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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27421/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura esecutiva esattoriale avviata dall'agente della riscossione mediante ordine di pagamento diretto ex art. 72-bis d.P.R. 602/1973 nei confronti di un terzo debitore del contribuente, il quale versava all'agente della riscossione la somma richiesta. Successivamente la procedura veniva revocata e, in un parallelo giudizio, veniva accertata l'illegittimità delle notifiche delle cartelle e l'inefficacia del pignoramento. Il contribuente otteneva quindi un decreto ingiuntivo per la restituzione delle somme versate, ma il decreto veniva revocato perché il giudice di merito riteneva che la pretesa dovesse essere rivolta al Ministero che aveva materialmente pagato, non all'agente della riscossione. Con il ricorso per cassazione il contribuente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 c.c., 72-bis e 75-bis d.P.R. 602/1973, 487, 553 e 457 c.p.c., sostenendo che l'azione di ripetizione dell'indebito era stata correttamente proposta contro l'agente della riscossione, quale effettivo accipiens delle somme indebitamente riscosse, e non contro il Ministero; contestava inoltre l'idea che la revoca del pignoramento o la successiva declaratoria di inefficacia potessero spostare la legittimazione passiva sul terzo pagatore o ripristinare la disponibilità delle somme in capo al Ministero dopo che il pagamento era già avvenuto.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha affermato che, nell'espropriazione presso terzi esattoriale ex art. 72-bis d.P.R. 602/1973, il pagamento spontaneo del terzo completa la vicenda espropriativa e produce un effetto satisfattivo equiparabile a quello dell'ordinanza di assegnazione; una volta accertata l'indebita percezione, l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. va proposta contro il soggetto che ha ricevuto il pagamento indebito, ossia l'agente della riscossione, senza che rilevi che il pagamento sia stato materialmente eseguito da un terzo o che quest'ultimo abbia poi tratto vantaggio da eventuali restituzioni. È stata quindi cassata la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione passiva dell'agente della riscossione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 2033 c.c.

    L'azione di ripetizione dell'indebito ha natura personale e può essere proposta solo contro il soggetto che ha ricevuto il pagamento non dovuto; legittimato passivo è l'accipiens.

  • art. 72-bis d.P.R. 602/1973

    L'ordine di pagamento diretto è una forma speciale di espropriazione presso terzi; se il terzo paga spontaneamente, gli effetti sono equiparabili a quelli dell'ordinanza di assegnazione.

  • art. 75-bis d.P.R. 602/1973

    Richiamato dal ricorrente e considerato nel ragionamento sulla vicenda espropriativa e sul subentro dell'agente della riscossione nel lato attivo del rapporto.

  • art. 487 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, in relazione alla revoca dell'atto esecutivo.

  • art. 553 c.p.c.

    Richiamato per l'equiparazione tra pagamento del terzo e ordinanza di assegnazione nella procedura esecutiva ordinaria.

  • art. 457 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso; non è sviluppata una specifica ratio autonoma nel testo oltre al coordinamento con le norme sull'espropriazione presso terzi.

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato nel ragionamento difensivo del ricorrente in relazione alle possibili opposizioni esecutive del terzo pagatore.

  • art. 617 c.p.c.

    Norma invocata per l'opposizione agli atti esecutivi proposta contro la procedura esecutiva.

  • art. 2038 c.c.

    La Corte esclude che possa ampliare l'ambito soggettivo dell'azione di ripetizione dell'indebito, trattandosi di norma speciale da interpretare restrittivamente.

Massime di principio

  • Nell'espropriazione presso terzi esattoriale, l'ordine di pagamento diretto ex art. 72-bis d.P.R. 602/1973, quando spontaneamente adempiuto dal terzo, produce effetti sostanzialmente equivalenti a quelli dell'ordinanza di assegnazione della procedura ordinaria, completando la vicenda espropriativa e determinando l'effetto satisfattivo del credito dell'agente della riscossione.
  • L'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. ha natura personale e deve essere proposta contro il soggetto che ha ricevuto il pagamento non dovuto; è irrilevante, ai fini della legittimazione passiva, che il pagamento sia stato materialmente eseguito da un terzo o che altri soggetti abbiano tratto vantaggio dall'operazione.
  • La restituzione delle somme da parte del percettore indebito a un soggetto diverso non incide sulla legittimazione passiva dell'azione restitutoria, che resta radicata in capo all'accipiens che ha incassato il pagamento indebito.
  • La disciplina dell'art. 2038 c.c. non consente di estendere la legittimazione passiva della condictio indebiti a soggetti diversi dall'effettivo percettore del pagamento, perché si tratta di norma speciale applicabile in ipotesi diverse e da interpretare restrittivamente.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziInadempimento
RamiEsecuzioniObbligazioni
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

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