Cassazione Civile, Ordinanza n. 18310/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui, per l'anno d'imposta 2006, l'Ufficio aveva contestato l'utilizzo di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti e recuperato maggiori Irpef, Irap e Iva. La CTR, in appello dell'Ufficio, aveva riformato la decisione di primo grado favorevole al contribuente, confermando la legittimità dell'accertamento. Nel giudizio di cassazione il contribuente ha però rappresentato e documentato che, nelle more, sull'importo derivante da quella sentenza era stata emessa cartella di pagamento; che per tale cartella egli aveva presentato domanda di definizione agevolata c.d. rottamazione-ter ex art. 3, comma 23, d.l. n. 119 del 2018; che l'istanza era stata accolta dall'agente della riscossione con indicazione del debito residuo e del piano rateale; e che tutte le rate erano state integralmente pagate. Ha quindi chiesto che il giudizio fosse dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha rilevato che la controversia era stata definita dal contribuente mediante adesione alla rottamazione-ter del carico iscritto a ruolo in dipendenza dell'avviso di accertamento impugnato, con integrale pagamento delle somme dovute. Poiché l'estinzione del giudizio è subordinata al perfezionamento effettivo della definizione e la relativa prova risultava in atti, la Cassazione ha dichiarato il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate, ai sensi dell'art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo che tale misura si applichi solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 3, comma 23, d.l. n. 119 del 2018
definizione agevolata dei carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017
La disposizione è stata richiamata come base normativa della rottamazione-ter, idonea a estinguere i carichi mediante il pagamento delle somme comunicate dall'agente della riscossione, con esclusione di sanzioni e interessi di mora nei limiti previsti.
art. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018
L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati
La Corte ha applicato la norma nel senso che il giudizio pendente va dichiarato estinto solo quando la definizione agevolata risulti perfezionata e sia documentato il pagamento integrale delle somme dovute.
art. 30, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973
È richiamato per individuare gli interessi di mora esclusi dalla definizione agevolata.
art. 27, comma 1, d.lgs. n. 46 del 1999
È richiamato per individuare sanzioni e somme aggiuntive escluse dalla definizione agevolata.
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate in caso di cessazione della materia del contendere.
È citato solo come modifica e aggiornamento della disciplina della rottamazione-ter.
Massime di principio
- Quando il carico iscritto a ruolo oggetto della controversia tributaria è stato definito con una procedura di definizione agevolata e il pagamento risulta integralmente eseguito e documentato, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- Ai fini dell'estinzione del giudizio per definizione agevolata non basta la mera presentazione dell'istanza: occorre il perfezionamento effettivo della procedura e la produzione in giudizio della prova dei pagamenti effettuati.
- La disciplina della rottamazione-ter comporta l'estinzione del debito secondo le condizioni stabilite dalla legge, con esclusione delle componenti accessorie espressamente eliminate dalla norma.
- Il raddoppio del contributo unificato è misura applicabile solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non è estensibile analogicamente a ipotesi di estinzione del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18198/2025 del 04/07/2025
- ordinanza_civile · 4 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18199/2025 del 04/07/2025
- ordinanza_civile · 4 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18200/2025 del 04/07/2025
- ordinanza_civile · 4 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18201/2025 del 04/07/2025
- ordinanza_civile · 4 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18203/2025 del 04/07/2025
- ordinanza_civile · 4 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18205/2025 del 04/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →