Cassazione Penale, Ordinanza n. 34685/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Rimini per fatti commessi il 26 agosto 2021. La difesa ha dedotto, da un lato, un vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sostenendo che il ricorrente non avrebbe dovuto essere ritenuto concorrente nella rapina aggravata perché l'azione delittuosa sarebbe stata posta in essere improvvisamente dal coimputato minorenne; dall'altro lato, ha dedotto violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione all'art. 133 c.p., lamentando il mancato contenimento del trattamento sanzionatorio e quindi l'eccessività della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico e comunque non consentito in sede di legittimità perché diretto a sollecitare una ricostruzione del fatto e una diversa valutazione delle prove, già congruamente esaminate e disattese nei gradi di merito. Il secondo motivo è stato considerato manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena, compresi aumenti e diminuzioni per circostanze e fissazione della pena-base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da adeguata motivazione ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente, anche perché gli elementi invocati dalla difesa erano già stati valorizzati per riconoscere le attenuanti generiche. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione non può essere dedotto per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove, ma solo per censurare reali carenze logiche o argomentative della decisione impugnata.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
La violazione di legge è stata invocata in relazione al trattamento sanzionatorio, ma la censura è stata ritenuta infondata perché la determinazione della pena è rimessa al giudice di merito nei limiti della legge.
La graduazione della pena deve essere effettuata dal giudice di merito secondo i criteri legali di gravità del reato e capacità a delinquere, con motivazione congrua sugli elementi ritenuti rilevanti.
La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata entro i limiti di legge e sorretta da motivazione adeguata.
Richiamato tra le norme incriminatrici contestate in concorso con altri soggetti.
Richiamato quale base del concorso di persone nei reati contestati.
art. 628, commi 1, 2, 3 n. 1, c.p.
Norma incriminatrice della rapina aggravata contestata all'imputato.
Richiamato nella descrizione della rapina aggravata contestata.
Richiamato in relazione alla continuazione tra i reati contestati.
Norma base del delitto di lesioni personali volontarie contestato.
Richiamato quale aggravante delle lesioni personali volontarie contestate.
Richiamato quale aggravante delle lesioni personali volontarie contestate.
Richiamato quale aggravante comune delle lesioni personali volontarie contestate.
Norma contestata per il porto di oggetti atti ad offendere.
Richiamato solo ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o una ricostruzione alternativa del fatto già esaminato dai giudici di merito.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre doglianze in fatto già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La valutazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché la decisione sia sorretta da motivazione congrua e coerente con gli artt. 132 e 133 c.p.
- Gli elementi fattuali già considerati ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non possono essere automaticamente riproposti per ottenere un'ulteriore riduzione della pena, se il giudice di merito li ha già valorizzati nel trattamento sanzionatorio.
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