Cassazione Civile, Ordinanza n. 22509/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato ha promosso un procedimento per ottenere il compenso professionale dovutogli per attività difensive svolte in favore del cliente. La controversia era stata incardinata ai sensi dell'art. 28 della l. n. 794/1942; il giudice di merito aveva ritenuto che la domanda dovesse essere trattata dalla Corte d'Appello di Perugia per i compensi relativi a procedimenti ex l. n. 89/2001 e dal Tribunale ordinario di Roma per quelli relativi a procedure esecutive. Nel ricorso per regolamento necessario di competenza, l'avvocato ha sostenuto che il cliente aveva residenza o domicilio eletto in Roma e che, trattandosi di consumatore, operasse il foro esclusivo del consumatore ex art. 33 d.lgs. n. 206/2005, prevalente su ogni altro criterio. Il resistente non ha svolto difese. Il Pubblico Ministero ha concluso per la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma.
La decisione
La Corte ha affermato che la competenza prevista dall'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 150/2011 è recessiva rispetto al foro esclusivo del consumatore di cui all'art. 33, comma 1, lett. u), d.lgs. n. 206/2005. Ha quindi ritenuto che il cliente fosse consumatore, poiché le prestazioni professionali dell'avvocato erano state rese in giudizi non inerenti all'attività imprenditoriale o professionale del cliente. Tuttavia, esclusa l'applicabilità del criterio di cui all'art. 14, comma 2, non è stata ravvisata alcuna giustificazione per radicare la competenza della Corte d'Appello di Roma; applicando le regole ordinarie, la competenza per l'intera domanda di pagamento è stata individuata nel Tribunale di Roma, quale giudice di primo grado competente per valore. Le spese sono state rimesse al definitivo. Il dispositivo finale è tronco nel testo, ma dalla motivazione emerge la declaratoria di competenza del Tribunale di Roma e la trasmissione degli atti.
Norme richiamate
norma richiamata quale base del procedimento promosso dall'avvocato per la liquidazione del compenso professionale.
art. 14, comma 2, d.lgs. n. 150/2011
criterio di competenza ritenuto recessivo rispetto al foro esclusivo del consumatore.
art. 33, comma 1, lett. u), d.lgs. n. 206/2005
individua il foro esclusivo del consumatore, prevalente sugli altri criteri di competenza.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicazione del foro del consumatore.
citata in relazione ad alcuni dei procedimenti per i quali erano state svolte le difese professionali.
Massime di principio
- Nei giudizi di liquidazione del compenso dell'avvocato promossi contro il cliente che rivesta la qualità di consumatore, il foro del consumatore prevale sui diversi criteri speciali di competenza previsti dalla disciplina della liquidazione dei compensi professionali.
- La qualità di consumatore va riconosciuta al cliente quando le prestazioni del professionista siano rese in controversie estranee all'attività imprenditoriale o professionale del cliente stesso.
- Una volta escluso il criterio speciale richiamato dalla disciplina sui compensi professionali, la competenza va determinata secondo le regole ordinarie, con radicamento davanti al giudice di primo grado competente per valore.
- Nel regolamento di competenza, l'individuazione del foro esclusivo del consumatore può comportare la caducazione del criterio territoriale speciale altrimenti invocato per il procedimento monitorio o di liquidazione del compenso.
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