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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02525/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce dal furto di un semirimorchio lasciato presso l’officina della resistente per essere riparato. Il Tribunale aveva riconosciuto solo una parte del danno emergente e aveva escluso il lucro cessante; la Corte d’appello ha confermato integralmente la decisione, ritenendo non provato il lucro cessante e ritenendo, inoltre, che alcune ulteriori argomentazioni dell’appellante fossero generiche o comunque non decisive. Il ricorrente per cassazione ha proposto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 1227, 1218, 1223, 1226, 1453 e 2043 c.c., lamentando che la Corte d’appello avesse addossato a lui l’onere di reperire un mezzo sostitutivo e di dimostrare l’assenza di una sua colpa concorrente; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., per asserita inversione dell’onere della prova sul punto della sostituibilità/noleggiabilità del semirimorchio e della sua specifica allestibilità; 3) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che i danni al mezzo fossero stati causati dal furto e non preesistenti; 4) violazione degli artt. 1218, 1226, 1453 c.c., per il mancato riconoscimento sia del danno emergente sia del lucro cessante; 5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese del primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha rilevato, per i primi due motivi, che la sentenza d’appello si fondava su rationes decidendi ulteriori e autonome non censurate: da un lato, la mancanza di prova del lucro cessante; dall’altro, l’inammissibilità del motivo di appello per aspecificità ex art. 342 c.p.c. Per il terzo motivo ha applicato la preclusione della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. e ha comunque osservato che il ricorrente mirava a una rivalutazione delle prove, estranea al vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. Il quarto e il quinto motivo sono stati ritenuti inammissibili perché formulati come censure di merito e perché non si confrontavano con la reale ratio della decisione impugnata, che aveva dichiarato inammissibili i relativi motivi di appello per difetto di specificità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1227 c.c.

    La Corte richiama la norma nella doglianza del ricorrente, ma non ne afferma una diversa interpretazione di merito; rileva piuttosto che la censura non colpisce tutte le rationes della decisione di appello e si risolve in una richiesta di rivalutazione del fatto.

  • art. 1218 c.c.

    Invocato dal ricorrente come norma sulla responsabilità contrattuale, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili perché non attaccavano la ratio decidendi della sentenza di merito.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per il danno risarcibile; la censura è stata reputata inammissibile poiché mirava a una nuova valutazione del danno.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sulla liquidazione del danno; la Corte non ne esamina il merito, ritenendo la censura non decisiva e non correttamente articolata.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla responsabilità da inadempimento; la doglianza è stata dichiarata inammissibile per difetto di confronto con la motivazione impugnata.

  • art. 2043 c.c.

    Invocato dal ricorrente quale base della responsabilità extracontrattuale; la Corte non affronta il merito della qualificazione, ma rileva che la censura non incide sulle autonome rationes della sentenza d’appello.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la doglianza non può tradursi in una richiesta di rivalutazione delle prove e che il ricorrente non ha correttamente individuato un errore di percezione giuridicamente rilevante.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova; la Corte osserva che la censura, nella sostanza, tende a sovvertire l’accertamento di fatto e non colpisce la ratio della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge deve essere dedotto con specifico confronto tra la norma e le affermazioni della sentenza impugnata; non è sufficiente contestare il risultato fattuale della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È sindacabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera valutazione delle risultanze istruttorie o una richiesta di nuova ponderazione del materiale probatorio.

  • art. 342 c.p.c.

    La Corte valorizza l’inammissibilità dei motivi di appello per aspecificità; la mancata censura di tale autonoma ratio rende inammissibile il ricorso per cassazione.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare specificamente le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e la loro diversità; in mancanza, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 369 c.p.c.

    La Corte chiarisce che, per i ricorsi introdotti dopo il 1° gennaio 2023, opera il nuovo testo dell’articolo privo dell’ultimo comma.

  • art. 137-bis disp. att. c.p.c.

    È richiamato per la verifica d’ufficio della data di pubblicazione della sentenza tramite fascicolo informatico.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente contro la regolazione delle spese; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la compensazione delle spese; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale norma che ha introdotto l’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando una sentenza d’appello si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura tutte le rationes.
  • La censura per violazione di legge non può limitarsi a contestare l’esito fattuale della decisione: occorre confrontarsi in modo specifico con le affermazioni giuridiche poste a base della sentenza impugnata.
  • Il vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una nuova valutazione delle prove, ma solo il controllo sull’omessa considerazione di un fatto storico decisivo effettivamente discusso tra le parti.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare in modo puntuale le differenze tra le rationes di primo e secondo grado; in mancanza opera la preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c.
  • Se il giudice d’appello dichiara inammissibile un motivo per aspecificità e, solo in via aggiuntiva, ne esamina anche il merito, la vera ratio da censurare è quella di inammissibilità.
  • L’onere di provare l’esistenza e l’entità del lucro cessante incombe su chi lo allega; non è sufficiente dedurre in astratto che la disponibilità del bene avrebbe consentito una maggiore produzione o un maggior fatturato.
  • La contestazione della regolazione delle spese è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio adottata dal giudice di merito, specie quando questa sia fondata su una valutazione di inammissibilità del motivo di gravame.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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