Cassazione Penale, Ordinanza n. 02259/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. In conseguenza dell'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui tale statuizione consegue salvo che il ricorrente abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, circostanza non ravvisata nel caso concreto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge, lamentando che i giudici di merito avessero ritenuto sussistente l'elemento soggettivo richiesto per il reato contestato, in particolare il dolo specifico. La Corte di cassazione ha rilevato che tale questione non era stata oggetto di gravame in appello, sicché la Corte territoriale non aveva l'onere di pronunciarsi sul punto.
Norme richiamate
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
È richiamato implicitamente dai motivi dedotti (vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge), ma la Corte non entra nel merito perché il motivo è inammissibile per novità della questione.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata quale parametro per escludere la condanna alla Cassa delle ammende solo in presenza di assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non può essere scrutinata una censura che introduca per la prima volta una questione di merito non devoluta al giudice di appello, poiché su tale profilo il giudice dell'impugnazione non ha l'obbligo di motivare.
- La deduzione del vizio di motivazione o di erronea applicazione di legge è inammissibile quando mira a sollecitare un controllo su un punto non devoluto nei precedenti gradi di giudizio.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- La verifica circa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità è demandata alla valutazione del giudice di legittimità sulla base degli elementi del caso concreto.
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