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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19830/2021 del 12/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ha impugnato in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che, decidendo su appello contro un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006, aveva confermato solo parzialmente la ripresa fiscale. L’atto impositivo aveva rettificato la dichiarazione della contribuente e recuperato imposte ritenute non versate, contestando in particolare costi per consulenze immobiliari e la ricostruzione dei ricavi dell’attività di intermediazione immobiliare. Con il primo motivo la ricorrente deduceva violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la pretesa erariale fosse stata ritenuta sussistente senza notifica e senza produzione del processo verbale di constatazione posto a fondamento dell’accertamento. Con il secondo motivo lamentava nullità della sentenza per omessa motivazione, assumendo che il giudice d’appello si fosse limitato a rinviare alla decisione di primo grado sulla ricostruzione dei ricavi. Con il terzo motivo denunciava omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 115 c.p.c., valorizzando dichiarazioni di terzi che avrebbero dimostrato l’effettività dei compensi, l’inesistenza di alcune operazioni considerate dall’Ufficio e l’erronea applicazione di percentuali di settore in altri casi.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché fondato su un presupposto fattuale non corrispondente a quanto accertato nella sentenza impugnata e perché la mancata produzione del PVC rileva solo come questione di utilizzabilità del materiale probatorio, non essendo stato dedotto che la decisione d’appello si fosse basata su documenti irritualmente introdotti. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, osservando che la motivazione d’appello, pur sintetica, era effettiva e non meramente adesiva, poiché richiamava la motivazione di primo grado sulla ricostruzione dei ricavi e la integrava con una critica specifica alla attendibilità delle fatture della società. Ha infine respinto anche il terzo motivo, rilevando che non vi era omesso esame di un fatto decisivo, ma semmai contestazione della valutazione delle prove; inoltre, la censura ex art. 115 c.p.c. era infondata perché il giudice di merito si era limitato a valutare le prove offerte dalle parti, attribuendo maggiore forza persuasiva ad alcune di esse. Alla ricorrente sono state anche poste a carico le spese del giudizio di legittimità e l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sulla ripartizione dell’onere della prova è inammissibile quando presuppone una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accertata dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è violato quando il giudice valuta le prove offerte dalle parti attribuendo maggiore attendibilità ad alcune rispetto ad altre; la censura è inammissibile se mira in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice di merito può attribuire diversa forza di convincimento alle prove ritualmente acquisite, senza incorrere in violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le censure per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame devono colpire un errore effettivo nei rispettivi paradigmi, non una rivalutazione del fatto o delle prove.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis

    In caso di rigetto del ricorso possono sussistere i presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La deduzione di violazione di legge in cassazione non può essere usata per rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; il fatto così accertato costituisce il necessario punto di partenza del giudizio di sussunzione.
  • La mancata produzione in giudizio di un processo verbale di constatazione incide sulla prova dei fatti posti a base dell’atto impositivo, ma rileva solo quanto al materiale probatorio utilizzabile; non determina di per sé l’illegittimità dell’accertamento se la decisione non si fonda su elementi irritualmente introdotti.
  • La motivazione della sentenza d’appello è sufficiente quando, anche mediante richiamo alla decisione di primo grado, esprima una reale adesione critica e non meramente assertiva alla ricostruzione dei fatti e delle ragioni della decisione.
  • L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico cui quegli elementi si riferiscono è stato comunque considerato dal giudice, ancorché egli non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
  • La censura ex art. 115 c.p.c. è infondata quando il giudice abbia valutato prove ritualmente dedotte dalle parti e abbia esercitato il proprio potere di apprezzamento del materiale probatorio, senza porre a base della decisione prove non introdotte nel processo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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