Cassazione Civile, Sentenza n. 20889/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'INPGI aveva proposto opposizione e successiva istanza di insinuazione al passivo per un credito relativo a contributi omessi e sanzioni civili. Il Tribunale di Latina ha escluso tale credito dallo stato passivo ritenendo la domanda presentata oltre il termine previsto dall'art. 101 l. fall. (oltre un anno dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo) e priva della prova che il ritardo dipendesse da causa non imputabile all'istante. L'INPGI ha impugnato sostenendo che, non avendo ricevuto comunicazione del decreto di esecutività (obbligo ex art. 97 l. fall.), il termine non poteva essergli imputato e quindi la domanda non avrebbe dovuto essere considerata ultra-tardiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sostenuto dall'INPGI, affermando che l'omessa comunicazione prevista dall'art. 97 l. fall. non modifica la rigorosa disciplina dei termini per le domande tardive e ultratardive di ammissione al passivo disciplinate dall'art. 101 l. fall. L'omissione della comunicazione può solo rendere possibile la remissione in termini o l'applicazione dell'istituto dell'errore scusabile, nei limiti e con la prova della non imputabilità del ritardo, ma non consente automaticamente la deroga ai termini. Poiché il Tribunale aveva escluso la non imputabilità del ritardo, il ricorso è stato respinto; non si è pronunciato sulle spese di merito per mancanza di attività difensiva della parte intimata. È stato altresì dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 97 l. fall. (comunicazione della dichiarazione di esecutività dello stato passivo)
L'obbligo di comunicazione non modifica i termini per la proposizione delle domande tardive o ultratardive; la sua omessa osservanza può consentire ricorso alla remissione in termini o all'errore scusabile solo se provata la non imputabilità del ritardo.
art. 98 l. fall. (opposizioni allo stato passivo)
La disciplina delle opposizioni è stata collegata alla comunicazione ex art.97 ma la giurisprudenza esclude che l'omessa comunicazione elida automaticamente i termini processuali; possibile ricorrere alla figura dell'errore scusabile.
art. 99 l. fall.
Richiamata fra le norme del titolo ma non oggetto di interpretazione specifica: inserita nel quadro normativo delle opposizioni e ammissioni al passivo.
art. 101 l. fall. (termine per le domande tardive e ultratardive)
Stabilisce i termini per l'ammissione di domande tardive e ultratardive e prevede la possibilità di ammissione per ritardi 'non imputabili' se provati; la Corte conferma che per le domande oltre il termine l'onere probatorio sulla non imputabilità è stringente, soprattutto se il creditore è già stato ammesso per altri crediti.
art. 24 Cost.
Censurato nella impugnazione come possibile violazione del diritto di difesa, ma la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza atteso il regime normativo dei termini e le possibili tutele alternative (remissione/errore scusabile).
art. 111 Cost.
Richiamato dalla parte per profili di giusto processo; la Corte nega che l'omessa comunicazione determini automaticamente la lesione del diritto alla tutela giurisdizionale, essendo previsti rimedi specifici.
sentenze Corte Cost. nn. 102 e 120 del 1986
Interventi che hanno riscritto la disciplina dell'opposizione allo stato passivo facendo decorrere i termini dalla comunicazione della dichiarazione di esecutività; alla base l'esigenza di garantire conoscenza effettiva ai creditori.
Cass. S.U. n. 25494/2009
Richiamata per la ratio secondo cui l'unitarietà del processo concorsuale deve conciliarsi con la necessità di garantire la tutela dei creditori tramite effettiva conoscenza degli atti.
Cass. nn. 33622/2021 e 35248/2022
Giurisprudenza recente che chiarisce come l'omessa comunicazione non cancelli i termini processuali e che il rimedio è l'istituto dell'errore scusabile o la remissione in termini, applicabili caso per caso.
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 art. 23, comma 8-bis
Citato in relazione al deposito di conclusioni scritte del Pubblico Ministero; non oggetto di interpretazione sostanziale della decisione principale.
D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1-quater (contributo unificato)
Norma tecnica richiamata per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato da parte del ricorrente in caso di rigetto.
Massime di principio
- L'omessa comunicazione al creditore della dichiarazione di esecutività dello stato passivo (obbligo ex art.97 l. fall.) non estingue né sospende automaticamente i termini per la proposizione di domande tardive o ultratardive previsti dall'art.101 l. fall.
- Il rimedio principale per chi non ha ricevuto la comunicazione è la remissione in termini o l'invocazione dell'errore scusabile: occorre però provare la non imputabilità del ritardo con elementi concreti.
- Il creditore già ammesso al passivo per altri crediti non gode di un trattamento più favorevole rispetto a potenziali nuovi creditori: se propone ulteriori istanze tardive/ultratardive, l'onere probatorio sulla non imputabilità del ritardo è più stringente.
- Per le opposizioni ex art.98 l. fall. la decorrenza del termine dalla comunicazione è una tutela consolidata, ma la giurisprudenza ribadisce che l'omessa comunicazione non abroga l'efficacia dei termini processuali; ogni caso va valutato per la possibile remissione o errore scusabile.
- In situazioni analoghe, il creditore dovrebbe tempestivamente raccogliere e conservare ogni prova relativa a mancata ricezione di comunicazioni (es. registrazioni, documentazione postale, comunicazioni interne) e presentare immediata istanza di remissione in termini ove rilevi il mancato recapito.
- Se si è già ammessi per alcuni crediti ed emerge un credito ulteriore, è preferibile proporre la nuova istanza tempestivamente e, in caso di ritardo, predisporre prova solida della non imputabilità o valutare soluzioni transattive o concordate con il curatore.
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