Cassazione Civile, Sentenza n. 20671/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dei licenziamenti collettivi disposti in conseguenza della cessazione di appalti per servizi di assistenza domiciliare agli anziani e gestione di centri incontro. La società aveva chiuso la procedura di mobilità affermando che erano stati licenziati tutti gli addetti ai servizi cessati e che non sussistevano problemi di scelta, mentre le lavoratrici contestavano l'illegittimità della selezione per mancata comparazione con l'intero complesso aziendale e per assenza di evidenza documentale sulla presunta "infunghibilità" del profilo degli addetti agli anziani rispetto ad altri profili. In appello la Corte territoriale aveva ritenuto illegittimi i licenziamenti per carenza di specifiche indicazioni nella comunicazione di chiusura e per mancanza di prova della comparazione aziendale effettuata dalla società. La ricorrente ha dedotto violazione di norme civili e della legge n.223/1991 e censurato l'omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato l'illegittimità dei licenziamenti e disposto la reintegrazione delle lavoratrici oltre alle spettanze economiche conseguenziali. La Cassazione ha richiamato i principi consolidati secondo cui: la delimitazione della platea dei licenziandi al di fuori del "complesso aziendale" richiede specifiche e documentate ragioni tecnico-produttive nell'ambito della comunicazione ex art. 4 l. n. 223/1991; l'onere di provare la infungibilità professionale e la comparazione limitata spetta al datore di lavoro; la mera indicazione della cessazione dell'appalto e l'affermazione che tutti gli addetti al servizio sono stati licenziati non sono sufficienti a dimostrare la correttezza della selezione. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
legge 23 luglio 1991 n. 223 (legge sui licenziamenti collettivi), art. 5
l'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire avuto riguardo al complesso aziendale
Il criterio generale è la considerazione del complesso aziendale; è però possibile limitare la platea a reparti/settori solo se ciò è specificato e giustificato per ragioni tecnico-produttive e organizzative nella comunicazione ex art. 4
legge 23 luglio 1991 n. 223 (legge sui licenziamenti collettivi), art. 4, comma 3 e comma 9
l'impresa deve comunicare per iscritto agli organi competenti, tra l'altro, la "puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1"
La comunicazione di avvio della procedura deve indicare le ragioni che limitano la platea dei licenziandi e, alla chiusura, deve descrivere come sono stati applicati i criteri di scelta; senza tale specificità le amministrazioni e le OO.SS. non possono esercitare un controllo utile e i licenziamenti possono essere dichiarati illegittimi
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Richiamato come norma di legittimità per motivare i mezzi di cassazione (vizi di motivazione/violazione di norme), con precisazione che le doglianze su omesso esame di fatti decisivi devono rispettare i limiti interpretativi fissati dalle Sezioni Unite
Codice civile, artt. 1175, 1375, 1362, 1366
Citate dalla ricorrente in relazione a principi generali di correttezza, buona fede e interpretazione della volontà negoziale; la Corte non le ha ritenute idonee a superare i requisiti formali e probatori richiesti dalla normativa sui licenziamenti collettivi
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, co. 1 quater
Norma richiamata per rilevare la sussistenza dei presupposti processuali che possono determinare il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
legge 11 dicembre 2012 n. 228, art. 1, co. 17 (modifica D.P.R. n.115/2002)
Richiamata in relazione alla disciplina del contributo unificato e dei relativi presupposti processuali
Decreto-Legge 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis
Citate proceduralmente per riferire il deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero in udienza
Massime di principio
- La comunicazione di avvio della procedura ex art. 4 l. n. 223/1991 deve indicare, se si intende limitare la platea dei licenziandi, le ragioni tecnico-produttive e organizzative che giustificano tale limitazione, così da consentire il controllo sindacale
- Il datore di lavoro che limita la comparazione a un reparto o servizio ha l'onere di provare la sussistenza di oggettive esigenze che rendano impossibile il trasferimento o la riqualificazione del personale e la comparabilità con altri profili
- La mera cessazione di un appalto non è di per sé sufficiente per giustificare la scelta dei lavoratori da licenziare senza una comparazione che dimostri l'infungibilità delle mansioni
- La comparazione deve tener conto della fungibilità professionale: lavoratori con analoghe professionalità e livelli devono essere inclusi nella comparazione salvo motivata e documentata eccezione
- Le comunicazioni generiche o lacunose sulla modalità di applicazione dei criteri di scelta possono rendere illegittimi i licenziamenti collettivi e giustificare la reintegrazione
- Le contestazioni sull'omesso esame di fatti decisivi in Cassazione sono soggette ai limiti procedurali fissati dalle Sezioni Unite e non possono essere formulate al di fuori di tali parametri
- In sede di esame congiunto le organizzazioni sindacali devono poter verificare il nesso tra esigenze aziendali e unità produttive interessate: la mancanza di elementi impedisce un'efficace funzione di controllo e pesa a carico del datore di lavoro
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