Cassazione Civile, Sentenza n. 20882/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento disciplinare intimato il 12.12.2019 per fatti contestati con lettera dell'11.10.2019: sei addebiti riferiti alla partecipazione, insieme ad altri amministratori, a un presunto disegno volto a rimuovere il Presidente della società. Il ricorrente deduceva l'illegittimità del licenziamento per varie ragioni: 1) irregolarità/illegittimità dell'atto del PM che ha autorizzato la consegna di copie degli esiti dell'accertamento tecnico non ripetibile (dati estratti dai device in un procedimento penale) al difensore della parte offesa; 2) violazione dell'art. 4 legge n.300/1970 (controlli sulle comunicazioni) perché le comunicazioni private sarebbero state oggetto di controllo illegittimo; 3) tardività della contestazione disciplinare rispetto alla conoscenza dei fatti; 4) errata valutazione probatoria circa la sua partecipazione al complotto (vizi di valutazione del merito); 5) violazione della normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR) e garanzie costituzionali/eurpee sulla privacy e corrispondenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto la domanda di illegittimità del licenziamento. Motivazioni principali: 1) le conversazioni e i dati acquisiti nell'ambito del procedimento penale tramite accertamento tecnico non ripetibile sono ammissibili come prova atipica nel processo civile/disciplinare e la loro utilizzazione non è preclusa dall'inutilizzabilità prevista in ambito penale, salvo lesione diretta di interessi costituzionalmente protetti (che non è stata dimostrata); 2) l'art.4 Statuto non trova applicazione essendo qui acquisiti elementi da procedimento penale relativi a device di terzi (Fattori), quindi non si tratta di un controllo datoriale sull'esecuzione della prestazione; 3) la contestazione disciplinare dell'11.10.2019 è stata ritenuta tempestiva rispetto alla conoscenza effettiva dei fatti (acquisizione dati 26.9.2019); 4) la protezione dei dati personali non impedisce l'uso processuale di dati raccolti nell'ambito di un processo penale, dato che in tale contesto l'autorità giudiziaria è titolare del trattamento e vanno bilanciati diritti costituzionalmente rilevanti; 5) per il dirigente il licenziamento può fondarsi sulla perdita della fiducia anche senza applicare il criterio di proporzionalità richiesto per i lavoratori non dirigenti. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 23, comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020 n. 176
Disciplina emergenziale sui termini di deposito; applicata per verificare la tempestività del deposito delle conclusioni scritte del Procuratore Generale prima dell'udienza di cassazione.
art. 2119 c.c.
Norma sul licenziamento del dirigente: il recesso può fondarsi sulla giustificatezza (perdita di fiducia) e non richiede la prova della 'extrema ratio' prevista per i lavoratori non dirigenti; la condotta che incrina l'affidamento può giustificare il licenziamento.
art. 4 legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori)
Regola i controlli sulle comunicazioni dei lavoratori da parte del datore di lavoro; la Corte ha escluso l'applicabilità quando le informazioni sono acquisite nell'ambito di un procedimento penale da dispositivi di terzi, non da controlli datoriali sull'esecuzione della prestazione.
art. 7 legge n. 300/1970
Norma sulle procedure disciplinari e sulla contestazione degli addebiti; la Corte ha valutato la tempestività della contestazione alla luce della effettiva conoscenza dei fatti e delle esigenze investigative.
art. 191 c.p.p.
Norme di inutilizzabilità in ambito penale non si ripropongono automaticamente in sede civile: l'inutilizzabilità penale non equivale a inammissibilità in civile, salvo che l'acquisizione concretizzi una diretta lesione di interessi costituzionalmente garantiti.
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), art. 20 (menzionato) e normativa per la protezione dei dati
Il trattamento di dati personali per finalità processuali può essere compatibile con la normativa sulla protezione dati quando i dati sono raccolti e gestiti nell'ambito di un processo; l'autorità giudiziaria agisce come titolare del trattamento nel contesto processuale e il bilanciamento dei diritti avviene nel processo.
d.lgs. n. 193/2003 (codice della privacy), artt. 7, 24, 46-47
Disposizioni del codice della privacy che non si applicano in modo pieno quando i dati sono raccolti e gestiti nell'ambito di un processo; le regole del processo prevalgono in quanto speciali per la gestione delle prove processuali.
Linee guida del Garante per la posta elettronica e internet (GU n.58 del 10.3.2007) e relative disposizioni menzionate
Linee guida interpretative sul controllo delle comunicazioni; la Corte ha ritenuto che non fossero direttamente pertinenti al caso in cui i dati provengono da un procedimento penale e non da monitoraggio datoriale.
art. 360, 366 e 415-bis c.p.c. (richiamati come discipline processuali)
Articoli richiamati in relazione ai motivi di cassazione (vizi di motivazione, violazione di norme procedurali): la Corte ha esaminato l'ammissibilità e il rilievo delle doglianze nei limiti del sindacato di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 (menzionato)
Richiama disposizioni relative a contributi/adempimenti processuali amministrativi; la Corte ordina l'applicazione se ricorrono i presupposti processuali.
Massime di principio
- Prove estratte in un procedimento penale (anche tramite accertamento tecnico non ripetibile) possono essere utilizzate come 'prove atipiche' in un giudizio civile o disciplinare, purché non risultino dirette lesioni di interessi costituzionalmente protetti della parte contro la quale sono usate.
- Le regole di inutilizzabilità previste per il processo penale non si trasferiscono automaticamente al processo civile; il giudice civile deve valutare ammissibilità e valore probatorio e assicurare il contraddittorio mediante le regole processuali civili.
- La normativa sulla privacy (GDPR e codice della privacy) non esclude l'utilizzo processuale di dati acquisiti da autorità giudiziarie: nell'ambito di un processo l'autorità giudiziaria è titolare del trattamento e il bilanciamento tra diritti avviene nel processo stesso.
- L'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori disciplina il controllo datoriale delle comunicazioni e non si applica quando le informazioni provengono da acquisizioni in procedimenti penali su dispositivi di terzi; dunque non ogni uso di comunicazioni private in sede disciplinare è automaticamente illecito.
- Il criterio di immediatezza della contestazione disciplinare è 'relativo': va valutato in relazione al momento in cui il datore di lavoro ha effettiva conoscenza degli elementi probatori e alle ragioni investigative che possono giustificare un breve ritardo.
- Per i dirigenti il requisito che giustifica il licenziamento è la perdita della fiducia: non è necessario dimostrare la 'estrema gravità' richiesta per altri lavoratori; comportamenti che incrinano l'affidamento possono legittimare il recesso.
- In sede di cassazione non è possibile introdurre nuovi motivi sostanziali tramite memorie successive: le memorie servono a chiarire i motivi già enunciati nel ricorso e non a integrare nuovi profili di doglianza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 18 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 20855/2023 del 18/07/2023
- Sentenza lavoro · 18 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 20863/2023 del 18/07/2023
- Sentenza lavoro · 18 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 20889/2023 del 18/07/2023
- Sentenza lavoro · 18 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 20904/2023 del 18/07/2023
- Sentenza lavoro · 18 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 20911/2023 del 18/07/2023
- Sentenza lavoro · 18 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 20998/2023 del 18/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →