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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48582/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi principali: (1) violazione dell'art. 110 c.p. e illogicità della motivazione sulla presunta contribuzione causale della Mazzola in una azione collettiva, contestando l'assenza di argomentazione sull'efficacia del suo contributo nel determinare il reato commesso da altri; (2) contraddittorietà e travisamento della prova basato su un video prodotto dalla difesa, che secondo la ricorrente mostrerebbe l'imputata come vittima di un colpo alle spalle e non come autrice dell'aggressione all'agente, nonché contrasto tra le valutazioni di primo e secondo grado; (3) violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p. nella valutazione delle risultanze probatorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure, in parte meramente confutative, in parte generiche e manifestamente infondate. Ha condiviso la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui la Mazzola era alla testa del corteo, reggeva un pannello di plexiglass e, indossando il casco, ha partecipato ad una azione volta a sfondare il cordone di polizia; durante la carica alcuni partecipanti lanciavano oggetti e la Mazzola avrebbe aggredito l'agente Mezzelani, contribuendo materialmente e psicologicamente alla resistenza. Sul video prodotto dalla difesa la Corte ha sottolineato la limitata valenza probatoria (pochi secondi) e ha ritenuto le dichiarazioni convergenti degli agenti, che descrivono una resistenza attiva. Non sussiste, quindi, il travisamento delle prove né contraddittorietà significativa tra i due gradi di merito. Conseguentemente, il ricorso è respinto e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Utilizzato per inquadrare la responsabilità concorrente: la Corte ha ritenuto che la partecipazione collettiva e il comportamento della Mazzola costituiscano un contributo, anche morale, alla realizzazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 337 cod. pen.

    Norma che tipizza il reato di resistenza a pubblico ufficiale; la condanna per questo reato è stata confermata alla luce delle risultanze probatorie ritenute convergenti.

  • art. 5, legge n. 152 del 1975

    Norma della contravvenzione contestata alla Mazzola (per la sola imputata); la sentenza di merito è stata confermata e non è stata rimessa in discussione dalla Cassazione.

  • artt. 192 e 533 cod. proc. pen.

    Richiamate dalla difesa per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione delle regole di formazione e motivazione della prova né travisamento, essendo la valutazione dei giudici di merito congrua e supportata da elementi probatori.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000 (giurisprudenza)

    Richiamata in relazione alla condanna alle spese e all'ammenda: la Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia proposto il ricorso senza colpa determinando l'inammissibilità.

Massime di principio

  • In manifestazioni collettive violente, la partecipazione alla testa del corteo e l'uso di strumenti orientati a forzare un cordone di polizia possono costituire sia un contributo materiale sia un contributo morale al reato commesso da terzi: ciò può integrare il concorso di persone ai sensi dell'art. 110 c.p.
  • La valutazione probatoria del video è rimessa al giudice di merito: filmati molto brevi o parziali hanno limitata capacità probatoria se in contrasto con altre fonti (dichiarazioni di operatori, altri video più completi); il semplice sorgere di una diversa interpretazione non costituisce automaticamente travisamento della prova in cassazione.
  • Il vizio di travisamento richiede la cosiddetta 'doppia conforme' o una macroscopica discrepanza tra motivazione e materiale probatorio: l'impugnazione in cassazione che si limiti a proporre una ricostruzione alternativa senza dimostrare tale macroscopica incongruenza è spesso destinata all'inammissibilità.
  • Le censure di carattere meramente confutativo o generiche sulla valutazione delle prove sono frequentemente dichiarate inammissibili; il ricorso deve indicare profili specifici di violazione di legge o di travisamento provatorio.
  • In situazioni analoghe, per ottenere successo in appello o cassazione è fondamentale documentare in maniera esaustiva il profilo probatorio (più filmati, testimonianze coerenti, elementi che smentiscano in modo chiaro la ricostruzione dei fatti) e mostrare l'effettiva mancanza di contributo causale alla condotta altrui.

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