Cassazione Civile, Ordinanza n. 25164/2022 del 23/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva presentato la dichiarazione IVA 2013 con un'eccedenza a credito complessiva di euro 7.050.000, ottenendo un primo rimborso semplificato di euro 500.000. Per la parte residua l'Ufficio aveva chiesto documentazione attestante il credito e, successivamente, la garanzia fideiussoria; la documentazione era stata prodotta in più tempi e la fideiussione solo nel 2017. Ricevuto il rimborso del residuo credito, la società contestava il calcolo degli interessi operato dall'Amministrazione, ritenendo che non potesse essere sospesa la loro maturazione per il periodo intercorrente tra la richiesta di documenti e la produzione della fideiussione. La CTR, in riforma della CTP, aveva invece ritenuto corretto il conteggio dell'Ufficio. In Cassazione la contribuente denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 38-bis, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che la richiesta di documentazione probatoria e quella di garanzia non fossero equiparabili ai fini della sospensione degli interessi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha interpretato l'art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972 nel senso che, nel procedimento di rimborso IVA, la mancata produzione della documentazione richiesta dall'Ufficio, ivi compresa quella relativa alla fideiussione, impedisce la liquidazione del rimborso per causa imputabile al contribuente e determina la sospensione della decorrenza degli interessi sul credito rimborsabile nel periodo di inerzia del richiedente. Ha quindi confermato la decisione della CTR e rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
art. 38-bis, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972
Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni
La sospensione degli interessi opera anche per il tempo in cui il contribuente non fornisce la documentazione richiesta, inclusa quella relativa alla prestazione della garanzia fideiussoria, poiché tale inerzia gli è imputabile e impedisce la liquidazione del rimborso.
art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972
Individua l'eccedenza IVA oggetto di rimborso cui si applica la disciplina dell'art. 38-bis.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
È stato applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento di rimborso dell'eccedenza IVA, la decorrenza degli interessi a favore del contribuente resta sospesa per il periodo in cui il contribuente non adempie alla richiesta dell'Ufficio di produrre la documentazione necessaria alla definizione della pratica, compresa la garanzia fideiussoria.
- La sospensione degli interessi non è incompatibile con la natura accessoria del credito accessorio agli interessi: se il rimborso del capitale è legittimamente sospeso per fatto imputabile al richiedente, anche gli interessi corrispettivi restano sospesi per il medesimo periodo.
- Non può addossarsi all'Amministrazione finanziaria l'onere di corrispondere interessi su somme che non è ancora in grado di liquidare a causa dell'inadempimento documentale del contribuente; la sospensione degli interessi opera anche come incentivo alla tempestiva produzione dei documenti richiesti.
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