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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10507/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un’ordinanza-ingiunzione dell’ispettorato del lavoro che richiedeva il pagamento di sanzioni amministrative per l’irregolare impiego di due lavoratrici nello studio medico del ricorrente. In primo grado l’opposizione avverso l’ordinanza è stata solo parzialmente accolta: il giudice ha revocato l’ingiunzione originaria ma ha comunque condannato l’opponente al pagamento di una somma minore, ritenendo provato il rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale per periodi più limitati rispetto a quelli contestati dall’amministrazione. In appello l’opponente ha dedotto, da un lato, il vizio di ultrapetizione perché il tribunale avrebbe pronunciato una condanna non richiesta dall’amministrazione; dall’altro, ha contestato la sussistenza e la prova del rapporto subordinato, sostenendo che mancassero gli indici della subordinazione, in particolare l’eterodirezione, e che la decisione si fosse basata soprattutto sulle dichiarazioni delle lavoratrici. In cassazione sono stati riproposti due motivi: violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione e violazione degli artt. 2094 c.c., 115, 116 e 414 c.p.c. per insussistenza della prova della subordinazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione la condanna per un importo inferiore rispetto a quello indicato nel provvedimento opposto non integra ultrapetizione, perché la domanda di pagamento di una somma maggiore comprende implicitamente la richiesta della somma minore. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, rilevando che la Corte d’appello aveva correttamente applicato i criteri di accertamento della subordinazione e aveva svolto un apprezzamento di fatto congruamente motivato, fondato sugli indici tipici del rapporto subordinato e sulla natura esecutiva delle mansioni svolte; tale valutazione non è sindacabile in cassazione se non nei limiti dei vizi giuridici, qui non ravvisati. Nulla è stato disposto sulle spese perché l’amministrazione intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione il giudice non può porre a fondamento della decisione fatti estranei al tema del contendere; tuttavia la condanna a una somma minore rispetto a quella richiesta o irrogata non integra ultrapetizione, perché la domanda maggiore comprende implicitamente quella minore.

  • art. 2094 c.c.

    L’elemento distintivo del lavoro subordinato è il vincolo di soggezione personale al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore; gli indici ulteriori hanno funzione sussidiaria e vanno valutati complessivamente.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non può risolversi in una mera diversa lettura delle prove e delle risultanze istruttorie, riservata al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti di errori di diritto o di motivazione nei termini consentiti.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente quale norma processuale asseritamente violata nella ricostruzione del rapporto di lavoro, senza che la Corte ravvisi alcuna violazione decisiva.

  • artt. 22 e 23 L. n. 689/1981

    Il giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione è il contesto processuale in cui si valuta la legittimità della pretesa sanzionatoria e i vizi dedotti con l’atto introduttivo.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    Richiamati per affermare il principio di ragionevole durata del processo e giustificare la mancata rinnovazione della notificazione nulla, in presenza di ricorso comunque destinato al rigetto/inammissibilità.

  • art. 380bis1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio con memoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove spettante.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, la pronuncia su una somma inferiore rispetto a quella richiesta o contestata non integra ultrapetizione, poiché la domanda di condanna a una somma maggiore contiene implicitamente la richiesta della somma minore.
  • Il vizio di ultrapetizione sussiste solo se il giudice altera il petitum o la causa petendi, attribuendo un bene della vita diverso da quello domandato o introducendo fatti nuovi nel thema decidendum; non ricorre quando il giudice si limita a rideterminare il quantum nei limiti della pretesa originaria.
  • L’accertamento della subordinazione ex art. 2094 c.c. richiede la verifica del vincolo di soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore; gli indici complementari (continuità, orario, retribuzione fissa, inserimento nell’organizzazione, assenza di autonomia imprenditoriale) hanno valore sussidiario e devono essere valutati complessivamente.
  • Quando la qualificazione del rapporto di lavoro dipende da una valutazione di fatto del giudice di merito, la censura in cassazione non può tradursi in una diversa lettura delle prove, essendo sindacabile solo l’erronea applicazione di criteri giuridici o l’omessa/insufficiente motivazione nei limiti consentiti.
  • Nel giudizio di legittimità, in presenza di un esito comunque sfavorevole al ricorrente, la Corte può evitare la rinnovazione di una notificazione nulla ove ciò comporti un inutile dispendio di attività processuale, in applicazione del principio di ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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