Cassazione Civile, Ordinanza n. 18269/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, nel giugno 1998, di titoli obbligazionari argentini tramite la banca. L'investitrice aveva chiesto la declaratoria di nullità dell'operazione e/o il risarcimento dei danni, sostenendo: (i) la nullità del presunto contratto-quadro del 10 dicembre 1993, perché ritenuto non conforme alla disciplina sopravvenuta in materia di intermediazione finanziaria; (ii) la violazione degli obblighi informativi e di condotta dell'intermediario, con particolare riguardo alla natura e rischiosità dei titoli e all'inadeguatezza dell'operazione. La Corte d'appello aveva però rigettato l'appello, ritenendo che l'investimento del 16 giugno 1998 fosse eseguito in base al contratto-quadro del 1993, valido secondo la disciplina applicabile ratione temporis. In cassazione la ricorrente ha dedotto due motivi: violazione o falsa applicazione dell'art. 18 d.lgs. 415/1996, degli artt. 1325 e 1418 c.c. e dell'art. 7 Reg. Consob 10943/1997 in tema di nullità del contratto-quadro; e violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., degli artt. 17 e 18 d.lgs. 415/1996 e degli artt. 5 e 6 Reg. Consob 10943/1997 in tema di onere probatorio e obblighi informativi dell'intermediario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la successione normativa non travolge i contratti-quadro validamente conclusi sotto la disciplina previgente: gli ordini di acquisto impartiti in esecuzione di un contratto-quadro stipulato nel vigore della precedente disciplina non sono nulli per il solo fatto che nel tempo siano intervenute nuove regole formali. Ha inoltre dichiarato assorbito il secondo motivo, poiché la censura sugli obblighi informativi presupponeva l'applicabilità della disciplina evocata, esclusa dalla Corte. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità e, ove dovuto, dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
le modifiche normative sui requisiti formali del contratto-quadro non determinano la nullità dei contratti validamente stipulati in precedenza; la disciplina sopravvenuta non si applica retroattivamente a negozi già perfezionati
richiamato dalla ricorrente in relazione ai requisiti del contratto e alla dedotta nullità del contratto-quadro
richiamato dalla ricorrente come fondamento della dedotta nullità del contratto-quadro
art. 7 Reg. Consob 10943/1997
richiamato dalla ricorrente per sostenere la difformità del contratto-quadro rispetto ai requisiti formali introdotti dalla disciplina regolamentare sopravvenuta
richiamato dalla ricorrente in relazione alla responsabilità dell'intermediario per inadempimento degli obblighi informativi
richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova dell'adempimento degli obblighi informativi
richiamato dalla ricorrente quale fonte degli obblighi di condotta dell'intermediario nell'operazione di investimento
art. 18, comma 5 d.lgs. 415/1996
richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina degli obblighi dell'intermediario e alla nullità prospettata
art. 5 Reg. Consob 10943/1997
richiamato dalla ricorrente per gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario
art. 6 Reg. Consob 10943/1997
richiamato dalla ricorrente per la verifica di adeguatezza e gli obblighi informativi
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto
utilizzato dalla Corte per dichiarare inammissibile il primo motivo, in presenza di un principio di diritto già consolidato
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
richiamato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Le modifiche legislative intervenute in materia di intermediazione finanziaria non travolgono i contratti-quadro validamente stipulati nel vigore della disciplina previgente: gli ordini eseguiti in base a tali contratti restano validi se il rapporto originario era conforme alla legge applicabile al tempo della stipula.
- La nullità dell'ordine di acquisto non può essere affermata per il solo fatto che, al momento dell'esecuzione, sia entrata in vigore una disciplina più rigorosa sui requisiti formali del contratto-quadro, quando l'accordo quadro è stato regolarmente concluso prima della riforma.
- Le censure relative alla violazione degli obblighi informativi dell'intermediario possono essere esaminate solo se la disciplina evocata è applicabile al rapporto; se la disciplina è inapplicabile ratione temporis, il relativo motivo resta assorbito.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si ponga in contrasto con un principio di diritto già consolidato e applicato dalla giurisprudenza di legittimità sul tema della successione delle leggi nel tempo nei rapporti di intermediazione finanziaria.
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