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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 20911/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la condanna dell'INPGI al pagamento della indennità c.d. "ex fissa" prevista dalle fonti collettive (accordo sindacale 8.6.1994 richiamato dall'art. 27 CCNL), sostenendo che il Fondo previdenziale integrativo fosse un fondo a capitalizzazione con accantonamento nominativo individuale o che, in ogni caso, l'obbligazione fosse irrevocabile quale contratto a favore di terzo; deduceva violazioni di norme contrattuali e di diritto civile (tra cui artt. 1229 e 1411 c.c.) nonché vizi processuali riguardo alla condanna alle spese in favore dell'interveniente FNSI.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il Fondo istituito dalla convenzione dell'8.6.1994 è un soggetto autonomo con funzione mutualistica e che opera secondo un sistema a ripartizione (prestazione definita indipendente dall'ammontare dei contributi individuali). L'INPGI è qualificato come gestore delegato (adiectus solutionis causa) e non assume una obbligazione diretta e personale verso gli iscritti, potendo essere esonerato dal pagamento delle prestazioni in assenza di disponibilità finanziaria quando abbia adempiuto agli obblighi di vigilanza e di segnalazione previsti dalla convenzione. La Corte ha altresì ritenuto inammissibili o infondate le censure processuali relative all'intervento tardivo della FNSI e alla quantificazione delle spese; ha compensato le spese del giudizio di legittimità tra tutte le parti e disposto l'eventuale versamento del contributo unificato dovuto dal ricorrente.

Norme richiamate

  • Art. 27 CCNL per i dipendenti di imprese giornalistiche

    Richiamato quale fonte che rinvia alla convenzione sindacale dell'8.6.1994 quale causa dell'obbligo; la Corte lo usa per ancorare la natura contrattuale dell'impegno previdenziale e per definire la fonte della prestazione

  • Convenzione e regolamento approvati con accordo sindacale dell'8.6.1994 (artt. 3,4,5,6,11 ecc.)

    previsione dell'"accantonamento [...] di un capitale" pari "a sette mensilità di retribuzione"; art.6: obblighi di vigilanza dell'Ente gestore, segnalazione e reintegro, e che "l'Istituto risulta esonerato dall'obbligo di corrispondere le prestazioni in assenza della necessaria disponibilità finanziaria"

    La Corte interpreta la disciplina contrattuale nel senso che il Fondo è autonomo e la prestazione è definita (non collegata al valore dei contributi versati), con obblighi di vigilanza e segnalazione dell'INPGI; la clausola di esonero dell'INPGI è valida nel quadro dell'autonomia del Fondo

  • Art. 1411 c.c.

    Respinta l'argomentazione che la prestazione fosse un contratto a favore di terzo con l'INPGI promittente: il promittente-obbligato è il Fondo, mentre l'INPGI è mero gestore/delegato

  • Art. 1229 c.c.

    La clausola che esonera l'INPGI dall'obbligo di corrispondere le prestazioni in assenza di disponibilità finanziaria non configura una limitazione illecita della responsabilità del debitore (art.1229) in quanto l'INPGI non risponde in proprio dei debiti del Fondo

  • Artt. 1363, 1366, 1370 c.c.

    Principi ermeneutici usati per interpretare la convenzione come un insieme: le clausole si interpretano le une per mezzo delle altre e va ricostruita la comune intenzione contrattuale, con prevalenza della funzione complessiva (ha portato a qualificare la prestazione come definita e non come accantonamento individuale)

  • Art. 2697 c.c.

    Rilevanza del regime probatorio: onere della parte che deduce l'illegittima liquidazione delle spese di indicare l'aggravio concreto; doglianze generiche sono inammissibili

  • Art. 2117 c.c.

    Richiamato per analogia nella qualificazione del Fondo come centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici con patrimonio separato, escludendo la soddisfazione dei creditori personali dell'INPGI sul patrimonio del Fondo

  • Art. 2121 c.c.

    Usato come criterio per il calcolo della misura della prestazione (sette mensilità calcolate secondo art.2121)

  • Art. 2123 c.c.

    Richiamato per escludere che gli iscritti possano pretendere la liquidazione dell'ammontare dei contributi versati nei casi in cui il fondo non sia stato formato con il contributo dei prestatori di lavoro

  • Artt. 100, 105 e 91 c.p.c.

    Richiamati nelle doglianze processuali sulla condanna alle spese e sulla legittimità dell'intervento della FNSI; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o tardive

  • Art. 360 n. 5 c.p.c.

    Limiti del sindacato in Cassazione sull'apprezzamento dei fatti: l'accertamento di fatto sull'insufficienza della provvista è fumato e non sindacabile se non nei limiti strettissimi di questo motivo

  • Cass. S.U. n. 8053 del 2014 (giurisprudenza citata)

    Fornisce il criterio rigoroso per il sindacato in sede di legittimità sulle valutazioni di fatto: la Corte applica tale criterio per dichiarare inammissibili le critiche sull'accertamento dell'illiquidità del Fondo

  • D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23 comma 8-bis

    Riferimento procedurale: il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi di tale norma

  • Art. 13 comma 1-quater (citazione finale della sentenza)

    Norma richiamata nella parte finale per aspetti procedurali/tributari legati al contributo unificato; la Corte ordina l'eventuale versamento a carico del ricorrente

Massime di principio

  • Quando una prestazione previdenziale è disciplinata da una convenzione collettiva che prevede una prestazione definita (es. "sette mensilità" calcolate secondo criteri prefissati) e un Fondo con contabilità separata, tale Fondo può essere qualificato come autonomo e a ripartizione, non come fondo a capitalizzazione individuale.
  • La qualifica dell'ente gestore (qui INPGI) come semplice delegato al pagamento comporta che, salvo responsabilità diretta per propria colpa grave o dolo, l'ente non risponde personalmente delle obbligazioni del Fondo: le clausole che esonerano il gestore dal pagamento in assenza di disponibilità finanziaria sono compatibili se il fondo è autonomo e il gestore ha adempiuto agli obblighi di vigilanza e segnalazione contrattuali.
  • Le clausole contrattuali vanno interpretate nel loro insieme (art.1363 c.c.): il senso letterale va mediato dalla funzione complessiva del sistema convenzionale e dall'intenzione comune delle parti.
  • Per contestare l'operatività di un intervento adesivo o la tempestività di un atto processuale bisogna sollevare le eccezioni tempestivamente nel grado di merito; in Cassazione tali questioni sono spesso inammissibili se non tempestivamente dedotte.
  • Il ricorso per cassazione non consente un libero riesame dei fatti: gli accertamenti sull'illiquidità del Fondo e sulla correttezza dell'azione di vigilanza sono sindacabili in modo molto limitato (art.360 n.5 c.p.c. e giurisprudenza consolidata).
  • Chi impugna la liquidazione delle spese deve indicare il concreto aggravio economico subito; doglianze generiche saranno respinte.

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