Cassazione Civile, Ordinanza n. 12871/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una lavoratrice per differenze retributive e TFR nei confronti del Ministero della Difesa, in solido con due società appaltatrici, sul presupposto dell'applicazione della responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003. Il Ministero propose opposizione, respinta dal Tribunale in parte qua; l’appello fu dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. e il successivo ricorso per cassazione del Ministero fu dichiarato inammissibile per tardività. Con il ricorso per revocazione il Ministero dedusse errore di fatto della Corte di cassazione, perché la precedente ordinanza avrebbe erroneamente ritenuto tardivo il ricorso per cassazione senza considerare che esso era stato avviato alla notifica, a mezzo posta, il 7 settembre 2015 nei confronti della lavoratrice, quindi entro il termine breve di 60 giorni dalla lettura e deposito dell’ordinanza d’appello. La Corte ha anche rilevato che la mancata notifica a una delle società appaltatrici non era causa di inammissibilità per difetto di litisconsorzio necessario, trattandosi di obbligazione solidale passiva scindibile. Nel merito del ricorso contro la sentenza di primo grado, il Ministero deduceva l’erronea applicazione della responsabilità solidale pubblicistica e la peculiare disciplina degli appalti pubblici, sostenendo l’inapplicabilità dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003 alle pubbliche amministrazioni e la differenza rispetto all’appalto privato, anche alla luce della normativa sui lavori pubblici e dell’intervento sostitutivo a tutela dei lavoratori.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, revocando la precedente ordinanza n. 23619/2020 che aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso per cassazione del Ministero. In sede rescissoria ha poi dichiarato inammissibile il ricorso contro l’ordinanza d’appello ex art. 348-ter c.p.c., ma ha accolto il ricorso contro la sentenza del Tribunale di Firenze, cassandola e decidendo nel merito: ha revocato il decreto ingiuntivo opposto nei confronti del Ministero della Difesa e rigettato la domanda della lavoratrice verso il Ministero. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dell’intero processo. La decisione si fonda sul principio che la responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 non si applica alle pubbliche amministrazioni, per la diversità strutturale e funzionale dell’appalto pubblico rispetto a quello privato e per la presenza di speciali strumenti di tutela dei lavoratori nel settore pubblico.
Norme richiamate
art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
La responsabilità solidale del committente per crediti di lavoro dell’appaltatore non si applica alle pubbliche amministrazioni.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
Delimita l’ambito soggettivo della disciplina e, secondo la Corte, esclude l’applicazione della responsabilità solidale alle pubbliche amministrazioni.
art. 9 d.l. n. 76/2013 conv. in l. n. 99/2013
Non ha natura di interpretazione autentica né efficacia retroattiva; si limita a esplicitare un precetto già ricavabile dal testo originario.
art. 12 preleggi
Usato nel ragionamento interpretativo sulla portata delle norme invocate dal Ministero.
È richiamato come rimedio applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma limitato a quanto ancora dovuto dal committente all’appaltatore, a differenza della responsabilità solidale ex art. 29.
artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.
L’ordinanza di inammissibilità dell’appello per manifesta infondatezza non è ricorribile per cassazione salvo vizi propri del modello procedimentale utilizzato fuori dai casi consentiti.
Consente la revocazione delle sentenze della Cassazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.
art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
L’errore revocatorio consiste in una svista percettiva su un fatto decisivo, risultante incontrovertibilmente dagli atti, non oggetto di controversia.
È il termine breve per impugnare decorrente dalla lettura/deposito del provvedimento nei casi indicati dalla Corte.
È richiamato ai fini della disciplina del decorso dei termini di impugnazione in caso di mancata notifica alle parti non necessarie.
La notifica dell’impugnazione alle parti delle cause scindibili ha funzione di litis denuntiatio, non di vocatio in ius.
Richiama il diverso regime dell’integrazione del contraddittorio nelle cause inscindibili.
art. 118, comma 6, d.lgs. n. 163/2006
È menzionato tra le norme che disciplinano il peculiare assetto degli appalti pubblici e le relative tutele per i lavoratori.
artt. 4 e 5 d.P.R. n. 207/2010
Sono indicati come strumenti speciali di tutela dei lavoratori negli appalti pubblici in caso di ritardato pagamento di retribuzioni e contributi.
La Corte decide nel merito senza rinvio perché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 111, comma 7, Cost.
L’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-ter non è ricorribile per cassazione neppure ai sensi di tale norma, salvo vizi propri.
art. 81 Cost.
È richiamato a sostegno del principio di equilibrio dei bilanci pubblici, incompatibile con l’assunzione di obbligazioni non preventivate da parte della PA.
Massime di principio
- La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo per errore di fatto revocatorio, cioè per una svista percettiva decisiva risultante in modo incontrovertibile dagli atti interni al giudizio di legittimità e non su un punto effettivamente controverso.
- In presenza di cause scindibili e obbligazioni solidali passive, la mancata notifica dell’impugnazione ad alcune parti non determina litisconsorzio necessario, ma produce al più gli effetti della litis denuntiatio ex art. 332 c.p.c.
- L’ordinanza d’appello resa ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. per inammissibilità dell’impugnazione per manifesta infondatezza non è autonomamente ricorribile per cassazione, salvo che si denuncino vizi propri del modello procedimentale.
- La responsabilità solidale del committente prevista dall’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 non si estende alle pubbliche amministrazioni, perché l’appalto pubblico è regolato da un sistema speciale di garanzie e da vincoli di spesa incompatibili con l’assunzione di oneri indeterminati o non preventivati.
- Nel settore degli appalti pubblici la tutela dei lavoratori è affidata a strumenti speciali previsti dalla normativa di settore e dall’azione ex art. 1676 c.c., che opera entro il limite di quanto ancora dovuto dal committente, senza equivalere alla più ampia responsabilità solidale propria dell’appalto privato.
- Quando il fatto decisivo risulta incontrovertibilmente dagli atti e la Corte di legittimità lo ha supposto in modo erroneo nella precedente decisione, ricorre il presupposto per revocare l’ordinanza o sentenza di cassazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c.
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