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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22828/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce dalla liquidazione del compenso spettante a un avvocato nominato dal tribunale, ex art. 68 c.p.c., come ausiliario in procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall. Il tribunale aveva dapprima determinato il compenso con decreto e, su opposizione della società, il giudice dell’opposizione aveva parzialmente riformato la liquidazione, riconoscendo un importo complessivo di euro 43.695,95 oltre accessori, sulla base dell’applicazione della disciplina generale sugli ausiliari del giudice e, per alcune attività, delle tariffe forensi per prestazioni stragiudiziali. L’ausiliario ricorre per cassazione con tre motivi: (1) denuncia violazione dell’art. 182-bis l. fall. per errata qualificazione della natura degli accordi di ristrutturazione e per mancata applicazione estensiva o analogica della disciplina del concordato preventivo; (2) lamenta violazione degli artt. 182-bis, 165, 39 e 26 l. fall. sostenendo che, per la natura concorsuale della procedura, il decreto di liquidazione del compenso sarebbe stato non reclamabile e impugnabile solo con ricorso straordinario ex art. 111 Cost.; (3) censura la mancata applicazione analogica del D.M. 30/2012 sui compensi dei commissari giudiziali, assumendo la sostanziale sovrapponibilità tra le funzioni dell’ausiliario e quelle del precommissario/commissario nel concordato preventivo. La società resistente difende la decisione impugnata sostenendo la correttezza della liquidazione operata dal tribunale dell’opposizione.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Ritiene inammissibili i primi due motivi perché non colpiscono la ratio decidendi effettiva della ordinanza impugnata: il tribunale aveva infatti fondato la decisione non già solo sulla natura degli accordi di ristrutturazione, ma soprattutto sul fatto che il provvedimento di nomina dell’ausiliario ex art. 68 c.p.c. non era stato contestato nei modi propri e che, nel giudizio ex art. 170 d.P.R. 115/2002, era deducibile soltanto l’erroneità della liquidazione del compenso, non la nomina in sé; inoltre, l’ausiliario non aveva svolto le funzioni tipiche del commissario giudiziale del concordato, con conseguente non applicabilità del D.M. 30/2012. Il terzo motivo è respinto nel merito: negli accordi di ristrutturazione l’art. 182-bis l. fall. non prevede commissario giudiziale o precommissario; se il tribunale si avvale di un ausiliario nominato ai sensi dell’art. 68 c.p.c., la liquidazione segue la disciplina generale delle consulenze, e non quella speciale prevista per i commissari del concordato. La Corte condanna il ricorrente alle spese e dà atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    in proprio ex art. 86 cod. proc. civ.

    indica la legittimazione del difensore a stare in giudizio in proprio nel ricorso

  • art. 170 d.P.R. 115/2002

    opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002

    il rimedio riguarda l’errore nella liquidazione del compenso e non consente di contestare il decreto di nomina dell’ausiliario

  • art. 702-bis c.p.c.

    e 702 bis cod. proc. civ.

    richiamato quale base procedurale dell’opposizione

  • art. 182-bis l. fall.

    accordi di ristrutturazione

    la disciplina speciale degli accordi di ristrutturazione non prevede la nomina di commissario giudiziale e non giustifica l’applicazione automatica della disciplina del concordato

  • art. 182-quinquies l. fall.

    istanza ex art. 182 quinquies l.fall.

    richiamato come oggetto del parere richiesto all’ausiliario

  • art. 68 c.p.c.

    nomina dell’ausiliario ex art. 68 cod. proc. civ.

    consente la nomina di un ausiliario quando il tribunale ritenga di farsi assistere da esperti per atti che non è in grado di compiere da sé

  • art. 26 l. fall.

    reclamo ai sensi dell’art. 26 l. fall.

    non ritenuto rimedio pertinente per impugnare il decreto di nomina dell’ausiliario nel caso esaminato

  • art. 165 l. fall.

    art.165, 39 e 26 l. fall.

    non applicabile per analogia alla liquidazione del compenso dell’ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c.

  • art. 39 l. fall.

    il compenso è liquidato con decreto del tribunale “non soggetto a reclamo”

    la regola sulla non reclamabilità non vale per la liquidazione dell’ausiliario nominato nel diverso contesto degli accordi di ristrutturazione

  • art. 111 Cost.

    ricorso straordinario ex art. 111 Cost.

    invocato dal ricorrente come unico rimedio contro il decreto di liquidazione, ma non accolto

  • art. 163 l. fall.

    richiamato dal ricorrente per assimilare l’ausiliario al commissario giudiziale del concordato

  • art. 161, comma 6, l. fall.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l’assimilazione funzionale dell’ausiliario al precommissario

  • art. 44, comma IV, c.c.i.i.

    art. 44, comma IV°, c.c.i.i.

    menzionato dal ricorrente come indice sistematico per la futura nomina del commissario giudiziale in pendenza di procedure di liquidazione giudiziale

  • art. 2 del D.M. 30.05.2002

    art. 2 del D.M. 30.05.2002

    ritenuto applicabile alla liquidazione del compenso dell’ausiliario, quale disciplina generale per le consulenze in materia contabile

  • D.M. 30/2012

    ritenuto non applicabile analogicamente, perché riferito ai compensi dei curatori e dei commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo

  • artt. 51 e 52 d.P.R. 115/2002

    ex artt. 51 e 52 del d.P.R. n.115/2002

    richiamati per gli aumenti del compenso in ragione di urgenza e complessità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    comma 1 bis dello stesso art.13

    richiamato per la disciplina dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell’ausiliario ex art. 170 d.P.R. 115/2002 è censurabile la sola determinazione del compenso, non anche il decreto di nomina in sé, salvo che la contestazione sia stata proposta con gli strumenti propri e nei modi e tempi previsti dall’ordinamento.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si confronta con una ratio decidendi solo apparente e non con quella effettivamente decisiva posta a fondamento della decisione impugnata.
  • Se il tribunale, in una procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti, nomina un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c. e non un commissario giudiziale, la liquidazione del compenso segue la disciplina generale degli ausiliari/consulenze e non quella speciale prevista per il commissario del concordato preventivo.
  • La disciplina degli accordi di ristrutturazione non consente di trasferire automaticamente, per analogia, regole proprie del concordato preventivo quando manchi una corrispondente figura procedurale prevista dalla legge.
  • Per applicare in via analogica una tariffa speciale occorre verificare la concreta sovrapponibilità delle funzioni svolte; in difetto di attività tipiche della figura di raffronto, l’analogia va esclusa.
  • Le doglianze che presuppongono un accertamento di fatto del giudice di merito devono investire specificamente quel fatto, altrimenti non possono fondare l’accoglimento del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcordato preventivoAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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