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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14279/2020 del 08/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società impugnava l’avviso di accertamento relativo all’ICI/IUC (IMU e TASI, stralcio ICI) per l’anno 2013, con cui il Comune aveva rettificato in euro 6.656,00 l’imposta dovuta per un immobile. Sosteneva che, ai sensi dell’art. 13, comma 3, lettere a) e b), del D.L. n. 201 del 2011, fossero cumulabili la riduzione prevista per gli immobili di interesse storico o artistico e quella prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. La Commissione tributaria provinciale di Napoli respingeva il ricorso il 9 maggio 2017, ritenendo non cumulabili le agevolazioni; la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello con sentenza depositata il 1° giugno 2018, escludendo anche il difetto di motivazione dell’avviso. In Cassazione la società proponeva due motivi: con il primo denunciava violazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo che sulla cumulabilità si fosse formato giudicato esterno in un precedente giudizio tra le stesse parti, relativo all’annualità 2012; con il secondo denunciava violazione dell’art. 13, comma 3, lettere a) e b), del D.L. n. 201 del 2011, contestando l’esclusione del cumulo delle riduzioni.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto fondato il primo perché la precedente sentenza, passata in giudicato e pronunciata tra le stesse parti sull’annualità 2012, aveva risolto la medesima questione di diritto sulla cumulabilità, costituente punto decisivo comune e premessa logica della decisione, precludendone il riesame nel giudizio relativo al 2013. Ha inoltre ritenuto fondato il secondo motivo: le due riduzioni perseguono finalità differenti, poiché quella per gli immobili di interesse storico o artistico mira a compensare i proprietari degli ingenti costi di ristrutturazione, mentre quella per gli immobili inagibili o inabitabili riguarda l’impossibilità di utilizzarli per cause non imputabili al proprietario e per il periodo in cui tale condizione sussiste. In assenza di una disposizione che escluda espressamente il cumulo, le agevolazioni sono cumulabili: la base imponibile è ridotta del 50% per l’immobile vincolato e di un ulteriore 50% per l’inagibilità, con riduzione al 25%. La Cassazione ha cassato la sentenza regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Ha compensato integralmente le spese del giudizio di Cassazione per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    In particolare, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto decisivo comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, anche laddove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il petitum del primo.

    Il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti vincola anche nei successivi giudizi relativi a diverse annualità quando riguarda un punto di diritto decisivo comune, stabile e costituente premessa logica indispensabile della decisione.

  • art. 13, comma 3, lettere a) e b), D.L. n. 201 del 2011

    In tema di determinazione dell’IMU, la base imponibile, costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 1, 3, 5 e 6, e del D.Lgs. n. 201 del 2011, art. 13, commi 4 e 5, è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e di un ulteriore 50% (con conseguente riduzione dell’aliquota al 25%) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, essendo le due agevolazioni fiscali cumulabili, data la differente finalità che perseguono.

    La riduzione per gli immobili di interesse storico o artistico è cumulabile con quella per i fabbricati inagibili o inabitabili e non utilizzati, poiché i benefici perseguono finalità diverse. Le due riduzioni successive comportano, secondo il principio enunciato, la diminuzione della base imponibile al 25%.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 1, 3, 5 e 6

    In tema di determinazione dell’IMU, la base imponibile, costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 1, 3, 5 e 6, e del D.Lgs. n. 201 del 2011, art. 13, commi 4 e 5, è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e di un ulteriore 50% (con conseguente riduzione dell’aliquota al 25%) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, essendo le due agevolazioni fiscali cumulabili, data la differente finalità che perseguono.

    Il valore determinato secondo le disposizioni richiamate costituisce la base imponibile dell’IMU cui si applicano cumulativamente le riduzioni previste per gli immobili storici o artistici e per quelli inagibili o inabitabili e non utilizzati.

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    Alla stregua delle considerazioni che precedono, va enunciato, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto. trattandosi di una questione di diritto di particolare importanza

    La Corte enuncia il principio di diritto relativo alla cumulabilità delle riduzioni IMU ai sensi dell’art. 384, comma 1, c.p.c.

  • art. 3 Cost.

    Una interpretazione di tal fatta si rivelerebbe in contrasto sia con l’art. 3 (che vieta di trattare in modo uguali situazioni diverse) sia con l’art. 53 (che impone di porre a carico dei contribuenti il concorso alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva) Cost.

    L’esclusione del cumulo determinerebbe un trattamento uguale per proprietari di immobili inagibili che si trovano in situazioni diverse, trascurando la distinta condizione degli immobili vincolati.

  • art. 53 Cost.

    Una interpretazione di tal fatta si rivelerebbe in contrasto sia con l’art. 3 (che vieta di trattare in modo uguali situazioni diverse) sia con l’art. 53 (che impone di porre a carico dei contribuenti il concorso alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva) Cost.

    La determinazione del prelievo deve rispettare la capacità contributiva; per la Corte, l’esclusione del cumulo condurrebbe a un trattamento non coerente con le differenze rilevanti tra le situazioni dei contribuenti.

Massime di principio

  • Nel contenzioso relativo a imposte periodiche, il giudicato esterno vincola per gli elementi costitutivi della fattispecie che abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente, ma non per gli elementi variabili nel tempo. La preclusione opera, tra le stesse parti, quando la questione già definita costituisce un punto decisivo comune e la premessa logica indispensabile della decisione, anche se il successivo giudizio riguarda una diversa annualità o ha un petitum diverso.
  • Le riduzioni IMU previste per i fabbricati di interesse storico o artistico e per quelli dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati sono cumulabili, in mancanza di un’espressa disposizione che escluda il cumulo, perché perseguono finalità differenti: compensare i costi di conservazione e ristrutturazione dell’immobile vincolato e riconoscere l’impossibilità di utilizzare l’immobile inagibile per il periodo in cui tale condizione sussiste.
  • Quando ricorrono entrambe le condizioni previste dall’art. 13, comma 3, lettere a) e b), del D.L. n. 201 del 2011, le riduzioni si applicano in successione: la base imponibile è ridotta del 50% per l’immobile di interesse storico o artistico e di un ulteriore 50% per l’inagibilità o inabitabilità e il mancato utilizzo, con conseguente riduzione al 25%.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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