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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 20904/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di condanna dell'INPGI al pagamento delle somme relative all'indennità c.d. "ex fissa" (previdenza complementare istituita da accordo sindacale 8.6.1994) a favore della ricorrente; quest'ultima sosteneva che la prestazione fosse esigibile come accantonamento nominativo (fondo a capitalizzazione) e/o come contratto a favore di terzo con obbligo diretto dell'INPGI.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto la natura autonoma del Fondo e il suo funzionamento a ripartizione (non un accantonamento nominativo), ha ritenuto che l'INPGI fosse un mero gestore/delegato al pagamento e non promittente diretto verso gli iscritti, e ha condiviso l'accertamento di merito sull'illiquidità/inadeguatezza della provvista e sull'avvenuta vigilanza e segnalazione dell'INPGI. Di conseguenza è esclusa la responsabilità diretta dell'INPGI per i debiti del Fondo e la prestazione non è risultata immediatamente esigibile dall'iscritto. Il ricorso è stato compensato nelle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • CCNL per i dipendenti del settore giornalistico - art. 27

    La prestazione ha origine obbligatoria nella disciplina collettiva richiamata dall'art. 27 e nella convenzione/regolamento allegato; da qui discende la natura negoziale e le modalità di erogazione previste dalle parti collettive

  • Convenzione e regolamento approvati con accordo sindacale dell'8.6.1994

    "un capitale pari a sette mensilità di retribuzione..."; "l'Istituto risulta esonerato dall'obbligo di corrispondere le prestazioni in assenza della necessaria disponibilità finanziaria"; "il Fondo dovrà farsi carico del pagamento degli interessi, calcolati nella misura del 12% annuo"; "con contabilità separata"

    La convenzione istituisce un Fondo autonomo con prestazione definita (sette mensilità) indipendente dal valore dei contributi; prevede obblighi di vigilanza e segnalazione a carico dell'INPGI e clausole che esonerano l'INPGI dall'obbligo di pagamento in caso di mancanza di provvista, con conseguente responsabilità del Fondo stesso

  • Codice Civile - art. 2117

    Richiamato per analogia: il Fondo costituisce un patrimonio autonomo finalizzato a scopi mutualistici; i creditori personali dell'INPGI non possono aggredire il patrimonio del Fondo

  • Codice Civile - art. 1229

    La Corte ha escluso che la clausola che esonera l'INPGI dall'obbligo di pagamento possa violare l'art. 1229 c.c., perché l'INPGI non è promittente diretto dei debiti del Fondo

  • Codice Civile - art. 1411

    La Corte ha ritenuto che non ricorra un contratto a favore di terzo con l'INPGI come promittente: il soggetto promittente è il Fondo, mentre l'INPGI è delegato alla esecuzione

  • Codice Civile - art. 1363

    Applicato come criterio ermeneutico: le clausole della convenzione e del regolamento devono essere interpretate nel loro complesso, confermando la natura a ripartizione del Fondo nonostante la menzione di 'accantonamento'

  • Codice Civile - art. 2121

    Richiamato per il criterio di calcolo della retribuzione utilizzata nella determinazione della prestazione prevista dalla convenzione

  • Codice Civile - art. 2123

    Richiamato per sottolineare che il diritto alla liquidazione dei contributi versati opera solo ove i fondi siano formati con il contributo dei prestatori di lavoro; nella specie la disciplina convenzionale esclude tale dinamica

  • Codice Civile - art. 2697

    Rilevante sul piano probatorio: la Corte ha ritenuto che l'INPGI avesse fornito la prova dell'illiquidità del Fondo e dell'adempimento degli obblighi di vigilanza e segnalazione

  • Codice di Procedura Civile - art. 360 n. 5

    Richiamato come limite del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto della Corte territoriale (accertamento sull'illiquidità del Fondo), che sono sindacabili in cassazione solo nei termini di legge

  • Codice di Procedura Civile - art. 161

    Applicato per il principio che le nullità non eccepite tempestivamente in appello si convertono in mezzi di gravame, con conseguente formale preclusione di doglianze sollevate tardivamente sulla legittimità dell'intervento di FNSI

  • D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23 comma 8-bis (conv. L. 18.12.2020 n.176)

    Richiamato nel procedimento per le conclusioni del Pubblico Ministero (menzione procedurale nel fascicolo), senza effetto sulla decisione sostanziale

Massime di principio

  • La natura giuridica di un fondo previdenziale collettivo si determina dalla disciplina sostanziale (convenzione e regolamento) e non dalla terminologia: una previsione di prestazione definita e indipendente dal valore dei contributi orienta verso la natura a ripartizione
  • Se la convenzione attribuisce al gestore (es. INPGI) il ruolo di esecutore/delegato e prevede l'autonomia patrimoniale del Fondo, il gestore non assume responsabilità diretta per i debiti del Fondo se mancano clausole che lo rendano promittente
  • Clausole che esonerano il gestore dall'obbligo di pagamento in caso di insufficiente disponibilità finanziaria non violano l'art. 1229 c.c. quando il gestore non è promittente dei debiti del Fondo
  • Il gestore deve dimostrare di avere vigilato e segnalato la crisi di liquidità secondo quanto previsto dalla convenzione; l'onere probatorio grava sulla parte che invoca l'esonero
  • Le valutazioni di fatto dei giudici di merito (es. sulla illiquidità del Fondo, su accordi sindacali successivi, su ammontare delle domande pregresse) sono difficilmente sindacabili in cassazione se non nei limiti dell'art. 360 c.p.c., n.5
  • Eccezioni sulla legittimità o tempestività dell'intervento di terzi devono essere sollevate per tempo (appello); questioni sollevate tardivamente possono essere precluse

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