Cassazione Civile, Ordinanza n. 37911/2022 del 28/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 2014 per IRPEF, IRAP e IVA, emesso a seguito di accesso e verifica della Guardia di finanza in locali utilizzati per l'attività lavorativa. La CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo provata, anche sulla base di fotografie e filmati prodotti in giudizio, la presenza di una porta di collegamento tra il locale adibito a ufficio e l'abitazione, con conseguente qualificazione dei locali come promiscui e necessità dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica per l'accesso. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell'art. 52, comma 1, d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR tratto prova decisiva da documentazione fotografica successiva alla verifica e senza corretta applicazione dell'onere della prova; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per contraddittoria valutazione della documentazione e del PVC; violazione dell'art. 2700 c.c. per non avere riconosciuto la fede privilegiata del processo verbale di constatazione quanto agli accertamenti compiuti dai verbalizzanti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati, esaminati congiuntamente, i tre motivi di ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che la promiscuità dei locali sussiste anche quando i locali di abitazione e quelli di lavoro sono distinti, purché vi sia un'agevole possibilità di comunicazione interna; in tal caso occorre l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica per l'accesso. Tuttavia, nel caso concreto, il PVC non conteneva un accertamento specifico sull'inesistenza o esistenza della comunicazione interna tra ufficio e abitazione, sicché tale circostanza poteva essere oggetto di prova contraria da parte del contribuente senza necessità di querela di falso. La CTR, però, aveva erroneamente ritenuto provata l'esistenza della porta di collegamento facendo esclusivo affidamento su documentazione fotografica e filmica priva di data certa e successiva all'accesso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, affinché valuti se esistano altri elementi di prova idonei a dimostrare che, al momento dell'accesso, vi fosse la porta di collegamento tra ufficio e abitazione.
Norme richiamate
art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972
L'autorizzazione del Procuratore della Repubblica è necessaria per l'accesso a locali adibiti anche ad abitazione o esclusivamente ad abitazione; non è necessaria nei locali non promiscui, essendo sufficiente la lettera d'incarico del capo ufficio. La promiscuità ricorre anche quando esista un'agevole possibilità di comunicazione interna tra ufficio e abitazione.
La prova della promiscuità e, quindi, dei presupposti che rendono necessaria l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, non può essere addossata all'Amministrazione in modo incompatibile con il riparto dell'onere probatorio applicato dalla Corte.
Il giudice deve valutare le prove secondo i criteri processuali corretti e non può attribuire efficacia decisiva a elementi probatori non adeguatamente apprezzati nel loro contesto.
La valutazione delle prove deve rispettare il prudente apprezzamento del giudice nei limiti consentiti dalla legge.
Il processo verbale di constatazione fa fede privilegiata solo per i fatti attestati come compiuti o avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da lui direttamente percepiti; non copre con fede privilegiata le valutazioni o le circostanze non specificamente accertate.
È stato il veicolo processuale delle doglianze per violazione di legge dedotte nei tre motivi di ricorso.
Massime di principio
- Nei locali utilizzati per attività lavorativa, la promiscuità con l'abitazione non richiede la compresenza materiale delle due destinazioni negli stessi ambienti, essendo sufficiente un'agevole possibilità di comunicazione interna idonea al trasferimento di documenti o atti dell'attività nei locali abitativi.
- L'autorizzazione del Procuratore della Repubblica per l'accesso ispettivo è necessaria solo quando i locali siano effettivamente promiscui o esclusivamente abitativi; se i locali di lavoro risultano autonomi e privi di collegamento interno con l'abitazione, basta la lettera d'incarico dell'ufficio procedente.
- Il processo verbale di constatazione ha fede privilegiata limitatamente ai fatti direttamente percepiti o compiuti dai verbalizzanti; per le circostanze non specificamente accertate nel verbale è ammessa la prova contraria, senza necessità di querela di falso.
- Una decisione di merito non può fondarsi in via esclusiva su materiale fotografico o filmico formatosi dopo l'accesso, se tale materiale è l'unico elemento posto a base dell'accertamento decisivo e non è sorretto da ulteriori riscontri probatori riferibili al momento della verifica.
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