Cassazione Civile, Ordinanza n. 22828/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce dalla liquidazione del compenso spettante a un avvocato nominato dal tribunale, ex art. 68 c.p.c., come ausiliario in procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall. Il tribunale aveva dapprima determinato il compenso con decreto e, su opposizione della società, il giudice dell’opposizione aveva parzialmente riformato la liquidazione, riconoscendo un importo complessivo di euro 43.695,95 oltre accessori, sulla base dell’applicazione della disciplina generale sugli ausiliari del giudice e, per alcune attività, delle tariffe forensi per prestazioni stragiudiziali. L’ausiliario ricorre per cassazione con tre motivi: (1) denuncia violazione dell’art. 182-bis l. fall. per errata qualificazione della natura degli accordi di ristrutturazione e per mancata applicazione estensiva o analogica della disciplina del concordato preventivo; (2) lamenta violazione degli artt. 182-bis, 165, 39 e 26 l. fall. sostenendo che, per la natura concorsuale della procedura, il decreto di liquidazione del compenso sarebbe stato non reclamabile e impugnabile solo con ricorso straordinario ex art. 111 Cost.; (3) censura la mancata applicazione analogica del D.M. 30/2012 sui compensi dei commissari giudiziali, assumendo la sostanziale sovrapponibilità tra le funzioni dell’ausiliario e quelle del precommissario/commissario nel concordato preventivo. La società resistente difende la decisione impugnata sostenendo la correttezza della liquidazione operata dal tribunale dell’opposizione.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Ritiene inammissibili i primi due motivi perché non colpiscono la ratio decidendi effettiva della ordinanza impugnata: il tribunale aveva infatti fondato la decisione non già solo sulla natura degli accordi di ristrutturazione, ma soprattutto sul fatto che il provvedimento di nomina dell’ausiliario ex art. 68 c.p.c. non era stato contestato nei modi propri e che, nel giudizio ex art. 170 d.P.R. 115/2002, era deducibile soltanto l’erroneità della liquidazione del compenso, non la nomina in sé; inoltre, l’ausiliario non aveva svolto le funzioni tipiche del commissario giudiziale del concordato, con conseguente non applicabilità del D.M. 30/2012. Il terzo motivo è respinto nel merito: negli accordi di ristrutturazione l’art. 182-bis l. fall. non prevede commissario giudiziale o precommissario; se il tribunale si avvale di un ausiliario nominato ai sensi dell’art. 68 c.p.c., la liquidazione segue la disciplina generale delle consulenze, e non quella speciale prevista per i commissari del concordato. La Corte condanna il ricorrente alle spese e dà atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
in proprio ex art. 86 cod. proc. civ.
indica la legittimazione del difensore a stare in giudizio in proprio nel ricorso
opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002
il rimedio riguarda l’errore nella liquidazione del compenso e non consente di contestare il decreto di nomina dell’ausiliario
e 702 bis cod. proc. civ.
richiamato quale base procedurale dell’opposizione
accordi di ristrutturazione
la disciplina speciale degli accordi di ristrutturazione non prevede la nomina di commissario giudiziale e non giustifica l’applicazione automatica della disciplina del concordato
istanza ex art. 182 quinquies l.fall.
richiamato come oggetto del parere richiesto all’ausiliario
nomina dell’ausiliario ex art. 68 cod. proc. civ.
consente la nomina di un ausiliario quando il tribunale ritenga di farsi assistere da esperti per atti che non è in grado di compiere da sé
reclamo ai sensi dell’art. 26 l. fall.
non ritenuto rimedio pertinente per impugnare il decreto di nomina dell’ausiliario nel caso esaminato
art.165, 39 e 26 l. fall.
non applicabile per analogia alla liquidazione del compenso dell’ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c.
il compenso è liquidato con decreto del tribunale “non soggetto a reclamo”
la regola sulla non reclamabilità non vale per la liquidazione dell’ausiliario nominato nel diverso contesto degli accordi di ristrutturazione
art. 111 Cost.
ricorso straordinario ex art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente come unico rimedio contro il decreto di liquidazione, ma non accolto
richiamato dal ricorrente per assimilare l’ausiliario al commissario giudiziale del concordato
richiamato dal ricorrente per sostenere l’assimilazione funzionale dell’ausiliario al precommissario
art. 44, comma IV°, c.c.i.i.
menzionato dal ricorrente come indice sistematico per la futura nomina del commissario giudiziale in pendenza di procedure di liquidazione giudiziale
art. 2 del D.M. 30.05.2002
art. 2 del D.M. 30.05.2002
ritenuto applicabile alla liquidazione del compenso dell’ausiliario, quale disciplina generale per le consulenze in materia contabile
ritenuto non applicabile analogicamente, perché riferito ai compensi dei curatori e dei commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo
ex artt. 51 e 52 del d.P.R. n.115/2002
richiamati per gli aumenti del compenso in ragione di urgenza e complessità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
comma 1 bis dello stesso art.13
richiamato per la disciplina dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell’ausiliario ex art. 170 d.P.R. 115/2002 è censurabile la sola determinazione del compenso, non anche il decreto di nomina in sé, salvo che la contestazione sia stata proposta con gli strumenti propri e nei modi e tempi previsti dall’ordinamento.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si confronta con una ratio decidendi solo apparente e non con quella effettivamente decisiva posta a fondamento della decisione impugnata.
- Se il tribunale, in una procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti, nomina un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c. e non un commissario giudiziale, la liquidazione del compenso segue la disciplina generale degli ausiliari/consulenze e non quella speciale prevista per il commissario del concordato preventivo.
- La disciplina degli accordi di ristrutturazione non consente di trasferire automaticamente, per analogia, regole proprie del concordato preventivo quando manchi una corrispondente figura procedurale prevista dalla legge.
- Per applicare in via analogica una tariffa speciale occorre verificare la concreta sovrapponibilità delle funzioni svolte; in difetto di attività tipiche della figura di raffronto, l’analogia va esclusa.
- Le doglianze che presuppongono un accertamento di fatto del giudice di merito devono investire specificamente quel fatto, altrimenti non possono fondare l’accoglimento del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22779/2025 del 07/08/2025
- ordinanza_civile · 7 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22780/2025 del 07/08/2025
- ordinanza_civile · 7 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22785/2025 del 07/08/2025
- ordinanza_civile · 7 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22786/2025 del 07/08/2025
- ordinanza_civile · 7 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22790/2025 del 07/08/2025
- ordinanza_civile · 7 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22791/2025 del 07/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →