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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33792/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condomini)

La controversia

La controversia origina da un giudizio tra alcuni condomini di un edificio di Perugia e altri partecipanti al condominio relativo all'occupazione e all'asserito acquisto per accessione di una porzione di terreno. Dopo una sentenza di merito favorevole ad alcuni condomini, la Corte di cassazione ha cassato quella decisione per ultrapetizione e ha rigettato nel merito la domanda di accessione, facendo venir meno il titolo del pagamento dell'indennità disposto in appello. I condomini che avevano pagato l'indennità hanno quindi chiesto la restituzione delle somme versate ex art. 389 c.p.c. Una sola condomina ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dai controricorrenti, sostenendo: 1) che l'obbligo restitutorio non potesse essere autonomo rispetto alla restituzione del bene/particella, poiché gli effetti traslativi dell'accessione sarebbero venuti meno con la cassazione; 2) che l'obbligazione restitutoria non potesse dirsi solidale, poiché il pagamento originario e la ripartizione sarebbero avvenuti pro quota in base ai millesimi, sicché ciascun condomino avrebbe potuto chiedere solo la quota di propria spettanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la ricorrente non aveva chiarito a che titolo pretendesse la restituzione della particella e, comunque, la censura sembrava riferita al diritto sul bene più che alla sua materiale restituzione. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché, secondo la ricostruzione accolta, la ricorrente era l'unica rimasta inadempiente all'obbligo restitutorio, mentre gli altri coobbligati avevano già restituito quanto dovuto; la dedotta questione della solidarietà era quindi priva di rilievo pratico. In ogni caso, la Corte ha ribadito che il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza poi cassata sorge per effetto della cassazione stessa e può essere azionato anche in via monitoria; inoltre, quando la condanna cassata era stata pronunciata in solido, anche l'obbligo restitutorio ha natura solidale, salvo diversa previsione del titolo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 389 c.p.c.

    costituisce il fondamento dell'azione restitutoria conseguente alla cassazione della sentenza; il diritto alla restituzione può essere azionato per recuperare quanto versato in esecuzione del titolo caducato.

  • art. 2033 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'errore sulla restituzione; la Corte non lo applica come base decisiva, rilevando invece che la pretesa restitutoria discende dalla caducazione del titolo giudiziale.

  • art. 1292 c.c.

    richiamato per contestare la solidarietà; la Corte ritiene però che la solidarietà dell'obbligazione restitutoria non sia esclusa dalla ripartizione materiale del pagamento e che il titolo giudiziale possa prevedere obbligazioni solidali.

  • art. 1294 c.c.

    opera la presunzione generale di solidarietà tra più debitori, presunzione applicabile anche quando la prestazione è imposta a più soggetti da una sentenza.

  • art. 936 c.c.

    evocato nel giudizio presupposto per la domanda di accessione; la Cassazione aveva già escluso il relativo presupposto fattuale, poiché l'edificio non insisteva, neppure in parte, sulla particella della controparte.

  • art. 112 c.p.c.

    nel giudizio presupposto la Corte di cassazione aveva censurato la Corte d'appello per ultrapetizione, per aver riqualificato la domanda in modo da introdurre azioni diverse da quelle originarie.

  • artt. 1110-1134 c.c.

    richiamati nel giudizio presupposto come qualificazione alternativa operata dalla Corte territoriale, poi ritenuta illegittima dalla Cassazione per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    presuppone, in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il diritto alla ripetizione di quanto pagato in esecuzione di una sentenza poi cassata sorge automaticamente per effetto della caducazione del titolo e può essere fatto valere anche con procedimento monitorio.
  • L'azione restitutoria conseguente alla cassazione ha funzione ripristinatoria della situazione patrimoniale anteriore alla decisione annullata e non va confusa, sul piano sistematico, con la condictio indebiti.
  • Se la condanna annullata era stata pronunciata in solido nei confronti di più soggetti, anche l'obbligo di restituzione delle somme pagate in esecuzione di quel titolo tende a mantenere natura solidale, salvo diversa risultanza del titolo stesso.
  • In sede di legittimità, il motivo è inammissibile quando la censura non individua chiaramente il titolo giuridico della pretesa o si risolve in un rilievo privo di decisività pratica rispetto alla posizione processuale della parte.
  • La solidarietà dell'obbligazione può essere desunta dal titolo giudiziale e non è esclusa dal solo fatto che il pagamento materiale sia stato eseguito o ripartito pro quota tra più soggetti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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