudente apprezzamento nei casi in cui non operi.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, senza esito favorevole, nel contesto della dedotta interruzione del termine utile all'usucapione.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    La Corte richiama il filtro di inammissibilità per i motivi che non si confrontano con un orientamento consolidato di legittimità.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato sulla motivazione è ammesso solo nei rigorosi limiti oggi consentiti, non per ottenere un nuovo giudizio di fatto.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    L'inammissibilità del ricorso principale può rilevare ai fini dell'impugnazione incidentale condizionata.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato in relazione al meccanismo di filtro delle impugnazioni e alla logica di declaratoria di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dichiara i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale base del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando il ricorso introduttivo di una procedura per usucapione speciale contiene un'espressa elezione di domicilio presso il difensore, l'opposizione deve essere notificata in quel domicilio; la notificazione effettuata lì è valida e non richiede un'ulteriore notifica presso la residenza della parte.
  • La disciplina del domicilio eletto ex art. 47 c.c. opera anche nella fase di opposizione correlata al procedimento per usucapione speciale, e si coordina con le regole della notificazione previste dall'art. 141 c.p.c.
  • In cassazione non è ammissibile trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame dei fatti: la contestazione della valutazione delle prove e dell'accertamento del possesso, se già sorretti da motivazione congrua, resta preclusa.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipiche: uso di prove non introdotte dalle parti o attribuzione alle prove di un valore legale non consentito; non quando si contesti soltanto il diverso peso assegnato alle risultanze istruttorie.
  • Per l'usucapione, l'accertamento negativo della detenzione utile e dell'animus domini, fondato su elementi fattuali e testimoniali, non è sindacabile in cassazione se la censura mira solo a ottenere una diversa ricostruzione del fatto.
  • I motivi di ricorso che non si confrontano con un orientamento giurisprudenziale consolidato o che esulano dai limiti del sindacato di legittimità possono essere dichiarati inammissibili ai sensi del filtro ex art. 360-bis c.p.c.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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