Cassazione Civile, Ordinanza n. 02248/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'IVA chiesto in dichiarazione per un credito maturato nell'anno precedente. La società contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione; la Commissione tributaria provinciale aveva rigettato la domanda, ritenendo che la presentazione dell'istanza di definizione delle liti pendenti ex art. 16 della legge n. 289 del 2002 avesse fatto perdere il diritto al rimborso. La Commissione tributaria regionale, invece, aveva accolto l'appello del contribuente, affermando che il condono preclude l'accertamento dei debiti tributari oggetto di definizione, ma non impedisce di accertare l'inesistenza dei crediti posti a base di una richiesta di rimborso, specie quando il credito non sia contestato nella sua esistenza, ma soltanto ridotto per effetto del maggior debito d'imposta definito in condono. L'Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 16, comma 5, della legge n. 289 del 2002 in relazione all'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che la presentazione della domanda di condono preclude ogni possibilità di rimborso per le annualità definite, anche con riguardo a imposte asseritamente non dovute per mancanza del presupposto impositivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in tema di condono fiscale, l'adesione alla definizione agevolata ex art. 16 della legge n. 289 del 2002 preclude il diritto al rimborso delle somme già versate con riferimento alle annualità d'imposta definite, anche quando il contribuente deduca l'assenza del presupposto dell'imposta. Di conseguenza, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta come violazione di legge.
art. 16, comma 5, L. n. 289 del 2002
La definizione agevolata della lite preclude il rimborso delle somme già versate per le annualità d'imposta definite.
art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato in relazione alla disciplina del rimborso IVA, ma la Corte risolve la questione alla luce dell'effetto preclusivo del condono.
È citato nei precedenti richiamati come forma di condono che comporta preclusione al rimborso e definizione transattiva della controversia.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, la scelta del contribuente di aderire a una definizione agevolata delle liti pendenti può precludere il successivo esercizio dell'azione di rimborso per le annualità d'imposta comprese nella definizione.
- L'effetto del condono opera come definizione transattiva della controversia sull'esistenza e sull'entità del debito tributario e impedisce di rimettere in discussione, attraverso la domanda di rimborso, somme già versate in relazione a quelle annualità.
- La preclusione derivante dal condono riguarda anche le pretese di rimborso fondate sull'assunto che l'imposta non fosse dovuta per mancanza del presupposto, poiché il contribuente, aderendo alla definizione agevolata, compie una scelta alternativa e incompatibile con la coltivazione della controversia nei modi ordinari.
- La questione dell'intervenuta adesione al condono costituisce eccezione rilevabile anche in appello e, per la sua attitudine preclusiva, è trattabile come questione di ordine pubblico rilevabile d'ufficio dal giudice.
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