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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 20626/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'INPS contestava la decisione di merito che aveva escluso l'assoggettamento a contribuzione alla Gestione commercianti dei redditi di partecipazione percepiti dal sig. Mancari quale socio non lavoratore della s.r.l. I.N.A.G.E.C., sostenendo che tali redditi dovessero essere computati nell'imponibile contributivo ai sensi dell'art. 3-bis L. n. 438/1992 e normativa connessa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando le decisioni di merito che avevano accolto l'opposizione del sig. Mancari. La Corte ha stabilito che l'inclusione nella base imponibile contributiva riguarda la totalità dei redditi d'impresa secondo la disciplina fiscale, ma non i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali quando non sia accompagnata da una prestazione di lavoro all'interno dell'impresa. Ha quindi escluso che gli utili percepiti dal socio non lavoratore potessero essere assoggettati alla contribuzione della Gestione commercianti. Le spese sono compensate; è richiamata la disposizione sul contributo unificato ai sensi dell'art.13, co.1-quater, d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 3-bis, L. n. 438/1992

    La norma, pur ampliando l'imponibile ai redditi d'impresa, va interpretata in coerenza con la finalità dell'assicurazione obbligatoria: include i redditi d'impresa derivanti da attività lavorativa ma non i redditi di capitale da mera partecipazione priva di prestazione lavorativa.

  • L. n. 160/1975, art. 29, comma 1, lett. b) e lett. c)

    La disposizione richiede, per l'iscrizione nella Gestione commercianti dei soci di SRL, la personale partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; dunque il presupposto per l'assoggettamento contributivo è la prestazione di attività lavorativa abituale nell'impresa.

  • L. n. 662/1996, art. 1, comma 203

    Modifica richiamata nel testo che ha contribuito alla disciplina dell'iscrizione dei soci di SRL, ma non elimina il requisito della partecipazione personale e abituale al lavoro aziendale come presupposto per l'assoggettamento contributivo.

  • L. n. 233/1990

    Richiamata in connessione con l'art. 3-bis/1992 nel motivo di ricorso; la Corte valuta la complessiva disciplina fiscale e previdenziale ma conferma la distinzione tra redditi d'impresa e redditi di capitale.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma sulla determinazione del contributo unificato; la corte rileva il presupposto del versamento di un ulteriore importo a carico della parte ricorrente in base ai criteri processuali indicati.

Massime di principio

  • Per i soggetti iscritti a una gestione previdenziale come commercianti, l'imponibile contributivo comprende i redditi d'impresa così come definiti fiscalmente, ma non i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione in società di capitali quando non vi sia una prestazione lavorativa personale nell'impresa.
  • Nel caso di soci di SRL, l'iscrizione e l'assoggettamento a contribuzione richiedono la prova della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; la sola qualità di socio non è sufficiente.
  • Le disposizioni che ampliano la base imponibile devono essere interpretate in coerenza con la ratio dell'assicurazione obbligatoria, che tutela l'attività lavorativa abituale e prevalente piuttosto che la mera componente imprenditoriale o di capitale.
  • In situazioni analoghe, l'ente previdenziale deve dimostrare che i redditi da partecipazione derivano da un'attività lavorativa effettiva e abituale del socio; in mancanza di tale prova, gli utili distribuiti non sono imponibili ai fini contributivi nella Gestione commercianti.

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