Cassazione Civile, Sentenza n. 24469/2025 del 03/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Rimborso dell'accisa sull'energia elettrica utilizzata nei processi mineralogici per il periodo 25.10.2011 - 10.08.2013. La società aveva presentato istanza di esclusione dall'accisa in data 25.10.2011; l'ADM inizialmente negò l'agevolazione, poi revocò il diniego e, dopo ulteriori istanze e accertamenti, concesse parzialmente il rimborso riconoscendo solo le accise versate nei due anni precedenti la domanda di rimborso del 11.08.2015. La contribuente aveva ottenuto davanti alla CTP e alla CTR l'accoglimento per l'intero periodo, ritenendo che la presentazione dell'istanza iniziale interrompesse la decadenza e garantisse il diritto al rimborso dall'istanza stessa. L'ADM impugnava in Cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 14, comma 2, e 52, comma 2, lett. f) del TUA sostenendo che l'istanza priva di idonea documentazione non interrompe la decadenza e che il procedimento amministrativo non è meramente accertativo; 2) violazione degli artt. 14, comma 2, e 53 del TUA sostenendo che il diritto al rimborso spetta al fornitore (titolare passivo dell'imposta) e non al consumatore finale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, rilevando il difetto di legittimazione dell'Ecomarmo a proporre direttamente l'istanza di rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Richiamando la consolidata giurisprudenza, la Corte ha affermato che il soggetto obbligato nei confronti dell'Amministrazione è il fornitore (titolare passivo) e che, salvo il caso in cui il consumatore dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà a esercitare l'azione di ripetizione nei confronti del fornitore, il consumatore non può chiedere direttamente il rimborso all'erario. Per il carattere assorbente del secondo motivo, la Corte ha assorbito il primo motivo, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della lite. Ha compensato integralmente le spese del giudizio di merito e ha condannato l'intimata Ecomarmo s.r.l. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 52, comma 2, lett. f) del TUA
La normativa prevede l'esclusione dall'accisa per specifici usi (qui: usi mineralogici). La CTR aveva ritenuto che la sussistenza del presupposto fattuale determinasse l'esclusione dall'accisa sin dalla data in cui veniva manifestata (data dell'istanza), indipendentemente dalla durata del procedimento amministrativo; tale interpretazione non è stata però decisa in via definitiva dalla Cassazione, che ha risolto la causa per difetto di legittimazione.
art. 14, comma 2 del TUA
Regola la decadenza per l'azione di rimborso. L'ADM ha sostenuto che la mera presentazione di istanze non corredate dalla documentazione richiesta non interrompe la decadenza; la CTR aveva invece ritenuto che l'istanza iniziale interrompesse la decadenza. La Corte ha assorbito la questione in ragione del difetto di legittimazione riscontrato.
art. 53 del TUA
Norma che riguarda i rapporti di imposizione dell'accisa: la Corte ha interpretato, in linea con la giurisprudenza, che il soggetto obbligato nei confronti dell'Amministrazione è il fornitore (titolare passivo) e che quindi la legittimazione a chiedere il rimborso all'Amministrazione spetta in primo luogo al fornitore.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (motivo di cassazione per violazione di legge)
Articolo invocato dall'ADM per censurare la violazione di norme del TUA da parte della sentenza di merito; la Corte ha valutato i motivi ex art. 360 ma ha ritenuto decisivo e fondato il secondo motivo in tema di legittimazione.
art. 382, comma 3 c.p.c.
Disposizione che permette la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata; la Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente e chiudere il giudizio in via definitiva.
Giurisprudenza di riferimento (Sez. Un. e Cassazione: principi consolidati)
La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui il consumatore finale, pur potendo subire l'addebito dell'accisa ad opera del fornitore, non è titolare del rapporto tributario con l'Amministrazione e, salvo casi eccezionali di impossibilità o eccessiva difficoltà di agire contro il fornitore, non può ottenere direttamente il rimborso dall'erario. La Corte ha inoltre richiamato principi processuali relativi alla rilevabilità d'ufficio del difetto di legittimazione.
Massime di principio
- Il diritto a chiedere il rimborso dell'accisa all'Amministrazione spettail fornitore (titolare passivo dell'imposta); il consumatore finale può agire direttamente solo se prova l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di ottenere la ripetizione dal fornitore.
- La presentazione di una istanza di esclusione dall'accisa non sempre interrompe la decadenza prevista dalla normativa: la sospensione o l'interruzione dei termini può dipendere dalla completezza e idoneità della documentazione presentata e dall'effettiva riapertura del procedimento amministrativo.
- Il difetto di legittimazione ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e può comportare la cassazione senza rinvio se la causa è irrimediabilmente infondata sotto tale profilo.
- I rapporti tra fornitore e Amministrazione e tra fornitore e consumatore sono autonomi: la tutela del consumatore verso l'Amministrazione è un'eccezione, non la regola, e va motivata con prove della concreta impossibilità di agire contro il fornitore.
- In controversie sull'accisa è importante documentare tempestivamente e compiutamente i requisiti tecnici e produttivi che giustificano l'esenzione, perché ritardi o incompletezze documentali possono ostacolare la tutela amministrativa e giudiziale.
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